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AS 2000 1034

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche dei veicoli stradali (OETV)

Modifica del 6 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche dei veicoli stra- dali è modificata come segue:

Art. 110 cpv. 2 lett. e

2 Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:

e. i veicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: piccole luci arancioni non abbaglianti né lampeggianti per il controllo del- l'apparecchio di rilevazione dall'esterno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

6 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliere della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.41

1034 2000-0603