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AS 2004 5075

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 3 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. g

2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

g. le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai tre mesi e che conformemente all’Accordo sulla libera circola- zione delle persone o all’Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa equivalente.

Art. 7 cpv. 2bis e 3bis 2bis Le persone sprovviste di permesso di dimora di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera g devono essere assicurate dal momento dell’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera. Anche in caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia il giorno in cui comincia l’attività lucrativa. 3bis Per le persone di cui al capoverso 2bis, l’assicurazione cessa il giorno della fine dell’attività lucrativa in Svizzera, ma al più tardi il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell’assicurato.

Art. 22 cpv. 3 3 In caso di contestazione tra l’istituzione comune e un assicuratore in merito alla ridistribuzione delle riserve di cui all’articolo 19a nonché alla riscossione di contri- buti destinati al fondo in caso d’insolvenza e al versamento di prestazioni da parte di detto fondo, l’istituzione comune prende una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA). I rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria.

2004-2200 5075

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2004

Art. 45 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

1 Le levatrici devono attestare:

a. il conseguimento del diploma di una scuola per levatrici riconosciuto o rite- nuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale;

2 Abrogato

Art. 46 cpv. 1 lett. c Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 47 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

1 I fisioterapisti devono attestare:

a. il conseguimento del diploma di una scuola di fisioterapia riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale;

2 Abrogato

Art. 48 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

1 Gli ergoterapisti devono attestare:

a. il conseguimento del diploma di una scuola di ergoterapia riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale;

2 Abrogato

Art. 49 Infermieri Gli infermieri devono attestare: a. il conseguimento del diploma di una scuola di cure infermieristiche ricono- sciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Can- toni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre

20026 sulla formazione professionale;

b. concerne soltanto i testi tedesco e francese.

3 RS 412.10 4 RS 412.10 5 RS 412.10 6 RS 412.10

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2004

Art. 50a cpv. 1 lett. a e cpv. 2

1 I dietisti devono attestare:

a. il conseguimento del diploma di una scuola di dietetica riconosciuto o rite- nuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale;

2 Abrogato

Art. 59a cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 103 cpv. 5 5 Per gli adulti la cui protezione assicurativa è prevista per meno di un anno civile, gli assicuratori possono riscuotere un importo forfetario per la franchigia e l’aliquota percentuale in caso di ricorso a prestazioni. Questo importo forfetario ammonta a franchi 250 per un periodo di 90 giorni. Esso non può essere offerto in combinazione con forme speciali di assicurazione di cui agli articoli 93–101a.

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 3 dicembre 2004 1 Per diplomi ai sensi degli articoli 45, 47–49 e 50a si intendono anche i diplomi rilasciati o ritenuti equipollenti, prima dell’entrata in vigore della presente modifica, da un organismo designato in comune dai Cantoni o dal Dipartimento. 2 Per quanto concerne i rapporti assicurativi conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica dell’articolo 103 capoverso 5, la normativa previgente si applica alla durata contrattuale convenuta, ma al massimo sino al 31 dicembre 2005.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 412.10

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2004