AS 1998 2224
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore (Regolamento delle patenti del Reno superiore)
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore (Regolamento delle patenti del Reno superiore)
del 2 aprile 1998 Entrato in vigore il 1° luglio 19981
Capitolo 1: Disposizioni generali
Articolo 1.01 Definizioni Nel presente regolamento:
1. il termine “naviglio” indica un battello per la navigazione interna, una nave
marittima o un apparecchio galleggiante;
2. il termine “battello per la navigazione interna” indica un battello destinato
esclusivamente o prevalentemente alla navigazione interna; 3. il termine “nave marittima” indica un battello ammesso e destinato prevalente- mente alla navigazione marittima o costiera; 4. il termine “apparecchio galleggiante” indica una costruzione galleggiante prov- vista di attrezzature di lavoro, come gru, draghe, battipalo, elevatori; 5. il termine “naviglio sportivo” indica un battello diverso da un battello per pas- seggeri, destinato a scopi sportivi o ricreativi; 6. il termine “battello per passeggeri” indica un battello costruito e predisposto per trasportare più di 12 passeggeri; 7. il termine “rimorchiatore” indica un battello costruito appositamente per rimor- chiare;
8. il termine “rimorchiatore a spinta” indica un natante appositamente costruito
per spingere un convoglio; 9. il termine “naviglio delle autorità” indica un naviglio di lunghezza non superio- re a 25 m che è impiegato nel quadro di compiti relativi alla sovranità; 10. il termine “naviglio dei servizi d’incendio” indica un naviglio di lunghezza pari o superiore a 15 m, che è impiegato nel quadro dei servizi di soccorso; 11. il termine “lunghezza” indica la lunghezza massima dello scafo in metri, esclu- si timone e bompresso; 12. il termine “larghezza” indica la larghezza massima dello scafo in metri, misu- rata dal lato esterno del fasciame (senza le ruote a pale, i parabordo e simili);
13. il termine “formazione accoppiata” indica una composizione di navigli accop-
piati lateralmente in modo rigido, di cui nessuno si trova davanti al naviglio che assicura la propulsione dell’intera composizione;
RS 747.224.221 1 Art. 1 dell’ordinanza del DATEC del 2 aprile 1998 (RS 747.224.221.1; RU 1998 1568).
2224 1998-0055
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14. il termine “equipaggio di coperta” indica la composizione minima dell’equi-
paggio, ad eccezione del personale addetto alle macchine; 15. i termini “marinaio”, “marinaio motorista”, “barcaiuolo”, “timoniere” indicano una persona che possiede la capacità corrispondente conformemente alle pre- scrizioni sull’equipaggio del regolamento del 18 maggio 19942 per l’ispezione dei battelli del Reno; 16. il termine “tempo di navigazione” indica il periodo trascorso a bordo di un na- viglio in rotta.
Articolo 1.02 Campo d’applicazione Il presente regolamento disciplina l’obbligo della patente sul Reno tra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) per i differenti tipi e dimensioni di navigli nonché le condizioni per l’ottenimento della patente per il Reno superiore.
Articolo 1.03 Obbligo di una patente 1. Per condurre un naviglio sul Reno tra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) occorre essere titolare di una pa- tente per il Reno superiore, conformemente al presente regolamento, per il tipo e le dimensioni del naviglio interessato. 2. La grande o la piccola patente per il Reno superiore è rilasciata per il Reno tra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e l’avamporto a valle della con- ca di Augst (km 156.02) oppure per il Reno tra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrüc- ke” - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22). La patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno su- periore sono rilasciate unicamente per il Reno tra Basilea (ponte “Mittlere Rhein- brücke” - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22). 3. Per navigli di lunghezza inferiore a 15 m, ad eccezione dei battelli per passeggeri, dei rimorchiatori e dei rimorchiatori a spinta, è richiesto soltanto un certificato di capacità nautica che soddisfi le prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Re- no e del Belgio per le vie di navigazione interna.
4. L’obbligo di una patente per navigli di lunghezza inferiore a 15 m che:
a) sono mossi unicamente mediante forza muscolare, b) navigano soltanto a vela o c) sono muniti di un apparecchio di propulsione la cui potenza non supera 3,68 kW è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge federale del 3 ottobre 19753 sulla navigazione interna o dalle prescrizioni nazionali degli Stati rivieraschi del Reno o del Belgio.
