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Trasmissione del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2013 (versione light) e del conto annuale per il 2011

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Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 58 33, Fax +41 31 322 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch ## Erwägungen ### 957. - Verfahren Elektrizitätstarife 00397...

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Erwägungen

957.

- Verfahren Elektrizitätstarife 003974520 N. registrazione / dossier: 957-13-035 Berna, 15 aprile 2013 D E C I S I O N E della Commissione federale dell'energia elettrica ElCom composta da: Carlo Schmid-Sutter (Presidente), Brigitta Kratz (Vicepresidente), Hans Jörg Schötzau (Vicepresidente), Anne Christine d'Arcy, Werner K. Geiger, Matthias Finger, Aline Clerc in merito: Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC), c/o ing. Pierino Tomatis, Montedato, 6595 Riazzino destinatario della decisione concernente: trasmissione del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2013 (versione light) e del conto annuale per il 2011 -- 1 of 7 -I Fatti

1.

Il destinatario della decisione è gestore di una rete di distribuzione elettrica.

2.

Con lettera del 4 luglio 2012, la Segreteria tecnica della ElCom (ST ElCom) faceva pervenire a tutti i gestori di reti di distribuzione della Svizzera e quindi anche al destinatario della decisione una lettera riguardante l’obbligo di trasmettere i seguenti dati: - contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2013 (versione light); - tariffe 2013; - conto annuale della rete per il 2011.

3.

Riferendosi all’articolo 25 capoverso 1 LAEl in combinato disposto con l’articolo 10 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (OAEl; RS 734.71), la ST ElCom fissava il termine del 31 agosto 2012 per adempiere tale obbligo (atto 1). A questa lettera era allegata una descrizione di come utilizzare il portale web della ElCom per trasmettere i dati richiesti.

4.

In data 31 agosto 2012 la ElCom non aveva ricevuto né i dati richiesti né una domanda di proroga del termine. Con richiamo del 14 settembre 2012 la ST ElCom sollecitava il destinatario della decisione a trasmettere la contabilità analitica relativa alle tariffe 2013 e il conto annuale per il 2011, facendo riferimento agli articoli 11 capoverso 1 e 12 capoverso 1 LAEl e fissando il nuovo termine al 28 settembre 2012 (atto 2).

5.

In data 27 settembre 2012 il destinatario della decisione trasmetteva tramite il portale web della ElCom le tariffe 2013 (pdf disponibile su: www.strompreis.elcom.admin.ch).

6.

Con richiamo del 5 ottobre 2012 la ST ElCom sollecitava il destinatario della decisione a trasmettere il conto annuale per il 2011 e la contabilità analitica relativa alle tariffe 2013, fissando il nuovo termine al 19 ottobre 2012. In questa lettera la ST ElCom richiamava l’attenzione sul fatto che la mancata presentazione alla ElCom delle informazioni richieste costituisce un’infrazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera f LAEl e può comportare sanzioni (multe) (atto 3).

7.

Con e-mail del 22 ottobre 2012 il destinatario della decisione richiedeva tramite l’[…] una proroga (atto 4). Con risposta del 22 novembre 2012 la ST ElCom concedeva una proroga fino al 28 novembre 2012 (atto 5).

8.

Con e-mail del 24 dicembre 2012 il destinatario della decisione richiedeva un’ulteriore deroga per la consegna dei documenti richiesti fino alla fine di gennaio, inizio febbraio 2013, indicando tra l’altro diversi problemi con la contabilità e con il passaggio dal vecchio al nuovo sistema come cause del ritardo (atto 6). Con e-mail del 9 gennaio 2013 la ST ElCom concedeva un’ultima proroga fino al 31 gennaio 2013 per la trasmissione della contabilità analitica per le tariffe 2013. Ricordava inoltre la mancata trasmissione del conto annuale 2011 per la rete, per la quale la ST ElCom fissava lo stesso termine del 31 gennaio 2013 (atto 7).

9.

