AS 1999 2822
Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull'Ufficio AI per assicurati all'estero (Ordinanza UCC)
Ordinanza sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero (Ordinanza UCC)
del 1° ottobre 1999
Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS); visto l’articolo 43 dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’inva- lidità (OAI); d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento fede- rale dell’interno, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Composizione L’Ufficio centrale di compensazione, la Cassa federale di compensazione (CFC), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) e l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (UAI) costituiscono una divisione principale (detta qui di seguito UCC) dell’Ammi- nistrazione federale delle finanze.
Art. 2 Compiti I compiti dell’Ufficio centrale di compensazione sono stabiliti nell’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti (LAVS) e nell’articolo 174 OAVS, quelli della CFC e della CSC nel- l’articolo 62 LAVS e quelli dell’UAI nell’articolo 57 della legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e nell’articolo 41 OAI.
Art. 3 Organizzazione 1 L’UCC si articola in Direzione, Unità e Ispettorato interno. La Segreteria del Con- siglio d’amministrazione del Fondo di compensazione dell’AVS dipende ammini- strativamente dall’UCC.
RS 831.143.32
2822 1999-5429
Ordinanza UCC RU 1999
2 La struttura e le competenze delle Unità nonché la collaborazione tra esse sono disciplinate nel regolamento interno dell’UCC.
Art. 4 Supplenza L’Amministrazione federale delle finanze, d’intesa con il capo dell’UCC, ne designa il sostituto. Il capo dell’UCC designa i sostituti nelle Unità.
Art. 5 Servizio del personale L’UCC gestisce un proprio servizio del personale. L’Amministrazione federale delle finanze disciplina le competenze dei capi dell’UCC nelle questioni relative al perso- nale.
Art. 6 Revisione e vigilanza materiale Il Controllo federale delle finanze effettua la revisione dell’UCC in collaborazione con l’Ispettorato interno dell’UCC. È fatta salva la vigilanza materiale della CFC, della CSC e dell’UAI da parte dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Sezione 2: Disposizioni concernenti l’Ufficio centrale di compensazione, la CSC e l’UAI
Art. 7 Uffici ausiliari e Servizi AVS/AI 1 Nell’ambito delle istruzioni emanate dall’UFAS sull’assicurazione facoltativa degli Svizzeri all’estero, le rappresentanze svizzere all’estero fungono da uffici ausiliari della CSC e dell’UAI. D’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la CSC e l’UAI impartiscono istruzioni generali ai loro uffici ausiliari. 2 Il Fondo di compensazione si assume le spese amministrative delle rappresentanze svizzere all’estero, risultanti dalla loro attività di uffici ausiliari. D’intesa con il DFAE, l’UFAS fissa l’indennità annua versata a tale titolo.
3 D’intesa con l’UFAS, l’UCC presenta ogni anno un rendiconto delle spese da ad-
debitare al Fondo di compensazione giusta gli articoli 95 LAVS5, 81 LAI6 e 29 della legge federale del 25 settembre 19527 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG). 4 La revisione degli uffici della CSC e dell’UAI si conforma alle direttive relative all’ispezione delle ambasciate e dei consolati, emanate dal DFAE e dal Controllo federale delle finanze. La revisione dei servizi AVS/AI ai sensi dell’articolo 3 capo-
5 RS 831.10 6 RS 831.20 7 RS 834.1
Ordinanza UCC RU 1999
verso 2 dell’ordinanza del 26 maggio 19618 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli svizzeri all’estero (OAF) è assunta dalla CSC.
Art. 8 Uso di edifici della Confederazione; beni mobili 1 Il Fondo di compensazione versa alla Confederazione un’indennità annua per l’uso di edifici della Confederazione.
2 Il Fondo di compensazione è proprietario dei beni mobili in possesso dell’UCC.
L’acquisto, la ripresa e l’alienazione di questi beni avvengono per il tramite degli uffici federali competenti secondo l’elenco dei servizi degli acquisti. L’inventario è tenuto conformemente agli articoli 9-13 dell’ordinanza dell’11 giugno 19909 sulle finanze della Confederazione (OFC).
Sezione 3: Disposizioni concernenti la CFC
Art. 9 Affiliazione alla Cassa 1 In virtù dell’articolo 111 primo periodo OAVS e dell’articolo 2 capoversi 1 - 3 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione10 (LOGA) sono affiliati alla Cassa federale di compensazione: a. il Consiglio federale; b. l’Amministrazione federale; c. i Tribunali federali; d. gli istituti autonomi e le aziende della Confederazione. 2 Alla CFC possono essere affiliati anche altri istituti, corporazioni e organizzazioni di diritto pubblico e privato sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa, giusta l’articolo 111 secondo periodo OAVS. 3 Alla CFC sono affiliati anche assicurati che non esercitano un’attività lucrativa. L’articolo 118 capoverso 2 OAVS è applicabile per analogia.
Art. 10 Controllo dei datori di lavoro 1 I datori di lavoro affiliati alla CFC sono di regola controllati dal Controllo federale delle finanze. 2 D’intesa con il Controllo federale delle finanze e l’UFAS, la CFC può affidare a uffici di revisione esterni il compito di controllare determinati datori di lavoro.
8 RS 831.111 9 RS 611.01 10 RS 172.010
Ordinanza UCC RU 1999
Art. 11 Spese amministrative della CFC 1 Le spese amministrative della CFC sono fissate dall’UCC e iscritte nel preventivo della CFC. 2 Le organizzazioni, istituzioni e persone affiliate alla CFC giusta l’articolo 9 capo- versi 1 lettera d, 2 e 3 rimborsano alla CFC le spese amministrative da esse causate.
3 Gli eventuali sussidi del Fondo di compensazione dell’AVS alle spese ammini-
strative, versati conformemente all’articolo 158 OAVS, devono essere restituiti dalla CFC, via UCC, alla Confederazione.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 24 giugno 1994 11 sull’organizzazione dell’Ufficio centrale di compensazione, della Cassa svizzera di compensazione e dell’Ufficio AI per assicurati all’estero (Ordinanza UCC); b. l’ordinanza del 7 maggio 199112 sulla Cassa federale di compensazione (Ordinanza CFC).
Art. 13 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, ad eccezione degli articoli
7 capoverso 4 secondo periodo e 11 capoverso 3.
2 L’articolo 7 capoverso 4 secondo periodo entra in vigore il 1° novembre 1999.
3 L’articolo 11 capoverso 3 entra in vigore il 1° gennaio 2000.
1° ottobre 1999 Dipartimento federale delle finanze: Villiger
11 RU 1994 2170 12 RU 1991 1156