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AS 2003 4541

Ordinanza concernente la giustizia penale militare

Ordinanza concernente la giustizia penale militare (OGPM)

Modifica del 29 ottobre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 19791 concernente la giustizia penale militare è modifi- cata come segue:

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 195 capoverso 5, 199 e 214 del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM); visti gli articoli 6, 10, 26 capoverso 2, 27 capoverso 2, 83, 84 capoverso 5, 93 e 218 della procedura penale militare del 23 marzo 19793 (PPM); visti gli articoli 13 capoverso 5 e 42 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19954 (LM); visto l’articolo 128 capoverso 2 della legge del 1° ottobre 19255 sulle dogane,

Sostituzione di termini ed espressioni 1 In tutta l’ordinanza l’espressione «tribunale di divisione» è sostituita con «tribuna- le militare» con gli adeguamenti grammaticali del caso. 2 Negli articoli 29 capoversi 1 e 2 e 30 capoverso 1 l’espressione «Bollettino svizze- ro di polizia» è sostituita con «Repertorio svizzero dei segnalamenti». 3 Negli articoli 11 capoverso 2 e 39 capoverso 2 l’espressione «Dipartimento milita- re federale» è sostituita con «DDPS». 4 Negli articoli 24, 25, 27, 62 e 100 capoverso 1 l’espressione «uditore in capo» è sostituita con «Ufficio dell’uditore in capo» con gli adeguamenti grammaticali del caso.

2003-1036 4541

Giustizia penale militare RU 2003

Art. 1 cpv. 2

2 Il trasferimento avviene conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del

7 dicembre 19986 sui controlli militari e dell’ordinanza del 19 novembre 20037 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 2 Obbligo di servizio dei membri della giustizia militare

1 I membri della giustizia militare si tengono costantemente pronti a entrare in

servizio, sempre che non siano in congedo o dispensati. Nel quadro del totale obbli- gatorio dei loro giorni di servizio, essi prestano servizio secondo il bisogno per l’intera durata dell’obbligo di prestare servizio militare. Essi sono soggetti all’ob- bligo di prestare servizio militare fino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni. L’obbligo di prestare servizio militare può essere prorogato su base volontaria. 2 I soldati, i sottufficiali e gli ufficiali subalterni della giustizia militare prestano servizio nel quadro del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 novembre 20038 concernente l’obbligo di presta- re servizio militare. 3 I capitani e gli ufficiali specialisti della giustizia militare prestano 300 giorni di servizio al massimo nella giustizia militare. 4 Gli ufficiali superiori della giustizia militare prestano da quattro a otto anni di servizio nella rispettiva funzione.

Art. 3 Giudici 1 Il servizio in qualità di giudice costituisce un servizio militare con diritto al soldo equiparato al servizio militare volontario ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 LM. I militari interessati prestano integralmente il servizio d’istruzione a cui sono tenuti conformemente alla legge. 2 I giorni di servizio prestati in qualità di giudice non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio. In casi straordinari, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può autorizzarne il computo.

Art. 4 cpv. 1 1 Il DDPS può incaricare ufficiali della giustizia militare di eseguire inchieste ammi- nistrative nell’esercito o nell’amministrazione militare.

Art. 8 cpv. 1

1 I membri della giustizia militare devono chiedere un congedo qualora non siano

reperibili al loro indirizzo professionale o privato per più di quattordici giorni.

6 RS 511.22 7 RS 512.21; RU 2003 4609 8 RS 512.21; RU 2003 4609

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Art. 10 Ordine generale di servizio 1 All’inizio dell’anno, i presidenti dei tribunali militari emanano un ordine generale di servizio che dev’essere approvato dall’uditore in capo. L’ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l’attività del tribunale, nonché: a. il nome, il grado, l’indirizzo privato e professionale, i relativi numeri di tele- fono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica dei membri della giustizia militare attribuiti; b. l’elenco dei giudici e dei giudici supplenti; c. l’elenco dei difensori d’ufficio; d. l’indicazione dei giorni di seduta previsti e il piano ordinario delle sedute per l’anno in corso; e. l’indirizzo, il numero di telefono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica della cancelleria del tribunale.

