AS 2018 2245
AS 2018 2245
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)
Modifica del 14 maggio 2018
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia è modificato secondo la versione qui annessa.
II Disposizione transitoria della modifica del 14 maggio 2018 Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 maggio 2018, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
14 maggio 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 831.135.1
2017-2823 2245
Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia. O RU 2018
Allegato
Lista dei mezzi ausiliari
N. 5.57 e 5.57.1
5.57 Apparecchi acustici
La condizione per il rimborso è che l’assicurato/a soffra di una grave ipoa- cusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevol- mente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente. L’assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell’apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti. Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’assicura- zione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell’allegato dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 19762 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizza- zione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipa- zioni ai costi da parte dell’assicurazione. Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione. Esso è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.
5.57.1 Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantanti
o ad ancoraggio osseo e per impianti dell’orecchio medio L’AVS copre il 75 per cento dell’importo rimborsato dall’AI alle componen- ti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell’orecchio medio. L’AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l’adattamento e le presta- zioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad anco- raggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio. Questo forfait ammonta al
75 per cento del corrispondente forfait dell’AI secondo il numero 5.07.1
dell’allegato OMAI. Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi. Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione.
2 RS 831.232.51