AS 2008 6491
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 5 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 14bis Acquisto di mezzi ausiliari
1 L’assicurazione può acquistare mezzi ausiliari indicendo un bando di concorso.
Nel limite del possibile, vanno considerate le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici.
2 L’assicurazione può concludere contratti con più fornitori di mezzi ausiliari.
3 L’acquisto può essere effettuato tramite un centro logistico.
Art. 14ter Restrizione del diritto di scambio della prestazione Il Dipartimento può stabilire in un’ordinanza i mezzi ausiliari per i quali non sussiste il diritto di scambio della prestazione, per quanto un interesse preponderante lo giustifichi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova