AS 2011 1201
Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF)
Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF)
Modifica del 3 marzo 2011
Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF) ordina:
I L’ordinanza del 31 maggio 19951 sulle tasse nel settore dei PF è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 34d capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 19912 sui PF,
Art. 2 Tassa d’iscrizione per gli studi di bachelor e master 1 Gli studenti versano ogni semestre una tassa d’iscrizione per gli studi di bachelor e master e, al PF di Losanna (PFL), per il «cours de mathématiques spéciales» (CMS). Questo principio si applica parimenti a ogni semestre iniziato.
2 La tassa d’iscrizione comprende le prestazioni inerenti:
a. alla partecipazione agli insegnamenti annunciati; b. all’utilizzazione delle installazioni del rispettivo PF destinate all’insegna- mento; c. alla presentazione agli esami. 3 Gli studenti in congedo, gli studenti ospiti e gli uditori versano una tassa per ogni ora settimanale di corso seguita durante il semestre. L’ammontare di questa tassa non supera quello della tassa d’iscrizione applicabile agli studenti. 4 Gli studenti di altre scuole universitarie iscritti nel quadro dei programmi «mobi- lità» sono esonerati dal pagamento della tassa durante due semestri al massimo. 5 Le direzioni dei PF esonerano dal pagamento della tassa d’iscrizione gli studenti di altre università svizzere se questi: a. versano regolarmente una tassa d’iscrizione alla loro università; e b. seguono corsi in uno dei due PF nel quadro di una collaborazione interistitu- zionale.
2010-2803 1201
Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF RU 2011
6 Per i cicli di studi organizzati insieme ad altre scuole universitarie, i partner disci- plinano a quale scuola universitaria debba essere versata la tassa d’iscrizione. Se si tratta di un PF, la tassa corrisponde a quella di cui al capoverso 1. 7 Gli studenti immatricolati sia in uno studio di bachelor sia in uno studio consecu- tivo di master versano la tassa d’iscrizione una sola volta. 8 Per il lavoro di master, la tassa d’iscrizione deve essere versata nel semestre in cui è effettuata la maggior parte del lavoro. 9 L’ammontare della tassa d’iscrizione è disciplinato nel numero 1 dell’allegato.
Art. 3 Tassa d’iscrizione per la formazione didattica al PF di Zurigo Le persone che, durante o dopo gli studi, seguono una formazione didattica com- plementare al PF di Zurigo (PFZ) versano: a. per la formazione completa finalizzata al conseguimento del titolo «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education (MAS SHE)» o del diploma d’insegnamento, una tassa d’iscrizione corrispondente alla tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1 (tassa semestrale completa); b. per la formazione completa finalizzata al conseguimento del certificato didattico, la metà della tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1 (mezza tassa semestrale).
Art. 4 cpv. 2 2 Non sono considerati lavori autonomi i lavori di semestre, di bachelor, di master e di dottorato.
Art. 5 Tassa per il dottorato
1 I dottorandi versano una tassa globale unica.
2 L’ammontare della tassa è disciplinato nell’allegato.
3 La tassa deve essere versata prima dell’iscrizione all’esame di dottorato.
Art. 6 Tasse di partecipazione e altre tasse per programmi di postformazione universitaria e per corsi di perfezionamento
1 Le persone che seguono un programma master di postformazione universitaria
«Master of Advanced Studies (MAS)», «Master of Business Administration (MBA)», «Executive Master (EM)» versano una tassa per l’intero ciclo di studi; questa tassa è pari al doppio della tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1.
2 Le persone che seguono un programma di postformazione finalizzato al consegui-
mento di un certificato o di un diploma di formazione continua «Certificate of Advanced Studies (CAS)», «Diploma of Advanced Studies (DAS)» versano una tassa per l’intero programma; questa tassa è pari a quella semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1.
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3 I partecipanti ai programmi di postformazione versano inoltre un contributo ai
costi, in linea con i prezzi di mercato, destinato a coprire le spese accresciute che ne dipendono, in particolare per il personale docente supplementare, l’infrastruttura speciale, il materiale d’insegnamento, nonché i costi di laboratorio e amministrativi. L’ammontare di questo contributo è determinato di caso in caso dalle direzioni dei PF. 4 Per la partecipazione ai corsi di perfezionamento e per l’utilizzazione dell’offerta di educazione a distanza le direzioni degli istituti determinano e riscuotono tasse in linea con i prezzi di mercato. 5 In caso di rinuncia fuori termine a un programma di postformazione o a un corso di perfezionamento e in caso d’interruzione degli studi, le tasse sono riscosse integral- mente o parzialmente. Le direzioni degli istituti disciplinano i dettagli.
