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AS 2007 6175

AS 2007 6175

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi alla campicoltura è modificata come segue:

Ingresso Visti gli articoli 170 capoverso 3, 177 capoverso 1 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Art. 1 cpv. 1 e 2 1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di coltivazione: franchi a. colza, soia, girasole, zucche per l’estrazione di olio e lino 1500 b. favette, piselli proteici e lupini da foraggio 1500 c. piante da fibra, lino e canapa esclusi 2000 d. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 850 2 Il contributo per le barbabietole da zucchero è versato ai gestori che, mediante contratto con gli zuccherifici, si sono impegnate a fornire un determinato quantita- tivo di zucchero. Per le colture convenzionali, l’importo massimo è versato per una fornitura di almeno 10 tonnellate di zucchero per ettaro e per le colture biologiche per una fornitura di almeno 7 tonnellate di zucchero per ettaro. Se il quantitativo concordato è inferiore è questi valori, il contributo è ridotto proporzionalmente.

2007-1594 6175

Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2007

Art. 2 titolo e cpv. 2 Condizioni

2 Abrogato

Art. 3 lett. d Non sono versati contributi per: d. superfici con colture di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, raccolte prima della loro maturazione e non per l’estrazione dei granelli;

Art. 7 Controlli 1 Il Cantone può affidare l’esecuzione a organizzazioni che garantiscono un controllo competente e indipendente. Il Cantone verifica per campionatura l’attività di controllo delle organizzazioni. I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso. 2 La frequenza dei controlli è retta dall’ordinanza del 14 novembre 20073 sul coordi- namento dei controlli. 3 Il servizio di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta prima del raccolto lo stato delle colture. 4 Se durante il controllo constata inesattezze nell’indicazione delle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure la mancata osservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti le segnalano tali fatti, il servizio di controllo lo comunica senza indugio al gestore. 5 Se contesta i risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo dell’azien- da e dei campi. Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può essere effettuato prima del nuovo controllo. 6 I Cantoni allestiscono ogni anno, in base alle indicazioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale), un rapporto sulla loro attività di controllo e sulle sanzioni prese. 7 I gestori di aziende con superfici nella zona economica estera coltivate per tradi- zione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE concessi.

Art. 9 cpv. 2 2 Un importo annuo massimo di 8,5 milioni di franchi è concesso per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 per i contributi secondo il capoverso 1 e l’articolo 10 capoverso 4 nonché secondo l’articolo 18a dell’ordinanza del 7 dicem- bre 19984 sulle sementi.

3 RS 910.15; RU 2007 6167 4 RS 916.151

Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2007

2bis Il riconoscimento di impianti pilota o di impianti di dimostrazione è rilasciato per una durata massima di tre anni. In casi motivati il riconoscimento può essere prolungato al massimo per due anni, contro riduzione di almeno un terzo dell’aliquota di contributo. 2ter Per ogni impianto pilota o impianto di dimostrazione riconosciuto è versato un contributo di trasformazione annuo di massimo 400000 franchi.

Art. 14 cpv. 3

3 La riduzione dei contributi è fissata nell’allegato.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2 L’articolo 10 capoversi 2bis e 2ter entra in vigore il 1° luglio 2009.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2007

Allegato (art. 14)

Riduzione dei contributi

1 Dati forniti intenzionalmente o per negligenza

in modo errato

1.1 Indicazioni errate relative alle superfici

Differenze relative a singole superfici Provvedimenti / Riduzioni

0–5 per cento, ma al massimo 25 are Contributi di coltivazione per la superficie effettiva 5–20 per cento od oltre 25 are, Contributi di coltivazione per la superficie ma al massimo 1 ettaro di superficie effettiva, meno i contributi calcolati sulla indicata in eccesso base della differenza fra l’indicazione errata e quella corretta Oltre 20 per cento o 1 ettaro Diniego totale dei contributi di di superficie indicata in eccesso coltivazione per la superficie interessata In caso di recidiva Diniego totale dei contributi di coltivazione di cui all’articolo 1

Se durante il controllo si constata una superficie maggiore di quella indicata per l’ottenimento dei contributi, la superficie in eccesso non dà diritto ad alcun contribu- to. Per l’applicazione delle deduzioni, si considera quale base la superficie effettiva (misurata). Per le deduzioni è determinante la differenza di superficie delle singole parcelle della stessa coltura e non la differenza della superficie totale. Per recidiva si intende la ripetuta indicazione di un valore troppo elevato entro quattro anni, indipendentemente dall’ubicazione nell’azienda.

1.2 Indicazioni errate

Chi, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni errate (p. es. relative alle colture o alle varietà), è escluso per l’anno di contribuzione in corso e per quello successivo dai contributi per il provvedimento in questione.

2 Intralcio ai controlli

Riduzione del 10 per cento dei contributi, ma al minimo di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. Il rifiuto del controllo comporta l’esclusione dal contributo per il provvedimento in questione.

Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2007

3 Domande e notifiche tardive

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, le domande e le notifiche inoltrate tardi- vamente comportano una riduzione del 10 per cento dei contributi, ma almeno di

200 franchi e al massimo di 1000 franchi.

Se non è più possibile effettuare un controllo adeguato entro i termini, non è versato alcun contributo. Sono considerati casi di forza maggiore: a. la morte del gestore; b. l’espropriazione di una gran parte della superficie dell’azienda, se l’espropriazione non poteva essere prevista al momento dell’inoltro della domanda di contributi; c. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie agricola.

4 Comunicazione intempestiva in caso di inosservanza

delle condizioni e degli oneri Chi non adempie le condizioni e gli oneri senza darne notifica all’autorità competen- te designata dal Cantone, è escluso per l’anno di contribuzione in corso e per quello successivo dai contributi per il provvedimento in questione.

5 Riduzione in caso di violazione delle prescrizioni

in materia di agricoltura previste dalla legge sulla protezione dell’ambiente, dalla legge sulla protezione delle acque e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio L’inosservanza di prescrizione di cui alla presente sezione va constatata con una decisione definitiva.

Negligenza Dolo eventuale Dolo

Infrazione commessa 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., per la prima volta senza max. 500 fr. max. 1’500 fr. max. 2’500 fr. ripercussioni durevoli

Infrazione commessa 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., per la prima volta con max. 1000 fr. max. 2500 fr. max. 10 000 fr. ripercussioni durevoli

In caso di recidiva Raddoppio della Raddoppio della Esclusione dai entro 4 anni riduzione riduzione contributi

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