2 RS 747.224.131 3 RS 747.201
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Articolo 1.04 Tipi di patente
1. Sono patenti per il Reno superiore conformemente al presente regolamento:
a) la grande patente per il Reno superiore per condurre tutti i navigli; b) la piccola patente per il Reno superiore per condurre un naviglio di lunghezza inferiore a 35 m, diverso dai navigli che effettuano operazioni di rimorchio o di spinta o che assicurano la propulsione di una formazione accoppiata, o per condurre un naviglio destinato al trasporto di 12 passeggeri al massimo; c) la patente sportiva per il Reno superiore per condurre un naviglio sportivo di una lunghezza inferiore a 25 m; d) la patente delle autorità per il Reno superiore per condurre navigli delle autorità e dei servizi d’incendio. 2. Le patenti di cui al numero 1 danno pure diritto a condurre i navigli di cui all’ar- ticolo 1.03 numero 4.
Capitolo 2: Requisiti per l’ottenimento della patente per il Reno superiore
Articolo 2.01 Grande patente per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la grande patente per il Reno superiore deve avere almeno 21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare di avere appartenuto a un equipaggio di coperta durante almeno quattro anni, di cui almeno due quale marinaio o marinaio motorista oppure almeno uno quale barcaiuolo a bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna.
2. È idoneo chi:
a) è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B24, rila- sciato da un medico designato dalla Direzione della navigazione sul Reno, Ba- silea (in seguito Direzione); b) non ha compiuto reati durante la navigazione, in base al comportamento che ha tenuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può essere coman- dante di un equipaggio; c) è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali neces- sarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è do- mandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo. 3. Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la
4 Gli allegati di questo regolamento non sono pubblicati nella RU. Estratti, contenenti anche gli allegati, possono essere chiesti all’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM), 3000 Berna.
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grande o la piccola patente secondo l’ordinanza del 28 novembre 19965 concernente il rilascio delle patenti per il Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella naviga- zione interna corrispondono a un anno di navigazione. In un periodo di 365 giorni consecutivi possono essere considerati al massimo 180 giorni di navigazione. Sul tempo di navigazione ai sensi del numero 1, che non dev’essere svolto quale marinaio, marinaio motorista o barcaiuolo, sono considerati: a) due anni al massimo di formazione, se la persona è titolare di un certificato ri- conosciuto dalla Direzione che attesta l’avvenuta conclusione di una formazio- ne professionale nel settore della navigazione interna con parti di formazione pratica; b) un anno al massimo di navigazione in mare quale membro di un equipaggio di coperta, ove 250 giorni di navigazione in mare corrispondono a un anno di na- vigazione. 4. Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è domandata, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiuolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo: a) per il tratto fra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e l’avam- porto a valle della conca di Augst (km 156.02) sedici volte nel corso degli ul- timi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno; b) per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) e Rhein- felden (ponte-strada - km 149.22) quattro volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno prima del ricevimento della domanda.
Articolo 2.02 Piccola patente per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la piccola patente per il Reno superiore deve avere almeno
21 anni ed essere idoneo. Deve inoltre provare almeno un anno di navigazione a
bordo di un naviglio motorizzato nella navigazione interna quale marinaio o mari- naio motorista.
2. È idoneo chi:
a) è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rila- sciato da un medico designato dalla Direzione; b) non ha compiuto reati nella navigazione, in base al comportamento che ha te- nuto finora fa presagire la sicura condotta di un naviglio e può essere coman- dante di un equipaggio; c) è abilitato, vale a dire che possiede le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha supe- rato con successo l’esame previsto a tale scopo.
5 L’ordinanza del 28 novembre 1996 concernente il rilascio delle patenti per il Reno non è pubblicata né nella RU né nella RS. Estratti possono essere chiesti all’UCFSM, 3000 Berna.
