AS 2011 3715
Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
Correzione
Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)
del 25 maggio 2011 (RU 2011 2561; RS 812.121.1)
Art. 4 cpv. 4
Invece di:
4 Ai coadiuvanti chimici si applica unicamente l’articolo 6 nonché, per quanto
riguardino l’esportazione, le disposizioni del capitolo 3 e dell’articolo 57 capo- verso 2.
Leggasi:
4 Ai coadiuvanti chimici si applica unicamente l’articolo 10 nonché, per quanto
riguardino l’esportazione, le disposizioni del capitolo 3 e dell’articolo 57 capo- verso 2.
9 agosto 2011 Cancelleria federale
2011-1602 3715
Ordinanza sul controllo degli stupefacenti. Correzione RU 2011
3716