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AS 2003 4925

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Art. 36 rubrica e cpv. 1 Indennità per danni causati da misure della Confederazione 1 Per i danni causati da misure adottate dall’UFAG in virtù della presente ordinanza sono versate indennità unicamente nei casi particolarmente gravi. Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinan- za. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 19582 sulla respon- sabilità.

Art. 38 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz