Lexipedia

AS 2003 383

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 12 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 8quater cpv. 2 lett. b

2 Sono rimborsate:

b. le spese del trasporto organizzato dalla scuola speciale o effettuato dalle per- sone che esercitano l’autorità parentale sull’assicurato.

Art. 106 cpv. 4 4 I sussidi corrispondono alle spese suppletive secondo i capoversi 1–3. I sussidi non devono tuttavia superare le maggiori uscite computabili. I sussidi per le spese d’esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro in- terni e sono convenuti nell’ambito di contratti di prestazioni conformemente all’arti- colo 107bis capoverso 1. Il Dipartimento emana le relative disposizioni di esecuzio- ne.

Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi 1 Il sussidio versato per un anno a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per l’anno precedente, adeguato al rincaro secondo l’indice nazio- nale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell’articolo 108ter. 2 Per ogni nuovo periodo contrattuale l’Ufficio federale può concedere un supple- mento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l’articolo 108bis. Per il calcolo del supplemento l’importo totale dei sussidi versati nell’ultimo anno del periodo contrattuale precedente è moltiplicato per un tasso di supplemento. Tale tas- so corrisponde al tasso medio di crescita del numero di beneficiari di prestazioni in- dividuali dell’assicurazione per l’invalidità nei tre anni precedenti l’anno di nego- ziazione. L’anno di negoziazione è quello che precede un periodo contrattuale.

1 RS 831.201

2003-0196 383

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2003

3 Il tasso di suplemento si applica a tutti gli anni del periodo contrattuale e non deve superare la crescita potenziale del prodotto interno lordo reale. 4 Il Dipartimento determina il modo di calcolo e i criteri di ripartizione dell’importo totale dei supplementi alle organizzazioni aventi diritto ai sussidi.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 12 febbraio 2003 1 L’Ufficio federale può concedere un supplemento per l’assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del sup- plemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2004 al 2006 è disponibile un sup- plemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’ultimo anno del periodo contrattuale precedente. 2 Per prestazioni nuove o più estese secondo l’articolo 109, è disponibile per il 2004 una somma pari al massimo al 3 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 2003 per prestazioni di tal genere.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

2 L’articolo 108quater e le disposizioni transitorie entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

12 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz