AS 2018 5241
AS 2018 5241
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 32 lett. j Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente: j. nel quadro del calcolo per il singolo istituto, se la FINMA non ammette una ponderazione del rischio secondo l’allegato 4 numero 1.6 o 1.7: le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all’articolo 52, delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di consolidamento;
1bis Ai fini delle esigenze della presente sezione, gli strumenti di debito emessi da una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza secondo l’articolo 126a capoverso 1 sono trattati come strumenti dei fondi propri complementari.
Art. 124 Principio 1 Oltre alle esigenze, applicabili a tutte le banche, relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi giusta i titoli secondo, terzo e quarto, alle banche di rilevanza sistemica si applicano anche le esigenze particolari del presente titolo. 2 L’entità delle esigenze particolari è definita al massimo livello del gruppo finanzia- rio.
1 RS 952.03
2018-0559 5241
O sui fondi propri RU 2018
3 Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario e a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR o alla legge del 24 marzo 19952 sulle borse da tutte le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica. La FINMA può escludere le unità: a. la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento; o b. la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.
Art. 125 Abrogato
3 La FINMA deve essere informata in merito al rimborso di «bail-in bond» o di
prestiti di cui ai capoversi 1 e 2, emessi con la sua approvazione e da rimborsare prima della loro scadenza senza la sua approvazione.
Art. 132 Principio
1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi supplemen-
tari per garantire un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR. 2 L’esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all’esigenza complessiva consistente dell’esigenza di base e dei supplementi secondo l’articolo 129. Essa è pari al: a. 100 per cento dell’esigenza complessiva nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale, fatto salvo uno sconto secondo l’articolo 133; b. 40 per cento dell’esigenza complessiva nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale.
3 I fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che
soddisfano le esigenze di cui all’articolo 126a. Sono fatti salvi i capoversi 4–7 e l’articolo 132a. 4 Se una banca di rilevanza sistemica detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, le esigenze di cui al capoverso 2 sono ridotte del fattore 0,5 proporzionalmente ai fondi supplementari detenuti in questa forma. Le esigenze possono essere ridotte al massimo di un terzo. 5 Se una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale detiene i fondi supplementari sotto forma di capitale secondo il capoverso 4, tale capitale le viene computato in maniera privilegiata ai sensi del capoverso 4 fino a un ammontare
2 RS 954.1
O sui fondi propri RU 2018
massimo del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA. Le esigenze relative alla capacità di assorbimento delle perdite secondo le raccomandazioni del «Financial Stability Board»3 devono essere adempiute. 6 I fondi propri che una banca detiene per adempiere le esigenze di cui al presente capitolo non possono essere impiegati contemporaneamente per adempiere le esi- genze di cui agli articoli 128–131b.
7 Se in precedenza ha detenuto fondi propri per adempiere le esigenze di cui al
presente capitolo, la banca può successivamente impiegare tali fondi per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b soltanto se le esigenze del presente articolo continuano a essere adempiute con i fondi residui.
Art. 132a Banche con una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo Se una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale dispone di un’esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o di un meccanismo analo- go, l’esigenza di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera b è considerata: a. adempiuta nella misura dell’importo garantito fino alla metà al massimo del
40 per cento richiesto;
b. adempiuta interamente nella misura dell’importo garantito se, in caso di cri- si, i fondi corrispondenti non gravati sono messi a disposizione della FINMA in tempi brevi e in maniera irrevocabile; la FINMA decide nel sin- golo caso se queste condizioni sono soddisfatte.
Art. 133, rubrica e cpv. 3 lett. a Sconti per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
3 La riduzione non deve:
a. comportare il mancato rispetto degli standard internazionali, considerando il computo dei fondi propri di base di qualità primaria o del capitale converti- bile di cui all’articolo 132 capoverso 4;
Titolo prima dell’art. 148i Sezione 5: Disposizione transitoria della modifica del 21 novembre 2018
Art. 148i Trattamento delle partecipazioni Le disposizioni transitorie relative al trattamento delle partecipazioni, emanate nel singolo caso dalla FINMA prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 no- vembre 2018, prevalgono sulle disposizioni dell’articolo 32 lettera j e dell’alle- gato 4.
3 Total Loss-Absorbing Capacity Term Sheet del 9 nov. 2015.
O sui fondi propri RU 2018
Art. 148j Fondi supplementari per le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale L’esigenza di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera b ammonta: a. nel 2019: allo 0,21 per cento per il «leverage ratio» e allo 0,64 per cento per la quota di RWA; b. nel 2020: allo 0,42 per cento per il «leverage ratio» e all’1,28 per cento per la quota di RWA; c. nel 2021: allo 0,63 per cento per il «leverage ratio» e all’1,92 per cento per la quota di RWA; d. nel 2022: allo 0,84 per cento per il «leverage ratio» e al 2,56 per cento per la quota di RWA; e. nel 2023: all’1,05 per cento per il «leverage ratio» e al 3,2 per cento per la quota di RWA; f. nel 2024: all’1,26 per cento per il «leverage ratio» e al 3,84 per cento per la quota di RWA; g. nel 2025: all’1,5 per cento per il «leverage ratio» e al 4,5 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l’esposizione totale.
O sui fondi propri RU 2018
II L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa:
Rinvio tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4» (art. 32 lett. j e 66 cpv. 3)
N. 1.6 e 1.7
Classe di posizione titoli di partecipazione nonché quote di investimenti collettivi di capitale Aliquota di rischio
AS-BRI
1.6 Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all’articolo 52, delle in Svizzera: 250 % partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’obbligo di conso- all’estero: 400 % lidamento, con sede: 1.7 Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all’articolo 52, degli in Svizzera: 250 % strumenti di capitale prudenziali detenuti direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all’estero: 400 % all’obbligo di consolidamento, con sede:
O sui fondi propri RU 2018
III L’ordinanza del 30 aprile 20144 sulle banche è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. c
1 È attivo nel settore finanziario chiunque:
c. è una società del gruppo importante secondo l’articolo 3a.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 952.02