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3. Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i quali sa- rebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la grande o la piccola patente secondo l’ordinanza del 28 novembre 19966 concernente il rilascio delle patenti per il Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella naviga- zione interna corrispondono a un anno di navigazione. 4. Inoltre il tratto per il quale la grande patente per il Reno superiore è domandata, dev’essere percorso quale marinaio, marinaio motorista, barcaiuolo o timoniere a bordo di navigli motorizzati per condurre i quali è necessaria la grande patente per il Reno superiore, per lo meno nel seguente modo: a) per il tratto fra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e l’avam- porto a valle della conca di Augst (km 156.02) sedici volte nel corso degli ul- timi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno; b) per il tratto fra l’avamporto a valle della conca di Augst (km 156.02) e Rhein- felden (ponte-strada - km 149.22) quattro volte in ciascuna direzione durante l’ultimo anno prima del ricevimento della domanda.
Articolo 2.03 Patente sportiva per il Reno superiore 1. Chi intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore deve avere almeno
18 anni ed essere idoneo.
2. È idoneo chi:
a) è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rila- sciato da un medico designato dalla Direzione; b) non ha compiuto reati durante la navigazione e, in base al comportamento che ha tenuto finora, fa presagire la sicura condotta di un naviglio; c) è abilitato, vale a dire possiede le conoscenze e le capacità professionali neces- sarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è do- mandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha superato con successo l’esame previsto a tale scopo. 3. Inoltre il tratto fra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e Rhein- felden (ponte-strada - km 149.22) dev’essere stato percorso a bordo di un naviglio di una lunghezza di 15 m o più: a) almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni prima del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzione durante gli ultimi tre anni oppure, b) nel quadro di una formazione adeguata, almeno quattro volte in ciascuna dire- zione durante l’ultimo anno prima del ricevimento della domanda. 4. I tratti percorsi sono presi in considerazione solo se la persona in questione ha almeno 15 anni.
6 RS 747.224.121
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Articolo 2.04 Patente delle autorità per il Reno superiore
1. Chi intende ottenere la patente delle autorità per il Reno superiore deve:
a) avere almeno 21 anni; b) appartenere a un’autorità di polizia o di dogana, a un’altra autorità oppure a un servizio d’incendio svizzero riconosciuto; c) essere fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rila- sciato da un medico designato dalla Direzione; d) essere abilitato, vale a dire possedere le conoscenze e le capacità professionali necessarie, anche dal punto di vista nautico, nonché una conoscenza sufficiente dei regolamenti e dell’idrovia, in particolare del tratto per il quale la patente è domandata. Le condizioni sono da ritenersi adempiute se il candidato ha supe- rato con successo l’esame previsto a tale scopo; e) avere praticato la navigazione interna per almeno tre anni, di cui 3 mesi almeno durante l’ultimo anno; f) avere percorso il tratto fra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) a bordo di un naviglio di una lun- ghezza di 15 m o più, almeno sedici volte nel corso degli ultimi dieci anni pri- ma del ricevimento della domanda, di cui almeno tre volte in ciascuna direzio- ne durante gli ultimi tre anni.
2. Il servizio da cui dipende deve avere rilasciato un’attestazione che confermi
l’esattezza delle indicazioni di cui al numero 1 lettere b, e ed f.
Articolo 2.05 Prova del tempo di navigazione e del tratto 1. Le percorrenze richieste sul Reno fra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) e il tempo di navigazione devono essere provati mediante il libretto di servizio debitamente compilato e verificato se- condo il modulo dell’allegato F del regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno del 18 maggio 19947. Il libretto di servizio deve essere rilasciato dall’autorità com- petente. Può essere allestito in tedesco, francese o olandese. 2. Il tempo di navigazione può essere provato anche mediante un certificato di capa- cità nautica conformemente all’articolo 3.05 numero 3 per il cui rilascio il tempo di navigazione è già stato provato. 3. Il tempo di navigazione in mare dev’essere provato mediante un libretto di navi- gazione marittima. 4. Il periodo di frequenza di una scuola professionale di barcaiuolo dev’essere pro- vato mediante un attestato di questa scuola. 5. I documenti di cui ai numeri 2-4 devono, qualora necessario, essere presentati con traduzione ufficiale in tedesco, francese o olandese.