2 L’ordine generale di servizio è inviato:

a. ai membri della giustizia militare impiegati presso il tribunale, ai giudici, ai giudici supplenti e ai difensori d’ufficio; b. alla cancelleria del tribunale; c. all’Ufficio dell’uditore in capo; d. allo stato maggiore della Formazione d’addestramento della sicurezza mili- tare; e. alla Base logistica dell’esercito (Sezione della contabilità della truppa).

Art. 11 cpv. 1 1 La contabilità dei tribunali militari è tenuta giusta il Regolamento d’amministra- zione dell’esercito svizzero9. La Base logistica dell’esercito (Sezione della contabili- tà della truppa), unitamente all’Ufficio dell’uditore in capo, emana le pertinenti direttive. Essa tiene conto delle particolarità della giustizia militare.

Art. 12 cpv. 2 2 Il conto generale, i controlli e i giustificativi sono firmati dal presidente del tribu- nale.

Art. 13 Numero I tribunali militari sono otto.

9 Non pubblicato nella RU.

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Art. 14 cpv. 1 1 L’allegato 1 della presente ordinanza stabilisce i fori dell’incorporazione (art. 26 PPM) i fori delle scuole, dei corsi di formazione e dei corsi (art. 27 PPM) nonché i fori del luogo del reato (art. 28 PPM).

Art. 15 Giudici istruttori e uditori speciali 1 Per casi straordinari, l’uditore in capo può assegnare ai tribunali militari giudici istruttori e uditori speciali. 2 L’uditore in capo designa giudici istruttori e uditori speciali per lo svolgimento di inchieste su infortuni e fatti concernenti l’esercizio in volo o al suolo di aeromobili e il paracadutismo. 3 I giudici istruttori incorporati nello stato maggiore dell’uditore in capo possono essere attivi come giudici istruttori straordinari per tutti i tribunali militari.

Art. 17 Numero e suddivisione in corti 1 I tribunali militari d’appello sono tre, con una sezione ciascuno (art. 12 cpv. 4 PPM). 2 Se necessario per ragioni organizzative, il capo del DDPS può suddividere i tribu- nali militari d’appello in corti indipendenti.

Art. 18 Competenza 1 Il tribunale militare d’appello 1 pronuncia sugli appelli contro le sentenze dei tribunali militari di primo grado di lingua francese. La sezione decide su tutti i ricorsi disciplinari di militari francofoni. 2 Il tribunale militare d’appello 2 pronuncia sugli appelli contro le sentenze dei tribunali militari di primo grado di lingua tedesca. La sezione decide su tutti i ricorsi disciplinari di militari germanofoni. 3 Il tribunale militare d’appello 3 pronuncia sugli appelli contro le sentenze del tribunale militare di primo grado di lingua italiana. La sezione decide su tutti i ricorsi disciplinari di militari italofoni.

Art. 20 cpv. 1 1 L’uditore in capo vigila sul regolare svolgimento dei procedimenti penali militari sotto il profilo organizzativo e può prendere disposizioni in merito.

Art. 21 lett. a n. 3 Devono essere comunicati all’Ufficio dell’uditore in capo: a. dal presidente del tribunale militare:

3. alla fine di ogni mese, un sommario degli affari pendenti presso il tri-

bunale,

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Art. 29 cpv. 2 e 3 2 La cancelleria del tribunale competente provvede alle relazioni con il Repertorio svizzero dei segnalamenti. 3 Tale cancelleria provvede a tutte le segnalazioni e a tutte le revoche chieste dagli ufficiali competenti della giustizia militare; essa informa per scritto i richiedenti circa l’esecuzione e tiene un controllo di tutte le segnalazioni e revoche.

Art. 31 Controllo della carcerazione 1 L’ufficiale della giustizia militare che ha ordinato una privazione della libertà nei confronti di una persona imputata o indiziata ne annunzia senza indugio l’inizio, la proroga e la fine alla cancelleria del tribunale. 2 Se la durata legalmente ammissibile o autorizzata della privazione della libertà (art. 55a e 59 cpv. 2 PPM) è superata, la cancelleria del tribunale ne informa senza indugio l’uditore in capo.

