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AS 1999 3598

Ordinanza sull'emanazione della farmacopea

Ordinanza sull’emanazione della farmacopea (OEFarm)

Modifica del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 agosto 19971 sull’emanazione della farmacopea è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2000.

13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione: François Couchepin

1 RS 812.211

3598 1999-5789

Ordinanza sull’emanazione della farmacopea RU 1999

Allegato (art. 1)

Farmacopea

Le seguenti pubblicazioni costituiscono la farmacopea: a. Pharmacopoea Europaea, 3a edizione (Ph. Eur. 3), del giugno 19962, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1997, Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1998 e Supplemento 2000 alla Pharmacopoea Europaea dell'aprile 19993; b. Pharmacopoea Helvetica, 8a edizione (Ph. Helv. 8), dell'agosto 19974, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 1998 e Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 19995.

2 È edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione francese nonché la tra- duzione tedesca e italiana sono ottenibili presso l’EDMZ, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 3 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione francese nonché la tra- duzione tedesca sono ottenibili presso l’EDMZ, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 4 È edita dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’EDMZ, 3000 Ber- na, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 5 È edito dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’EDMZ, 3000 Ber- na, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11).