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AS 2012 113

Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)

Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)

RS 0.518.521; RU 1982 1362

Campo d’applicazione il 2 novembre 2011, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Afghanistan 10 novembre 2009 A 10 maggio 2010 Iraq 1° aprile 2010 A 1° ottobre 2010 Lesothoa 20 maggio 1994 A 20 novembre 1994 Marocco 2 giugno 2011 2 dicembre 2011 Paesi Bassi Aruba 26 giugno 1987 26 dicembre 1987 Curaçaob 26 giugno 1987 26 dicembre 1987 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)b 26 giugno 1987 26 dicembre 1987 Sint Maartenb 26 giugno 1987 26 dicembre 1987 Regno Unito Guernesey 15 giugno 2011 15 dicembre 2011 Man, Isola di 15 giugno 2011 15 dicembre 2011 a Questo Stato partecipante riconosce la competenza della Commissione internazionale di accertamento dei fatti conformemente all’articolo 90 del protocollo. b Le relazioni di diritto costituzionale interne al Regno dei Paesi Bassi sono state modificate.

1 Completa e modifica quelli in RU 1982 1417, 1983 608, 1984 568, 1985 602, 1986 1442,

1987 1032, 1989 781, 1991 223 2060, 2004 3957, 2006 2119 e 2009 3955.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

2011-2502 113

Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Prot. I RU 2012

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