AS 2019 911
AS 2019 911
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
Modifica dell’8 marzo 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 novembre 20091 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:
Art. 49 lett. b e c Sono considerati medicinali: b. i medicamenti pronti per l’uso che ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 2ter LATer non sono soggetti all’obbligo di omologazione, ad eccezione del sangue umano e animale completo; c. i medicamenti pronti per l’uso che hanno ottenuto un’omologazione tempo- ranea ai sensi dell’articolo 9a LATer o un’autorizzazione temporanea ai sensi dell’articolo 9b LATer;
Art. 135a Comunicazione di dati all’Ufficio federale di statistica
L’AFC può accordare all’Ufficio federale di statistica (UST) l’accesso ai rendiconti d’imposta mediante una procedura di richiamo ai fini dell’esecuzione di rilevazioni statistiche, sempreché il contribuente abbia autorizzato l’UST a procurarsi tali dati presso l’AFC.
1 RS 641.201
2018-3791 911
O sull’IVA RU 2019
II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 26 gennaio 20112 sul numero d’identificazione
delle imprese
Art. 4 cpv. 4 4 Esso può trattare dati relativi a mutazioni nei registri di cui all’articolo 3 capover- so 1, se ciò è necessario per identificare in modo inequivocabile le unità IDI. I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo. I dati che non sono menzionati all’articolo 9 non sono iscritti nel registro IDI.
2. Ordinanza del 30 giugno 19933 sul Registro delle imprese
e degli stabilimenti
3 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.
8 marzo 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 431.031 3 RS 431.903