Art. 32 Primo interrogatorio in caso di carcerazione L’ufficiale della giustizia militare che ha ordinato la segnalazione in vista dell’ar- resto fa in modo di poter essere raggiunto immediatamente in caso di arresto della persona segnalata. Se non è raggiungibile, il primo interrogatorio è eseguito dal giudice istruttore previsto dall’elenco dei picchetti.

Art. 35a Servizio di picchetto 1 L’Ufficio dell’uditore in capo ordina il servizio di picchetto tenendo conto delle esigenze della truppa. L’uditore in capo può prendere disposizioni in merito.

2 L’elenco dei picchetti è inviato segnatamente agli organi seguenti:

a. al comandante competente conformemente all’articolo 101 PPM; b. ai comandi di polizia militari e civili; c. al comando centrale del Corpo delle guardie di confine; d. allo Stato maggiore di condotta dell’esercito; e. alla Segreteria generale del DDPS; f. ai comandi delle due Forze armate; g. allo stato maggiore del capo dell’esercito.

Art. 36 cpv. 1 1 Il giudice istruttore, d’intesa con il servizio dell’informazione dell’Ufficio dell’udi- tore in capo, informa il pubblico su un procedimento penale in corso, qualora ciò sia opportuno per la gravità oggettiva del caso o se vi è una grande esigenza d’infor- mazione del pubblico.

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Art. 38 cpv. 2 2 Gli ordini d’inchiesta contro i comandanti di scuola, di corso di formazione o di corso sono emanati dall’ufficiale generale superiore.

Art. 48 Abrogato

Art. 60 Comunicazione del dispositivo della sentenza 1 Indipendentemente da un’eventuale procedura di cassazione, la comunicazione del dispositivo della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale competente.

2 Il dispositivo della sentenza è comunicato ai seguenti organi:

a. subito dopo la notificazione, all’autorità competente del Cantone d’esecu- zione della sentenza, se la persona condannata è immediatamente incarce- rata; b. immediatamente dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata:

1. all’Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero),

2. al Cantone d’esecuzione in vista della riscossione delle multe e delle

spese.

Art. 60a Notificazione di esemplari della sentenza 1 La notificazione di esemplari della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale.

2 Esemplari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti:

a. al difensore (due esemplari, di cui uno per la persona giudicata; eventual- mente un esemplare supplementare per il rappresentante legale della persona giudicata); b. all’uditore; c. alla persona lesa, sempre che sia stata presentata una pretesa civile, e alla vittima che ha domandato la notificazione della sentenza; d. all’Ufficio dell’uditore in capo; e. al Cantone d’esecuzione, nei casi in cui debbano essere eseguite pene deten- tive; f. all’Organo d’esecuzione del servizio civile, nei casi previsti all’articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM; g. al comandante che ha emanato l’ordine per l’istruzione preparatoria o al ser- vizio che ha presentato la proposta d’apertura di un procedimento penale, per conoscenza e trasmissione al comandante dell’attuale unità di incorpora- zione della persona condannata;

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h. allo Stato maggiore di condotta dell’esercito (Personale dell’esercito; Base logistica dell’esercito, Ufficio della circolazione e della navigazione del- l’esercito, in caso di reati in materia di circolazione stradale); i. alla Base logistica dell’esercito, Sezione della contabilità della truppa, in caso di reati in materia di contabilità; k. al Servizio della posta da campo, in caso di reati in materia di posta da campo; l. all’Ufficio federale dell’assicurazione militare, nei casi in cui sia stata ferita o uccisa una persona coperta dall’assicurazione militare; m. al capo della giustizia militare delle Forze aeree, in caso di infortuni o inci- denti nel servizio di volo o nel servizio di lancio con il paracadute; n. al Ministero pubblico della Confederazione, in caso di spionaggio o di per- turbazione della sicurezza militare. 3 Se sono state riscontrate carenze nelle prescrizioni o nel materiale, le sentenze sono inviate in forma anonimizzata al capo dell’esercito e ai comandanti delle due Forze armate e dell’Istruzione superiore dei quadri; in vece della notificazione della sen- tenza può eventualmente essere steso un rapporto. 4 Per la notificazione di sentenze che contengono fatti che debbono essere tenuti segreti vanno osservati l’articolo 154 capoverso 2 PPM e l’articolo 58 della presente ordinanza.

