AS 2011 3463
Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc)
Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento (Oemo-Acc)
Modifica del 22 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 marzo 20061 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’eco- nomia nel campo dell’accreditamento è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nel campo dell’accreditamento.
1 Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione nel campo dell’accredita- mento deve pagare un emolumento.
Art. 3 Disborsi 1 I disborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separata- mente. 2 Sono considerate disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singola attività assoggettata, segnatamente le spese per materiali sperimentali spe- ciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta. 3 In caso di riutilizzazione di materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software, i disborsi possono essere suddivisi tra i richie- denti.
1 RS 946.513.7
2010-1786 3463
Emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento RU 2011
Art. 6 Emolumenti secondo il tempo impiegato La tariffa dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a: franchi
a. per il personale del settore amministrativo 130.– b. per i periti principali del settore accreditamento 220.–
Art. 7 cpv. 1
1 Con la domanda di accreditamento il richiedente deve pagare un emolumento
d’iscrizione di 1500 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell’incartamento, documentazione, informazioni).
Art. 8 Emolumento annuo
1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
2 Ammontare dell’emolumento annuo per:
franchi
a. gli organismi di ispezione e di certificazione per prodotti e persone nonché per i produttori di materiale di riferimento 3850.– b. i laboratori di taratura e i laboratori di prova tipo A 2000.– c. i laboratori di prova tipo B 2450.– d. i laboratori di prova tipo C, gli organizzatori di prove di attitudine e gli organismi di certificazione del personale 3100.– e. gli organismi di certificazione per sistemi di gestione 2000.– f. e per ciascun certificato valido supplementare 25.– 3 I laboratori di taratura, i laboratori di prova, gli organismi d’ispezione e gli orga- nismi di certificazione per prodotti e persone pagano un importo aggiuntivo annuo di
500 franchi per ogni sede.
4 Le organizzazioni con più organismi accreditati secondo il capoverso 2 lettere a–d usufruiscono dei seguenti ribassi: a. 20 per cento dell’emolumento annuo, se hanno due organismi; b. 30 per cento dell’emolumento annuo, se hanno tre o più organismi.
5 Gli emolumenti annui non possono superare i 35 000 franchi per organizzazione.
6 In caso di rinuncia di un organismo all’accreditamento o di revoca dell’accredita- mento gli emolumenti per l’anno corrente devono essere pagati pro rata temporis entro 60 giorni dopo la rinuncia all’accreditamento o dopo il passaggio in giudicato della revoca.
Emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento RU 2011
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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