7 RS 747.224.131
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Capitolo 3: Procedura d’ammissione e d’esame
Articolo 3.01 Commissione d’esame La Direzione costituisce una commissione d’esame. La commissione è composta di un presidente, dei membri della Direzione e di almeno un esaminatore che sia titola- re del tipo di patente domandato o della grande patente per il Reno superiore.
Articolo 3.02 Domanda di patente 1. Chi intende ottenere o estendere una patente per il Reno superiore deve presentare alla Direzione una domanda di ammissione all’esame e per il rilascio della patente per il Reno superiore, contenente le seguenti indicazioni: a) nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita, indirizzo; b) tipo di patente che si intende ottenere; c) tratti del Reno per i quali si intende ottenere la patente per il Reno superiore.
2. La domanda dev’essere corredata:
a) di una recente fotografia passaporto; b) di un certificato medico come da allegato B2 rilasciato da non oltre tre mesi. Se permangono dubbi sull’idoneità, la Direzione può esigere la presentazione di ulteriori certificati di medici o di specialisti; c) qualora necessario, di una prova del tempo di navigazione e delle percorrenze; d) di una copia della carta d’identità o del passaporto. 3. I requisiti per l’idoneità di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b devono essere provati mediante: – un estratto valido del casellario giudiziale oppure – un documento valido equivalente. Persone domiciliate al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento devono presentare il corrispondente documento rilasciato conformemente al diritto vigente nel loro domicilio. I documenti non possono essere stati rilasciati da oltre sei mesi. 4. Se la grande o la piccola patente per il Reno superiore dev’essere estesa ad altri tratti, la domanda dev’essere corredata unicamente di una copia di questa patente e della prova delle percorrenze. Se una patente per il Reno superiore dev’essere estesa a un altro tipo di patente per il Reno superiore, la Direzione può rinunciare all’ulteriore presentazione dei certifi- cati di cui al numero 2 lettera b oppure del documento di cui al numero 3.
Articolo 3.03 Ammissione all’esame 1. È ammesso all’esame chiunque soddisfi i requisiti di cui agli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, esclusi gli articoli 2.01 numero 2 lettera c, 2.02 numero 2 lettera c o 2.03 nu- mero 2 lettera c, nonché adempia le condizioni di cui all’articolo 3.02. Anche se il certificato medico attesta solo un’idoneità limitata, è comunque possibile l’ammis- sione all’esame. In questo caso la Direzione può vincolare la patente per il Reno su- periore a condizioni speciali che saranno annotate sulla patente al momento dell’e- missione. Il rifiuto della patente dev’essere motivato.
Rilascio delle patenti per il Reno superiore. R RU 1998
2. Nel caso in cui una persona non soddisfi il requisito di cui agli articoli 2.01 nu- mero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b, la Direzione può ordinare che non sia ammessa all’esame prima che sia trascorso un periodo di alme- no un mese (termine di divieto).
Articolo 3.04 Esame
1. In un esame davanti alla commissione d’esame, il candidato deve provare che,
conformemente al programma d’esame unificato dell’allegato C: a) dispone di una conoscenza sufficiente delle prescrizioni determinanti per con- durre navigli, delle conoscenze nautiche e di tecnica navigatoria necessarie a una condotta sicura, delle conoscenze professionali e dei principi della preven- zione degli incidenti e che b) ha la necessaria conoscenza del tratto. 2. In virtù dei requisiti relativi al tempo di navigazione di cui agli articoli 2.01 nu- mero 1 e 2.02 numero 1, per ottenere la grande e la piccola patente per il Reno supe- riore è necessario sostenere un esame teorico; per ottenere la patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore è necessario sostene- re un esame teorico e un esame pratico. 3. Se l’esame non è superato, al candidato sono comunicati i motivi. La commissio- ne d’esame può vincolare la partecipazione a un nuovo esame a condizioni speciali o normali, oppure accordare esenzioni in merito.