Entro il termine del 31 gennaio 2013 il destinatario della decisione non trasmetteva il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2013 (versione light) e il conto annuale per il 2011 ne richiedeva una proroga. In data odierna i dati richiesti non sono ancora stati trasmessi.

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II Considerandi

1.

Competenza

10.

Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LAEl, la Commissione federale dell’energia elettrica ElCom vigila sul rispetto della legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della legge e delle disposizioni di esecuzione. Di conseguenza la competenza della ElCom è data.

2.

Parti

11.

Ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

12.

Il Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC) è parte, in quanto destinatario della decisione.

3.

Obbligo di presentazione del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2013 (versione light) e del conto annuale 2011

13.

Conformemente all’articolo 11 capoverso 1 LAEl, tutti i gestori di reti di distribuzione sono tenuti a presentare annualmente alla ElCom il calcolo dei costi (contabilità analitica). In generale, l’articolo 25 capoverso 1 LAEl stabilisce l’obbligo, per le imprese del settore dell’energia elettrica, di fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e di mettere a loro disposizione i documenti necessari.

14.

Nonostante sia stato a più riprese diffidato per iscritto, il destinatario della decisione ha presentato solo le tariffe 2013 mentre non ha provveduto a trasmettere alla ElCom il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2013 (versione light) e il conto annuale per il 2011.

15.

Al destinatario della decisione viene fatto obbligo di trasmettere alla ElCom il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2013 (versione light) e il conto annuale per il 2011 (formato pdf) entro il 31 maggio 2013.

4.

Richiamo alle disposizioni penali

16.

Secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl, è punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dall’articolo stesso. In caso di mancato rispetto della presente decisione, la El-Com trasmetterà il caso all’Ufficio federale dell’energia per l’apertura di una procedura penale amministrativa.

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5.

Emolumenti

17.

La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell’approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En).

18.

Per la presente decisione vengono considerate le seguenti aliquote: 1,5 ore computabili a un'aliquota di 250 franchi l'ora (importo risultante: 375 franchi), 1 ora computabile a un'aliquota di

200.

franchi l'ora (importo risultante: 200 franchi) e 7,5 ore computabili a un'aliquota di 170 franchi l'ora (importo risultante: 1’275 franchi). Ne consegue un emolumento di 1’850 franchi.

19.

L'emolumento deve essere pagato da chi occasiona la decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]).

20.

Il destinatario della presente decisione ha occasionato quest’ultima avendo omesso di presentare entro i termini fissati il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2013 (versione light) e il conto annuale per il 2011.

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III Decisione Sulla base di quanto considerato, si decide:

1.

Il Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC) è tenuto a presentare il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2013 (versione light) entro il 31 maggio 2013. A tale scopo esso deve inserire i dati richiesti nel modulo Excel predisposto dalla ElCom e caricare quest’ultimo sul portale web della Commissione (www.elcomdata.admin.ch).

2.

Il Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC) è inoltre tenuto a pubblicare il conto annuale per il 2011 (formato pdf) tramite il portale web della ElCom (www.elcomdata.admin.ch) entro il

31.

maggio 2013.

3. In caso di mancato rispetto dei numeri 1 e/o 2 del dispositivo, l’ElCom trasmette il dossier all’Ufficio federale dell’energia per l’apertura di una procedura penale amministrativa ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl. Secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl, è punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dall’articolo stesso.

3. In caso di mancato rispetto dei numeri 1 e/o 2 del dispositivo, l’ElCom trasmette il dossier all’Ufficio federale dell’energia per l’apertura di una procedura penale amministrativa ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl. Secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl, è punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dall’articolo stesso.

4. L’emolumento per la presente decisione ammonta a 1’850 franchi e viene addossato al Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC). La fattura viene inviata una volta che tale decisione è passata in giudicato.

5. La presente decisione è notificata al Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC) mediante lettera raccomandata.

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Berna, 15 aprile 2013 Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) Carlo Schmid-Sutter Presidente Renato Tami Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata: - Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC), c/o ing. Pierino Tomatis, Montedato, 6595 Riazzino

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IV Rimedi giuridici Contro questa decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. I termini non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova.

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