AS 2020 4167
AS 2020 4167
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)
Modifica del 24 settembre 2020
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 2 cpv. 3 e 4 3 Sono membri del servizio di volo militare i piloti militari di professione, gli opera- tori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione e i piloti di droni di professione. 4 Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti i militari di professione previsti specificamente per l’impiego nelle formazioni di professionisti dell’esercito di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 29 marzo 20172 sulle strutture dell’esercito.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 4 Assunzione degli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio Gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio sono assunti conformemente al diritto in materia di personale federale.
2019-4182 4167
Personale militare. O del DDPS RU 2020
1 La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servi- zio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell’Accademia militare del PF di Zurigo secondo l’ordinanza del 6 settembre 20173 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la for- mazione degli ufficiali di professione. 1bis In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può derogare alla regola secondo il capo- verso 1, a condizione che le formazioni e le attività professionali precedenti nonché l’esperienza militare e il contenuto della formazione di base siano equivalenti.
Art. 20 cpv. 1 1 Il tempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito secon- do le necessità ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno secondo l’articolo 64a capoverso 2 OPers. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore ed è fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.
Art. 21 cpv. 2 2 Ai piloti militari di professione è concessa una settimana di vacanze supplementare per compensare l’impegno fisico e psichico.
Art. 23 cpv. 2 2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.
Art. 25, rubrica, cpv. 13
Tragitti tra il domicilio, il luogo di lavoro e di impiego e viaggi di visita pagati
1 Concerne soltanto il testo tedesco
2 Chi riceve un’indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto ogni settimana, oltre ai viaggi del fine settimana, all’indennità per una corsa di servizio supplementare al domicilio o per un viaggio di visita supplementare del coniuge o del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.
3 Concerne soltanto il testo tedesco
3 RS 414.131.1
Personale militare. O del DDPS RU 2020
Art. 27 cpv. 12 bis 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, durante i viaggi di servizio, all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. 2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1. 2bis Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di profes- sione hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussi- ste alcun diritto a detta indennità.
Art. 28 cpv. 23 bis 2 In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante la formazione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna al militare a contratto temporaneo un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza. Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servi- zio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1. 3 Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all’ordinanza del 21 febbraio 20184 concernente l’amministrazione dell’esercito. 3bis I militari a contratto temporaneo hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la for- mazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.
Art. 33 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 35 cpv. 5 5 Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro non sono considerati tempo di lavoro secondo l’articolo 19.
4 Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego non possono essere impiegati conducenti.
4 RS 510.301
Personale militare. O del DDPS RU 2020
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
24 settembre 2020 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd
Personale militare. O del DDPS RU 2020
Allegato 1
Allegato 1
Fr.
1 Le indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ammontano:
1.1 – secondo l’articolo 22 capoverso 1 e l’articolo 28 capoverso 1,
mensilmente al massimo (spese effettive secondo fattura o con- tratto di locazione incluso il parcheggio) a 1000.—
1.2 – secondo l’articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo 100.—
forfetario di
2 L’indennità per l’alloggio in caserme o altri edifici della Confedera-
zione durante i viaggi di servizio secondo gli articoli 23,
27 capoverso 2 e 28 capoverso 2 per pernottamento ammonta a: 15.50
3 L’indennità per pasti ammonta a:
3.1 – in caso di lavoro notturno secondo l’articolo 24 15.50
3.2 – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il
luogo di lavoro secondo gli articoli 24a, 27 capoverso 2bis e
28 capoverso 3bis:
– se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 7.— – cena 10.— – se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 14.— – cena 27.50
3.3 – in caso di alloggio stabile in caserme o altri edifici della Confede-
razione secondo l’articolo 22a capoverso 2: – colazione 14.— – cena 27.50
4 L’indennità per l’utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a
motore privati secondo l’articolo 26 capoverso 1 ammonta a un 5040.— importo annuale forfetario di:
Personale militare. O del DDPS RU 2020