Articolo 3.05 Dispense e agevolazioni 1. Chi ha superato un esame finale professionale può essere dispensato dall’esame su conoscenze e capacità che sono state oggetto di un esame riconosciuto come equivalente dalla Direzione. 2. Il titolare di un certificato di capacità nautica ai sensi dell’articolo 1.03 numero 4 può, se intende ottenere la patente sportiva per il Reno superiore, essere dispensato dall’esame concernente le conoscenze nautiche. 3. Il titolare di un certificato di capacità nautica rilasciato da uno Stato rivierasco del Reno o dal Belgio oppure di un altro certificato di capacità valido per la condotta di navigli su altre idrovie e riconosciuto come equivalente dalla Direzione deve, se in- tende ottenere una patente per il Reno superiore, soddisfare le condizioni d’am- missione dell’articolo 3.03; in occasione dell’esame, tuttavia, deve provare unica- mente di conoscere le prescrizioni e disposizioni valide fra Basilea (ponte “Mittlere Rheinbrücke” - km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada - km 149.22) nonché di avere la necessaria conoscenza del tratto. 4. Il titolare di una patente delle autorità per il Reno superiore ottiene, facendone domanda e senza esame, una patente sportiva per il Reno superiore. 5. Il titolare di una patente per il Reno superiore può, se intende ottenere un’altra patente per il Reno superiore giusta l’articolo 1.04 o nel caso di un’estensione a un altro tratto, essere dispensato dall’esame su quelle conoscenze o capacità che sono state provate in occasione del rilascio della patente per il Reno superiore di cui è titolare.
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Articolo 3.06 Emissione ed estensione della patente per il Reno superiore 1. Se il candidato ha superato l’esame, la Direzione gli rilascia la corrispondente patente per il Reno superiore secondo il modulo dell’allegato A.
Essa reca impresso il seguente testo: “Grande patente per il Reno superiore”, “Piccola patente per il Reno superiore”, “Patente sportiva per il Reno superiore”, o “Patente delle autorità per il Reno supe- riore”. 2. Le condizioni speciali dell’articolo 3.03 numero 1 o le limitazioni di cui agli arti- coli 1.03 numero 2 e 5.02 numero 3 devono essere riportate sulla patente. 3. Nel caso di deterioramento o perdita della patente per il Reno superiore, la Dire- zione rilascia al titolare che ne fa domanda un duplicato designato espressamente come tale. Il titolare deve rendere verosimile la perdita nei confronti della Direzione. Una patente deteriorata o ritrovata va consegnata o presentata alla Direzione affin- ché la annulli.
Capitolo 4: Verifica e ritiro della patente per il Reno superiore
Articolo 4.01 Controllo dell’idoneità 1. Il titolare della grande patente per il Reno superiore, della piccola patente per il Reno superiore o della patente sportiva per il Reno superiore deve, dietro presenta- zione di un certificato medico come da allegato B2, rilasciato da non oltre tre mesi, rinnovare la prova dell’idoneità presso la Direzione: a) al compimento del 50° e fino al 65° anno d’età, ogni cinque anni; b) al compimento del 65° anno d’età, annualmente. La prova dell’idoneità può essere fornita anche a un’altra autorità competente degli Stati rivieraschi o del Belgio. Quest’ultima inoltra i documenti alla Direzione. 2. Qualora, fatta salva la numero 1, abbia dubbi sull’idoneità del titolare di una pa- tente per il Reno superiore, la Direzione può chiedere la presentazione di un certifi- cato medico come da allegato B2 sull’attuale stato dell’idoneità. Le relative spese sono a carico del titolare soltanto se i sospetti della predetta autorità si rivelano fon- dati. 3. Se dal certificato medico risulta unicamente un’idoneità limitata, la Direzione può vincolare la patente a condizioni speciali, che saranno riportate sulla patente stessa.
Articolo 4.02 Sospensione della validità della patente per il Reno superiore
1. La validità della patente per il Reno superiore è sospesa:
a) su disposizione della Direzione per la durata del termine di sospensione. Essa può emanare una simile disposizione per un periodo limitato qualora non siano date le condizioni per un ritiro della patente, ma sussistano dubbi sull’idoneità del titolare di una patente per il Reno superiore. Se tali dubbi sono fugati prima della scadenza della disposizione, quest’ultima dev’essere revocata;
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b) anche senza disposizione, qualora l’idoneità non sia nuovamente provata entro tre mesi dopo i termini di rinnovo di cui all’articolo 4.01 numero 1 primo pe- riodo, fino al rinnovo della prova dell’idoneità. 2. Nel caso del numero 1 lettera a, la patente per il Reno superiore va presentata alla Direzione per la custodia ufficiale.
