AS 1998 3026
Ordinanza 99 sull'adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale
Ordinanza 99 sull’adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale
Modifica dell’11 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 5 Adattamento all’AVS Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Precedenti importi Nuovi importi Fr. Fr.
23 880 24 120 71 640 72 360 2 985 3 015
Art. 21 cpv. 1 e cpv. 2 secondo periodo 1 L’assicurato ha diritto a un accredito complementare unico di vecchiaia (accredito complementare) se il suo salario coordinato è inferiore a 19 440 franchi. 2 ... È tuttavia ridotto nella misura in cui l’avere di vecchiaia complessivo (avere di vecchiaia e accredito complementare) supera l’avere di vecchiaia di un assicurato il cui salario coordinato è pari a 13 360 franchi nel 1985, a 13 940 franchi nel 1986 e 1987, a 14 520 franchi nel 1988 e 1989, a 15 480 franchi nel 1990 e 1991, a 17 400 franchi nel 1992, a 18 240 franchi nel 1993 e 1994, a 18 720 franchi nel 1995 e 1996, a 19 200 franchi nel 1997 e 1998, nonché a 19 440 franchi a partire dal 1° gennaio 1999. ...
1 RS 831.441.1
3026 1998-0147
Adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale RU 1998
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
11 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin