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AS 2026 23

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioniIn tutta l’ordinanza «tranvia o ferrovia su strada», «tranvia o di una ferrovia su strada», «tranvia o la ferrovia su strada», «tranvie e delle ferrovie su strada», «tranvie e di ferrovie su strada», «tranvie e alle ferrovie su strada», «tranvie e ferrovie su strada» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tram».

Art. 7 Circolazione a destra (art. 34 cpv. 1 LCStr)In presenza di isole spartitraffico, superfici vietate al traffico e ostacoli al centro della carreggiata si deve passare alla loro destra. I veicoli che svoltano a sinistra possono tuttavia passare a sinistra di isole spartitraffico al centro delle intersezioni.

Art. 36 cpv. 22 Lo spartitraffico autostradale non può essere attraversato nemmeno all’altezza dei varchi presenti. Fanno eccezione i casi in cui le corsie delimitate da demarcazioni giallo-arancione o da punti luminosi costituiti da luci incassate accese conducono attraverso il varco.

Art. 37 cpv. 22 Concerne soltanto il testo francese

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

19 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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