AS 2000 2429
Ordinanza sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti irapporti di servizio (OPPAn)
Ordinanza sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (OPPAn)
Modifica del 28 giugno 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 dicembre 19911 sulle prestazioni in caso di pensionamento antici- pato di dipendenti in speciali rapporti di servizio è modificata come segue:
Art. 1 lett. c- e La presente ordinanza si applica ai dipendenti nei seguenti speciali rapporti di servi- zio: c. piloti d’officina delle Forze aeree (FA); d. piloti collaudatori dell’Aggruppamento dell’armamento (AA) le cui missioni nel Servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti; e. dipendenti della Direzione del traffico aereo e della sicurezza di volo delle Forze aeree (personale addetto alla sicurezza di volo FA);
Art. 3 cpv. 2 lett. b e 3
2 L’età di pensionamento è di:
b. per i piloti d’officina FA, i piloti collaudatori AA, il personale addetto alla sicurezza di volo FA e i piloti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (art.
1 lett. c-e e g), 62 anni.
3 L’autorità eleggente può prosciogliere dallo speciale rapporto di servizio i membri del Corpo degli istruttori e della SV (art. 1 lett. b e f) a 55 anni, i piloti d’officina FA, i piloti collaudatori AA, il personale addetto alla sicurezza di volo FA e i piloti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (art. 1 lett. c-e e g) a 58 anni, se dette per- sone, senza propria colpa e per ragioni diverse dall’invalidità, non possono più ri- manere in carica. Se l’autorità eleggente è il Consiglio federale, decide il Diparti- mento competente.
1 RS 510.24
2000-1977 2429
Prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali RU 2000 rapporti di servizio
Art. 5 cpv. 2 primo periodo 2 Gli aventi diritto giusta il capoverso 1 ricevono inoltre una prestazione supple- mentare della Confederazione fino a 62 anni compiuti. ...
Art. 7 cpv. 1 e 3 1 Il Consiglio federale può accordare una prestazione secondo l’articolo 5 capover- si 1 e 2 alle persone che, dopo il compimento del 55° anno di età, lasciano la fun- zione o il comando su loro domanda in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 2 di- cembre 19962 sulla posizione giuridica se tale dimissione è giustificata dal punto di vista del servizio.
3 Abrogato
Art. 8 Ammontare della prestazione supplementare
1 La prestazione supplementare secondo l’articolo 5 capoverso 2 corrisponde alla
differenza tra la somma delle prestazioni della Cassa pensioni della Confederazione, compresa la compensazione del rincaro, delle rendite secondo la legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e la legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione invalidità, delle rendite dell’assicu- razione militare, nonché delle eventuali prestazioni assistenziali della Confederazio- ne in caso di infortunio professionale e delle rendite secondo la legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni e l’80 per cento della retribu- zione determinante. 2 Se le condizioni sono adempiute, è versata inoltre la rendita per figli secondo l’articolo 41 degli Statuti CPC del 24 agosto 19946, sempreché tuttavia con la ren- dita e la prestazione supplementare non sia superato il 90 per cento della retribuzio- ne determinante. 3 Sono considerati retribuzione determinante lo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni e le indennità assicurati; vengono presi in considerazione gli aumenti dovuti al rincaro e gli aumenti reali dello stipendio. 4 Se la rendita della Cassa pensioni della Confederazione è inferiore al 60 per cento del guadagno assicurato, l’importo equivalente alla differenza tra questa rendita e il
60 per cento è dedotto dalla prestazione supplementare.
Art. 9 Abrogato
2 RS 510.22 3 RS 831.10 4 RS 831.20 5 RS 832.20 6 RS 172.222.1
Prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali RU 2000 rapporti di servizio
Art. 16 Disposizioni transitorie 1 Ai dipendenti il cui rapporto di servizio è sciolto prima del 1° gennaio 2004 in ba- se all’articolo 3 la prestazione supplementare secondo l’articolo 8 è versata fino a 65 anni compiuti. 2 Ai dipendenti il cui rapporto di servizio è sciolto tra il 1° gennaio 2004 e il 31 di- cembre 2010 in seguito al raggiungimento del limite d’età stabilito all’articolo 3, la prestazione supplementare secondo l’articolo 8 è versata tra i 63 e i 65 anni com- piuti secondo la seguente scala decrescente: a. I dipendenti che dopo i 58 anni compiuti sono pensionati anticipatamente secondo l’articolo 3 hanno diritto alla seguente prestazione supplementare ridotta: Anno di nascita 1946 7/8 1947 6/8 1948 5/8 1949 4/8 1950 3/8 1951 2/8 1952 1/8 b. I dipendenti che dopo i 60 anni compiuti sono pensionati anticipatamente secondo l’articolo 3 hanno diritto alla seguente prestazione supplementare ridotta: Anno di nascita 1944 7/8 1945 6/8 1946 5/8 1947 4/8 1948 3/8 1949 2/8 1950 1/8
c. I dipendenti che dopo i 62 anni compiuti sono pensionati anticipatamente secondo l’articolo 3 hanno diritto alla seguente prestazione supplementare ridotta: Anno di nascita 1942 7/8 1943 6/8 1944 5/8 1945 4/8 1946 3/8 1947 2/8 1948 1/8
Prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali RU 2000 rapporti di servizio
II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 2 dicembre 1991 7 sulla squadra di vigilanza
Art. 36 cpv. 3 3 Il rapporto d’impiego degli appartenenti può essere sciolto già all’età di 55 anni compiuti se l’autorità eleggente accerta che essi non possono più, per una ragione che non sia l’invalidità e senza colpa da parte loro, essere impiegati in una funzione corrispondente al loro rango amministrativo. Se l’autorità eleggente è il Consiglio federale, la decisione spetta al DDPS.
2. Ordinanza del 21 novembre 1990 8 concernente il Corpo degli istruttori
Art. 38 cpv. 3 3 Il rapporto d’impiego degli istruttori può essere sciolto già all’età di 55 anni com- piuti se l’autorità eleggente accerta che essi non possono più, per una ragione che non sia l’invalidità e senza colpa da parte loro, essere impiegati in una funzione cor- rispondente al loro rango amministrativo. Se l’autorità eleggente è il Consiglio fede- rale, la decisione spetta al DDPS.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 510.102 8 RS 512.41