Art. 61 Restituzione di oggetti, di beni e di atti giudiziari 1 Dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata, gli oggetti e i beni sequestrati, posti sotto custodia o confiscati sono trasmessi all’organo competente conformemente alla decisione giudiziaria e a quanto eventualmente convenuto con l’Ufficio dell’uditore in capo. 2 Gli originali degli atti giudiziari prodotti sono riconsegnati dalla cancelleria del tribunale all’autorità che li ha rilasciati.

Art. 68 cpv. 4 4 In caso di obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse, l’autorità d’ese- cuzione è l’Organo d’esecuzione del servizio civile.

Art. 72 Segnalazione in vista dell’esecuzione della sentenza Concerne soltanto il testo francese.

Art. 74 Vigilanza sull’esecuzione Se la segnalazione in vista dell’esecuzione di una sentenza contumaciale non avvie- ne entro tre mesi dalla condanna, la cancelleria del tribunale ne informa l’uditore in capo.

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Art. 94 Divieto di delega 1 Ai comandanti e alle autorità militari non è consentito delegare il proprio potere disciplinare né le proprie competenze disciplinari a organi subordinati. È riservata la facoltà del capo del DDPS di delegare il suo potere disciplinare al capo dell’esercito e al sostituto di quest’ultimo, alle persone direttamente subordinate al capo del- l’esercito e allo Stato maggiore di condotta dell’esercito (Personale dell’esercito).

2 Il potere disciplinare delegato non può esserlo oltre.

Art. 95 Potere disciplinare

1 Il potere disciplinare spetta:

a. ai comandanti di truppa per le mancanze disciplinari commesse durante il servizio; b. alle autorità militari cantonali competenti nei casi poco gravi di

1. omissione dell’ispezione obbligatoria, inosservanza di prescrizioni di

servizio, abuso e sperpero di materiale nell’ambito dell’equipaggia- mento della truppa e degli ufficiali,

2. omissione del tiro obbligatorio e violazione delle prescrizioni concer-

nenti il tiro fuori del servizio; c. allo Stato maggiore di condotta dell’esercito (Personale dell’esercito) in tutti gli altri casi. 2 Quando il potere disciplinare compete alle autorità militari cantonali, esso è eserci- tato: a. nei confronti delle persone soggette all’obbligo di leva, dal Cantone che deve chiamarle al reclutamento; b. nei confronti degli obbligati all’ispezione, dal Cantone sul cui territorio ha luogo l’ispezione; c. in tutti gli altri casi, dal Cantone di domicilio o dal Cantone dell’ultimo domicilio.

Art. 97 Delega del potere disciplinare 1 Il potere disciplinare nei confronti dei militari distaccati all’estero che non prestano servizio nei loro corpi di truppa o nelle loro formazioni né un servizio di promovi- mento della pace, spetta al comando d’invio o all’unità amministrativa d’invio. Se le attribuzioni penali non sono sufficienti, l’inserto è trasmesso all’organo superiore successivo. In ogni caso, gli arresti devono essere eseguiti in Svizzera. 2 Il potere disciplinare nei confronti di persone di condizione civile spetta al capo dell’esercito e al suo sostituto nei casi di:

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a. infrazione alla legge federale del 23 giugno 195010 concernente la protezio- ne delle opere militari o ad atti normativi o misure poggianti sulla medesi- ma; b. violazione di segreti militari (art. 106 CPM); c. disobbedienza a misure prese dalle autorità militari o civili e finalizzate alla preparazione o all’attuazione della mobilitazione dell’esercito o alla tutela di segreti militari (art. 107 CPM). 3 Una copia della decisione disciplinare è notificata alla Segreteria generale del DDPS.

Art. 99a Abrogato

Art. 101 Giurisdizione in caso di reati in materia di circolazione stradale Per i reati in materia di circolazione stradale commessi durante le corse dal luogo di domicilio al luogo di lavoro o al luogo d’impiego e viceversa, i militari di professio- ne, i militari a contratto temporaneo e gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno alla giurisdizione militare soltanto se le prescrizioni sulla circolazione sono state violate in relazione con un altro reato punibile ai sensi del Codice penale militare. Questa disposizione si applica anche nei casi in cui le persone summenzio- nate utilizzano un veicolo di servizio o indossano l’uniforme.

L’attuale articolo 101 diventa l’articolo 101a.

