AS 2024 130
AS 2024 130
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 28 settembre 2007 (RU 2007 5155)
II
3. Ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 32 cpv. 1Invece di:1 Se una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell’assi-curazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l’articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.Leggasi:1 Se una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell’assi-curazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l’articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari se vivono separati. 3 aprile 2024 Cancelleria federale