Art. 9 cpv. 1 e 2
1 Concerne solo il testo francese.
2 Gli agenti del settore dei PF che si iscrivono come uditori sono esonerati dal paga- mento della tassa d’iscrizione.
Art. 10
1 Devono essere corrisposte tasse amministrative per:
a. l’iscrizione a un PF quale studente o dottorando; b. gli esami di ammissione di studenti o dottorandi; c. il cambiamento del ciclo di studi; d. l’inosservanza di un termine prescritto; e. la riammissione dopo un’exmatricolazione; f. il contributo al Fondo borse di studio; g. il disbrigo delle domande di riesame di una decisione. 2 L’ammontare delle tasse amministrative è disciplinato nel numero 2 dell’allegato.
3 Le direzioni dei PF possono determinare altre tasse per:
a. operazioni amministrative semplici che non comportano un dispendio di tempo e di lavoro particolari (tassa di cancelleria); b. la sostituzione, in caso di perdita, della carta di legittimazione o di altri documenti; c. ingiunzioni di pagamento; d. premi per l’assicurazione facoltativa contro gli infortuni.
Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. a e b 1 Le direzioni degli istituti determinano il genere e l’ammontare delle tasse. Tengono conto dei principi della copertura delle spese e dell’equivalenza.
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3 Nel calcolo dei costi vanno considerati in particolare gli elementi seguenti:
a. il costo del lavoro del personale impiegato, compresi i contributi per le assi- curazioni sociali; b. abrogata
Art. 15 lett. a e c Oltre alle tasse sono fatturate le spese. Sono considerate spese i costi supplementari riconducibili alle singole prestazioni di servizi, in particolare: a. gli onorari per periti e incaricati; c. le spese di porto, telefoniche, di telefax e altre spese di trasmissione;
Art. 18, 19 e 20 Abrogati
Sezione 5 (art. 21 e 22) Abrogata
Titolo prima dell’art. 25a Sezione 7: Scadenza, decisione sulla tassa e prescrizione
1 La tassa è esigibile dalla notificazione della fattura a chi è tenuto al suo pagamento.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notificazione.
1 In caso di controversia in relazione alla tassa riscossa, la direzione dell’istituto emana una decisione. In questa decisione possono essere inclusi anche i costi sup- plementari cagionati dalla controversia (emolumenti amministrativi). 2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura ammini- strativa federale.
1 L’obbligo di pagare le tasse si prescrive in cinque anni dalla data in cui esse sono esigibili. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere nei confronti della persona tenuta a pagarlo.
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Titolo prima dell’art. 26 Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 28 Abrogato
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è abrogato.
III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2011.
3 marzo 2011 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser
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Allegato (art. 2 cpv. 9 e 10 cpv. 2)
Tassa d’iscrizione e altre tasse di utilizzazione e amministrative
PFZ PFL (in CHF) (in CHF)
1. Tassa d’iscrizione
1.1 Tassa d’iscrizione per semestre
1.1.1 Studenti che seguono studi di bachelor e master 580 580
1.1.2 Studenti in congedo che seguono materie separate,
studenti ospiti e uditori – per ora settimanale di corso (PFZ) oppure per unità di crediti formativi (PFL) (massimo: 580 franchi per semestre) 50 50
1.2 Tassa d’iscrizione unica
1.2.1 Dottorandi (prima dell’esame di dottorato) 1200 1200
1.2.2 Programma master di formazione postuniversitaria
(MAS, MBA, EM) – tassa d’iscrizione (da pagare metà nel primo e metà nel secondo semestre) 1160 1160 – contributo ai costi variabile secondo il ciclo di studi
1.2.3 Certificato o diploma di formazione continua (DAS, CAS)
– tassa d’iscrizione (nel primo semestre) 580 580 – contributo ai costi variabile secondo il corso
2. Altre tasse di utilizzazione e amministrative
2.1 Tasse per semestre
Contributo al Fondo borse di studio, dovuto da studenti, studenti in congedo e dottorandi 7 9
2.2 Tasse uniche
2.2.1 Tassa d’iscrizione per la trattazione di domande
(da pagare al momento dell’iscrizione) – Studenti con certificati svizzeri 50 50 – Studenti con certificati stranieri 150 150 – Studenti ospiti 150 150 – Dottorandi con diplomi di università svizzere 50 50 – Dottorandi con diplomi di università straniere 150 150 – Supplemento per domande presentate in ritardo (nella misura in cui possono ancora essere trattate) 200 150
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PFZ PFL (in CHF) (in CHF)
2.2.2 Esame d’ammissione
(tali tasse sono da pagare prima dell’esame) – Esame d’ammissione completo 800 800 – Esame d’ammissione ridotto 550 550 – Unicamente verifica delle conoscenze di tedesco 250 –
2.2.3 Esame d’ammissione per dottorandi
– Esame d’ammissione 120 –
2.2.4 Altre tasse
– Cambiamento del ciclo di studi 50 – – Inosservanza di un termine prescritto 50 50 – Riammissione dopo un’exmatricolazione 50 50 – Richiesta di esonero dalle verifiche delle prestazioni (riconoscimento di crediti formativi acquisiti) 50 – – Disbrigo di domande di riesame di una decisione – 100
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