Articolo 4.03 Ritiro della patente per il Reno superiore 1. Se il titolare della patente per il Reno superiore si rivela non idoneo alla condotta di navigli ai sensi degli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, la Direzione deve ritirargli la pa- tente. 2. Se il titolare della patente per il Reno superiore non ha ottemperato ripetutamente a una condizione speciale o a una limitazione di cui all’articolo 3.06 numero 2, la Direzione può ritirargli la patente. 3. La validità della patente per il Reno superiore si estingue con il ritiro. Una volta estinta la sua validità, la patente va consegnata o presentata senza indugio alla Dire- zione affinché la annulli.
4. Al momento del ritiro, la Direzione può stabilire che:
a) non può essere rilasciata una nuova patente per il Reno superiore prima che sia trascorso un periodo di almeno tre mesi o che b) il candidato a una nuova patente per il Reno superiore deve soddisfare determi- nate condizioni speciali per essere ammesso a un nuovo esame. 5. Una volta ricevuta la domanda di rilascio di una nuova patente per il Reno supe- riore, la Direzione può rinunciare del tutto o in parte all’esame.
Capitolo 5: Disposizioni transitorie
Articolo 5.01 Validità delle patenti per il Reno superiore finora rilasciate 1. Le patenti per il Reno superiore rilasciate o rimaste in vigore in conformità delle prescrizioni applicabili fino all’entrata in vigore del presente regolamento, continua- no a essere valide in conformità delle prescrizioni finora vigenti. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 4.01 sul controllo dell’idoneità vanno applicate alle patenti per il Reno superiore conformemente al numero 1. Tuttavia, nella prova riguardante la capacità di distinguere i colori, il quoziente anomaloscopico può esse- re compreso fra 0,7 e 3,0. Chi, all’entrata in vigore del regolamento, ha già rag- giunto l’età di cui all’articolo 4.01 numero 1 lettera a, deve fare verificare la propria idoneità entro il prossimo termine di visita medica. Al primo rinnovo della prova dell’idoneità è rilasciata una patente secondo il modulo dell’allegato A. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 4.02 e 4.03 vanno applicate alle patenti per il Reno superiore conformemente al numero 1.
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Articolo 5.02 Attribuzione dei tipi di patente 1. Le patenti per il Reno superiore valide conformemente all’articolo 5.01 numero 1 corrispondono alle patenti per il Reno superiore di cui all’articolo 1.04 numero 1 del presente regolamento come segue:
Le seguenti patenti di barcaiuolo corrispon- patenti per il Reno superiore per il Reno superiore valide se- dono alle di cui all’articolo 1.04 nu- condo l’articolo 5.01 numero 1 mero 1 del presente regola- mento
patente di barcaiuolo ………….. → grande patente per il Reno superiore piccola patente ………………... → piccola patente per il Reno superiore patente di navigli di polizia …... → patente delle autorità per il Reno superiore patente di navigli di dogana …... → patente delle autorità per il Reno superiore patente di navigli dei servizi → patente delle autorità per il d’incendio …………………….. Reno superiore patente sportiva ……………….. → patente sportiva per il Reno superiore
2. Una patente di barcaiuolo per il Reno superiore valida può essere permutata nella corrispondente patente per il Reno superiore per il medesimo tratto, conformemente alla tabella di cui al numero 1. 3. Chi, entro il 1° luglio 1999, prova di aver condotto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento un naviglio sportivo di una lunghezza superiore ai 15 m ottiene su domanda e senza esame una patente sportiva per il Reno superiore limitata alla condotta di navigli sportivi di un dislocamento fino a 15 m3. Per la prova è suf- ficiente l’attestazione rilasciata da un’associazione sportiva riconosciuta dalla Dire- zione o affiliata a una federazione sportiva riconosciuta.
Articolo 5.03 Computo dei tempi di navigazione Il tempo di navigazione e le percorrenze effettuati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono computati conformemente alle prescrizioni finora vigen- ti.
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