AS 2000 1134
Ordinanza sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per finanziare i grandi progetti ferroviari
Ordinanza sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare i grandi progetti ferroviari
del 23 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e della Costituzione federale, ordina:
I La legge federale del 2 settembre 19991 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:
Art. 36 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a numero 2 primo periodo nonché cpv. 2 prima parte del periodo e 3
1 L’imposta ammonta al 2,4 per cento:
a. sulle forniture e sul consumo proprio dei beni seguenti:
2. prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche; l’ali-
quota del 2,4 per cento non si applica a prodotti commestibili e a be- vande offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione. .... 2 L’imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, al più tardi sino al 31 dicembre 2003;
3 L’imposta ammonta al 7,6 per cento su tutte le altre operazioni imponibili.
Art. 38 cpv. 6 primo periodo 6 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,4 per cento dell’im- porto fatturato se ha acquistato presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commer- cianti di bestiame e centri collettori di latte non assoggettati all’imposta. ...
Art. 77 Aliquote d’imposta L’imposta ammonta: a. al 2,4 per cento sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 36 capover- so 1 lettera a; b. al 7,6 per cento sull’importazione di altri beni.
1 RS 641.20; RU 2000 ...
1134 2000-0069
Aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare RU 2000 i grandi progetti ferroviari
II Disposizioni transitorie 1 Le aliquote previgenti si applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2001, per quanto fatturate entro il 31 marzo 2001. Per le im- prese di distribuzione d’acqua, gas, elettricità, per i fornitori di riscaldamento e per gli esercenti di impianti di depurazione delle acque, il termine di fatturazione in base alle aliquote previgenti è prorogato fino al 30 giugno 2001. 2 Le nuove aliquote si applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2001. 3 L’importazione di beni è sottoposta alle nuove aliquote se i beni sono stati sdoga- nati all’importazione a partire dal 1° gennaio 2001. 4 Se un’operazione per la quale il corrispettivo è stato convenuto prima del 1° gen- naio 2001 è sottoposta a un’aliquota maggiorata dalla presente modifica, salvo di- versa stipulazione il fornitore della prestazione può esigere dall’acquirente il paga- mento del supplemento d’imposta che ne risulta.
III Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
23 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin