AS 1998 3012
Legge federale sull'affitto agricolo
Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr)
Modifica del 26 giugno 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19961, decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19852 sull’affitto agricolo è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 31octies e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 novembre 19813,
Art. 31 cpv. 2 lett. g e cpv. 2bis 2 L’autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
g. invece dei fondi o delle parti di fondo affittati particella per particella, altri og- getti ubicati in una posizione più favorevole per l’azienda o più idonei sono af- fittati a titolo complementare. 2bis L’autorità permette inoltre l’affitto particella per particella di un’azienda agricola se: a. l’azienda agricola non offre alla famiglia contadina un sostentamento partico- larmente buono; b. l’affitto particella per particella serve essenzialmente a migliorare struttural- mente altre aziende agricole; c. nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all’attribuzione intende riprendere l’azienda agricola per la coltivazione diretta o nessun’altra persona che potrebbe chiedere l’attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2 della legge federale del 4 ottobre 19914 sul diritto fondiario rurale) vuole riprendere integralmente l’azienda per affittarla; d. il coniuge che ha gestito l’azienda con il proprietario acconsente all’affitto par- ticella per particella.
3012 1998-0234
Affitto agricolo. LF RU 1998
Art. 33 cpv. 1-3
1 Abrogato
2 Contro l’affitto complementare di un fondo molto distante dal centro dell’azienda dell’affittuario e manifestamente fuori del raggio d’esercizio localmente abituale può esser fatta opposizione.
3 Abrogato
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 19985.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0480
5 FF 1998 2838
3013