AS 2016 2557
AS 2016 2557
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
Modifica dell’11 luglio 2016
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; visto l’articolo 11 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI), ordina:
I Gli allegati 1 e 2 OITE-PT-DFI sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 13 luglio 20163.
11 luglio 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2016-1844 2557
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2016 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI
Allegato 1 (art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
N. 43
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
43. Decisione Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che
2007/453/CE fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1100, GU L 182 del 7.7.2016, pag. 47.
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2016 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI
Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)
Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
N. 1 nota a piè di pagina Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti negli articoli 2 e 3 della decisione
4 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presen- tati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1101, GU L 182 del 7.7.2016, pag. 51.
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2016 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI