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Merchant Line Mendrisio (CH) - Cagno (IT), Ridefinizione della capacità di eccezione, qualità di parte di AET - Rettifica
12. Februar 2015Deutsch7 min
## Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch COO.2207.105.2.202899 N. registrazione / dossier: 237-000...
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Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch COO.2207.105.2.202899 N. registrazione / dossier: 237-00009 Berna, 12.02.2015 R E T T I F I C A della Commissione federale dell'energia elettrica ElCom composta da: Carlo Schmid-Sutter (Presidente), Brigitta Kratz (Vicepresidente), Antonio Taormina (Vicepresidente), Anne Christine d'Arcy, Christian Brunner in merito a: Nord Energia S.p.A., c/o Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso rappresentata da - Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso - Homburger AG, Frau Mariella Orelli, Rechtsanwältin, Prime Tower, Postfach 314, 8037 Zürich (destinataria 1 della decisione) e Azienda elettrica ticinese (AET), Viale Officina 10, 6501 Bellinzona (destinataria 2 della decisione) (insieme destinatarie della decisione) nonché Swissgrid SA, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg (partecipante alla procedura) concernente: Rettifica della decisione parziale della ElCom dell’11 dicembre 2014 -- 1 of 3 -La ElCom considera che con decisione parziale 237-00009 dell’11 dicembre 2014 al numero 7 del dispositivo la ElCom deliberava che – nel caso non venisse presentata alcuna richiesta di estensione della durata del regime di eccezione entro il termine stabilito – la durata del regime di eccezione resta invariata e fissata, in base alla decisione 927-08-001 della ElCom del 16 aprile 2009, in […] anni dalla messa in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, ossia fino all’[…], che la data di messa in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno è avvenuta il […] (act. 2 e 3), che tale data è stata riconosciuta dalla ElCom come data di messa in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno (act. 4), che al numero 7 del dispositivo la ElCom erroneamente indicava l’[…] invece che l’[…] come fine della durata del regime di eccezione, che la destinataria 1 della decisione segnalava tale errore alla ElCom con lettera del 29 gennaio 2015 chiedendone la rettifica, che secondo l’articolo 69 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale dei motivi, possono essere corretti in ogni tempo, che la giurisprudenza riconosce ciò come principio procedurale generale (A LFRED K ÖLZ /ISABELLE H ÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. marg. 1322), che per la rettifica è competente l’istanza che ha emanato la decisione originale (STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, art. 69 n. marg. 23), che possono essere rettificati esclusivamente errori che sono riconoscibili direttamente dal testo stesso (KÖLZ/H ÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 1322), che errori di cancelleria sussistono esclusivamente nel caso che il contenuto della decisione e della volontà autoritativa non sono espressi in modo corretto, che nella fattispecie non sussiste né un accertamento erroneo dei fatti né un’applicazione erronea della legge bensì una svista nel riporto del […] come data di messa in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, data che risulta chiaramente dagli atti, mai contestata dalla ElCom e materialmente non oggetto della decisione parziale dell’11 dicembre 2014, che in base a questo errore evidente della ElCom e in applicazione dell’articolo 69 capoverso 3 PA come principio procedurale generale, il numero 7 del dispositivo della decisione parziale del 11 dicembre 2014 deve essere rettificato, che per la presente rettifica non vengono riscossi emolumenti.
Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch COO.2207.105.2.202899 N. registrazione / dossier: 237-00009 Berna, 12.02.2015 R E T T I F I C A della Commissione federale dell'energia elettrica ElCom composta da: Carlo Schmid-Sutter (Presidente), Brigitta Kratz (Vicepresidente), Antonio Taormina (Vicepresidente), Anne Christine d'Arcy, Christian Brunner in merito a: Nord Energia S.p.A., c/o Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso rappresentata da - Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso - Homburger AG, Frau Mariella Orelli, Rechtsanwältin, Prime Tower, Postfach 314, 8037 Zürich (destinataria 1 della decisione) e Azienda elettrica ticinese (AET), Viale Officina 10, 6501 Bellinzona (destinataria 2 della decisione) (insieme destinatarie della decisione) nonché Swissgrid SA, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg (partecipante alla procedura) concernente: Rettifica della decisione parziale della ElCom dell’11 dicembre 2014 -- 1 of 3 -La ElCom considera che con decisione parziale 237-00009 dell’11 dicembre 2014 al numero 7 del dispositivo la ElCom deliberava che – nel caso non venisse presentata alcuna richiesta di estensione della durata del regime di eccezione entro il termine stabilito – la durata del regime di eccezione resta invariata e fissata, in base alla decisione 927-08-001 della ElCom del 16 aprile 2009, in […] anni dalla messa in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, ossia fino all’[…], che la data di messa in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno è avvenuta il […] (act. 2 e 3), che tale data è stata riconosciuta dalla ElCom come data di messa in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno (act. 4), che al numero 7 del dispositivo la ElCom erroneamente indicava l’[…] invece che l’[…] come fine della durata del regime di eccezione, che la destinataria 1 della decisione segnalava tale errore alla ElCom con lettera del 29 gennaio 2015 chiedendone la rettifica, che secondo l’articolo 69 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale dei motivi, possono essere corretti in ogni tempo, che la giurisprudenza riconosce ciò come principio procedurale generale (A LFRED K ÖLZ /ISABELLE H ÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. marg. 1322), che per la rettifica è competente l’istanza che ha emanato la decisione originale (STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, art. 69 n. marg. 23), che possono essere rettificati esclusivamente errori che sono riconoscibili direttamente dal testo stesso (KÖLZ/H ÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 1322), che errori di cancelleria sussistono esclusivamente nel caso che il contenuto della decisione e della volontà autoritativa non sono espressi in modo corretto, che nella fattispecie non sussiste né un accertamento erroneo dei fatti né un’applicazione erronea della legge bensì una svista nel riporto del […] come data di messa in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, data che risulta chiaramente dagli atti, mai contestata dalla ElCom e materialmente non oggetto della decisione parziale dell’11 dicembre 2014, che in base a questo errore evidente della ElCom e in applicazione dell’articolo 69 capoverso 3 PA come principio procedurale generale, il numero 7 del dispositivo della decisione parziale del 11 dicembre 2014 deve essere rettificato, che per la presente rettifica non vengono riscossi emolumenti.
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Sulla base di quanto considerato, si decide: Il numero 7 del dispositivo della decisione della ElCom 237-00009 dell’11 dicembre 2014 è rettificato come segue: Se non viene presentata alcuna richiesta di estensione della durata del regime di eccezione conformemente al numero 6, la durata del regime di eccezione resta invariata e fissata, in base alla decisione 927-08-001 della ElCom del 16 aprile 2009, in […] anni dall’entrata in esercizio commerciale della Merchant Line Mendrisio-Cagno, ossia fino all’[…]. Berna, 12.02.2015 Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Carlo Schmid-Sutter Presidente Renato Tami Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata: - Nord Energia S.p.A., c/o Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso rappresentata da - Avv. Massimo Ferracin, Studio legale e notarile Ferracin & Associati, Viale S. Salvatore 2, CP 732, 6900 Lugano-Paradiso - Homburger AG, Frau Mariella Orelli, Rechtsanwältin, Prime Tower, Postfach 314, 8037 Zürich - Azienda elettrica ticinese (AET), Viale Officina 10, 6501 Bellinzona - Swissgrid AG, Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg Copia per conoscenza a: - Tribunale amministrativo federale, Corte I, A-692/2015, Casella postale, 9023 San Gallo -- 3 of 3 --