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AS 2018 3847

AS 2018 3847

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

Modifica del 10 ottobre 2018

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 20 maggio 20151 concernente le norme di circolazione per aeromobili è modificata come segue:

Art. 20, rubrica, nota a pié di pagina Abrogata

Art. 23 cpv. 1 1 Di giorno, i voli a vista sono effettuati in modo tale che, a eccezione dei capo- versi 3 e 4, possano essere rispettati i valori minimi di visibilità e di distanza dalle nubi conformemente alla norma SERA.5001.

Art. 29 cpv. 2 lett. b 2 Un transponder secondo il capoverso 1 deve inoltre essere recato a bordo e utiliz- zato durante: b. voli a vista con aeromobili motorizzati o non motorizzati effettuati in uno spazio aereo della classe G a un’altezza superiore a 300 m (1000 piedi) sul livello del suolo secondo i valori minimi di cui all’articolo 23 capoverso 3;

1 RS 748.121.11

2017-2861 3847

Norme di circolazione per aeromobili. O del DATEC RU 2018

II L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19942 sulle categorie speciali di aeromo- bili è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 3 I voli d’istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d’istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un’organizzazione di addestramento. I permessi d’istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.

Art. 9 cpv. 2 lett. a, nota a pié di pagina Abrogata

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

10 ottobre 2018 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

2 RS 748.941