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AS 2017 1683

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 22 marzo 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina 1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20012 sono soggetti all’obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.

II L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2017.

22 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 142.204 2 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/372, GU L 61 dell’8.3.2017, pag. 1.

2016-1382 1683

Entrata e rilascio del visto. O RU 2017

Allegato 2 (art. 4 cpv. 4 lett. a)

Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio di un’attività lucrativa

Albania Bosnia ed Erzegovina Georgia Macedonia Moldova Montenegro Serbia Taiwan (Taipei cinese)

1684

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