Art. 101a cpv. 1 1 L’autorizzazione per attuare un processo penale ordinario giusta gli articoli 219 capoverso 2 e 222 capoverso 1 CPM è rilasciata dall’Ufficio dell’uditore in capo.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è abrogato.

III

Diritto previgente: abrogazione

1. L’ordinanza del DDPS del 12 febbraio 199111 concernente la giustizia pena-

le militare è abrogata.

10 RS 510.518 11 RU 1991 630

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2. L’ordinanza del DDPS del 27 giugno 197912 concernente lo statuto e il

comportamento dei militari è abrogata.

IV

Modifica del diritto vigente Il Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 199413 è modificato come segue: a. l’allegato 1 è abrogato; b. la sezione 3 dell’allegato 2 è abrogata.

V

Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2004.

2 Entrano in vigore contemporaneamente alla modifica del 3 ottobre 200314 del

Codice penale militare (revisione dell’ordinamento disciplinare): a. gli articoli 95, 97, 99a e l’allegato 2; b. le cifre III (Diritto previgente: abrogazione) e IV (Modifica del diritto vigente).

29 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

12 Non pubblicata nella RU.

13 RS 510.107.0 14 RS 321.0; RU 2004 ... (FF 2003 5887)

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Allegato 1 (art. 14)

Competenza dei tribunali militari

N. 1 Foro dell’incorporazione (art. 26 PPM) 1 I militari incorporati nelle Grandi Unità, nei corpi di truppa, nelle formazioni e nelle formazioni d’addestramento seguenti sono sottoposti alla giurisdizione dei singoli tribunali militari come segue:

Tribunale militare 1 reg ter 1 br bl 1 br fant 2 militari francofoni del cdo gran 1 militari francofoni della Formazione d’addestramento (FOA) bl 3 militari francofoni della FOA sic mil 7 Tribunale militare 2 br log 1 FOA fant 3 FOA av 31 militari francofoni della FOA art 1 militari francofoni della FOA G, salv 5 militari francofoni della FOA fant 6 militari francofoni della FOA DCA 33 militari francofoni della FOA aiuto cond FA 34 Tribunale militare 3 br fant mont 10 militari francofoni della br aiuto cond 41 militari francofoni della FOA trm/aiuto cond 1 militari francofoni della FOA log 2 militari francofoni in impiego di promovimento della pace Tribunale militare 4 militari germanofoni della reg ter 1 br aiuto cond 41 cdo gran 1 FOA art 1 FOA log 2 FOA bl 3 FOA sic mil 7 militari germanofoni della br log 1 militari germanofoni della br bl 1 militari germanofoni della br fant 2 militari germanofoni della FOA fant 3

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Tribunale militare 5 reg ter 2 br fant 4 br fant 5 FOA G, salv 5 FOA DCA 33 militari germanofoni della FOA av 31 Tribunale militare 6 reg ter 4 br fant 7 br bl 11 FOA trm/aiuto cond 1 FOA fant 6 FOA aiuto cond FA 34 militari germanofoni in impiego di promovimento della pace Tribunale militare 7 reg ter 3 br fant mont 12 militari germanofoni della br fant mont 9 militari germanofoni della br fant mont 10 Tribunale militare 8 br fant mont 9 militari italofoni in impiego di promovimento della pace tutti i militari italofoni

N. 2 Foro delle scuole, dei corsi di formazione e dei corsi (art. 27 PPM) 1 I partecipanti a scuole, a corsi di formazione e a corsi che prestano servizio fuori delle formazioni sottostanno, per il perseguimento e il giudizio dei reati: a. in caso di servizi in una formazione d’addestramento, al tribunale militare competente per quest’ultima; b. in caso di servizi presso l’Istruzione superiore dei quadri, al tribunale milita- re competente per quest’ultima; c. in tutti gli altri casi, al tribunale militare competente per la sede del coman- do. Detto tribunale è competente anche durante la dislocazione temporanea della scuola, del corso di formazione o del corso e anche nel caso della ripar- tizione delle truppe su diverse sedi.

