AS 1998 2859
Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada
Modifica del 20 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19961, decreta:
I La legge federale del 18 giugno 19932 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue:
Introduzione del titolo abbreviato e dell’abbreviazione: (Legge sul trasporto viaggiatori, LTV)
Art. 1 cpv. 2 2 La seconda, quarta e quinta sezione della presente legge sono applicabili anche alle ferrovie, teleferiche, sciovie, slittovie, ascensori e altre installazioni simili mosse o trainate da cavi, come pure a tutti gli altri mezzi di trasporto, in quanto non sotto- stiano ad altri atti normativi.
Art. 3 Deroghe 1 La privativa non si applica al trasporto regolare di persone svolto a titolo non pro- fessionale.
2 Il Consiglio federale può autorizzare altre deroghe alla privativa.
Art. 4 Concessioni 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (Dipartimento) può, sentiti i Cantoni interessati, accordare concessioni per il trasporto regolare professionale di viaggiatori. 2 L’impresa richiedente deve disporre delle concessioni e delle autorizzazioni neces- sarie all’utilizzazione delle vie di comunicazione, e dimostrare che: a. la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere resa in modo adeguato ed economico; e b. non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose per l’economia nazionale rispetto all’offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico oppure offre un nuovo importante collegamento.
1998-0224 2859
Trasporto di viaggiatori e accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF RU 1998
3 L’impresa concessionaria è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione. Per gravi motivi, segna- tamente in situazioni d’emergenza, l’autorità che rilascia la concessione può accor- dare agevolazioni all’impresa, in deroga alle prescrizioni legali e della concessione.
4 Il Dipartimento può revocare la concessione qualora:
a. l’impresa violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalla con- cessione; b. interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed eco- nomico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa deve essere indennizzata adeguatamente. 5 La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere modificata e rinno- vata.
Art. 4a Norme di circolazione Il Consiglio federale può emanare norme atte a garantire la sicurezza dell’esercizio delle corse della Posta Svizzera e di quelle delle imprese concessionarie sulle strade di montagna.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 19983.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
3 FF 1998 1026
Trasporto di viaggiatori e accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF RU 1998
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