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2 I militari sono giudicabili come segue:

militari germanofoni militari francofoni

Formazioni d’addestramento FOA art 1 trib mil 4 trib mil 2 FOA log 2 trib mil 4 trib mil 3 FOA fant 3 trib mil 4 trib mil 2 FOA bl 3 trib mil 4 trib mil 1 FOA G, salv 5 trib mil 5 trib mil 2 FOA fant 6 trib mil 6 trib mil 2 FOA sic mil 7 trib mil 4 trib mil 1 FOA av 31 trib mil 5 trib mil 2 FOA DCA 33 trib mil 5 trib mil 2 FOA aiuto cond FA 34 trib mil 6 trib mil 2 FOA trm/ aiuto cond 1 trib mil 6 trib mil 1 Istruzione superiore dei quadri trib mil 5 trib mil 3

3 Per i partecipanti italofoni a tutte le scuole, a tutti i corsi di formazione e a tutti i corsi è competente il tribunale militare 8.

N. 3 Foro del luogo del reato commesso (art. 28 PPM)

I tribunali militari sono competenti per luogo come segue:

Tribunale militare 1 Parti del settore della reg ter 1: Cantone di Ginevra; Cantone di Vaud Tribunale militare 2 Parti del settore della reg ter 1: Cantone del Giura; Cantone di Neuchâtel; Cantone di Friburgo, eccettuati i distretti della Singine e del Lago; Cantone di Berna: distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville Tribunale militare 3 Parti del settore della reg ter 1: Cantone del Vallese, eccettuati i distretti di Briga, Goms, Leuk, Östlich Raron, Westlich Raron e Visp Tribunale militare 4 Parti del settore della reg ter 1: Cantone di Berna, eccettuati i distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville; Cantone del Vallese: distretti di Briga, Goms, Leuk, Östlich Raron, Westlich Raron e Visp; Cantone di Friburgo: distretti della Singine e del Lago Tribunale militare 5 Settore della reg ter 2: Cantone di Basilea Città; Cantone di Basilea Campagna; Cantone di Soletta; Cantone di Argovia; Cantone di Lucerna; Cantone di Obvaldo; Cantone di Nidvaldo

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Tribunale militare 6 Settore della reg ter 4: Cantone di Sciaffusa; Cantone di Zurigo; Cantone di Turgovia; Cantone di San Gallo; Cantone di Appenzello Interno; Cantone di Appenzello Esterno; Cantone di Glarona Tribunale militare 7 Parti del settore della reg ter 3: Cantone di Zugo; Cantone di Svitto; Cantone di Uri; Cantone dei Grigioni, eccettuato il distretto della Moesa Tribunale militare 8 Parti del settore della reg ter 3: Cantone Ticino; Cantone dei Grigioni: distretto della Moesa

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Allegato 2 (art. 96)

Competenza e attribuzioni penali nel diritto penale disciplinare

N. 1 Comandante d’unità Sono comandanti d’unità (art. 197 CPM) i comandanti di una compagnia, di una batteria, di una squadriglia, di una colonna, di un distaccamento, di uno stato mag- giore d’ingegneri.

N. 2 Organi di comando superiori Sono organi di comando superiori (art. 198 CPM): a. il capo del DDPS (in tempo di pace); b. il comandante in capo dell’esercito; c. il capo dell’esercito e il suo sostituto; d. l’uditore in capo; e. i comandanti delle due Forze armate e i rispettivi sostituti; f. il comandante dell’Istruzione superiore dei quadri; g. il capo dello stato maggiore del capo dell’esercito; h. i comandanti degli stati maggiori di pianificazione, di condotta e d’impiego; i. i comandanti delle formazioni d’addestramento, delle regioni territoriali, dei battaglioni dell’aiuto alla condotta delle brigate d’impiego e delle frazioni dello stato maggiore dell’esercito; j. il comandante della Base logistica dell’esercito; k. i comandanti delle scuole, dei corsi di formazione, dei centri di competenza e dei corsi; l. il comando dei granatieri; m. i comandanti dei battaglioni e dei gruppi; n. i comandanti d’aerodromo; o. i comandanti delle regioni della sicurezza militare; p. il comandante dell’infrastruttura e dell’esercizio; q. il comandante della polizia militare; r. i comandanti delle squadre d’aviazione e delle formazioni ad hoc; s. i militari di professione con grado d’ufficiale che esercitano la funzione di istruttori d’unità.

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