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AS 2000 1636

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (Costruzione e trasformazione di aziende assoggettate all'approvazione dei piani, OLL4)

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (Costruzione e trasformazione di aziende assoggettate all’approvazione dei piani, OLL 4)

Modifica del 10 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro (legge) è modifi- cata come segue:

Titolo: Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 1 titolo cpv. 1 e 2 lett. m Titolo abrogato

1 La presente ordinanza stabilisce:

a. le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende assoggettate all’approvazione dei piani e al permesso d’esercizio (art. 7 e 8 della legge); b. la procedura d’assoggettamento di aziende industriali alle prescrizioni spe- ciali; c. la procedura d’approvazione dei piani e del permesso d’esercizio. 2 La procedura d’approvazione dei piani si applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali: m. aziende che utilizzano microrganismi dei gruppi 3 o 4 secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavora- tori dal pericolo derivante da microrganismi.

1636 2000-0836

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro RU 2000

Titolo prima dell’art. 2 Capitolo 2: Costruzione e trasformazione di aziende con obbligo di approvazione dei piani Sezione 1: Disposizioni generali

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Locali di lavoro

Titolo prima dell’art. 6 Sezione 3: Passaggi

Titolo prima dell’art. 17 Sezione 4: Illuminazione e aerazione dei locali

Titolo prima dell’art. 19 Sezione 5: Aziende esposte a pericoli particolari

Art. 19 titolo Aziende esposte a pericoli d’incendio particolari a. Campo d’applicazione

Art. 20 titolo b. Costruzione

Art. 21 titolo c. Effettivo massimo dei lavoratori, installazioni d’esercizio e quantità di materie

Titolo prima dell’art. 22 Abrogato

Art. 22 titolo Aziende esposte a pericoli d’esplosione a. Campo d’applicazione

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Art. 23 titolo b. Costruzione

Art. 24 titolo c. Effettivo massimo dei lavoratori, installazioni d’esercizio e quan- tità di materie

Art. 25 titolo d. Disposizioni supplementari per le aziende che trattano materiali esplosivi

Titolo prima dell’art. 26 Sezione 6: Direttive e autorizzazioni di deroga alle prescrizioni

Art. 26 cpv. 1 1 Il Segretariato di Stato dell’economia (Ufficio federale) può elaborare direttive concernenti le esigenze menzionate nella presente ordinanza e relative alla costru- zione e alla trasformazione di aziende nell’ambito dell’approvazione dei piani.

Art. 27 cpv. 1 1 Su domanda del richiedente, l’autorità può concedere nei singoli casi deroghe alle

prescrizioni della presente ordinanza se: a. è adottato un altro provvedimento altrettanto efficace; oppure b. l’applicazione della prescrizione provocherebbe rigori eccessivi e la deroga non compromette la protezione dei lavoratori.

Capitolo 3: Aziende industriali Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 28 Definizioni 1 Fra le aziende che producono, trasformano o trattano beni, nel senso dell’articolo 5

capoverso 2 della legge, rientrano anche le aziende di incinerazione o trasformazio- ne delle immondizie e quelle di approvvigionamento con acqua e di depurazione delle acque. 2 Sono aziende che generano, trasformano o trasportano energia, in particolare le

aziende del gas, le aziende elettriche, comprese le centrali sotterranee e le stazioni di convertitori e di trasformatori, gli impianti nucleari e le officine di pompaggio e di immagazzinamento negli impianti per il trasporto in condotta di combustibili e car- buranti liquidi o gassosi.

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Art. 29 Effettivo minimo di lavoratori 1 Per il calcolo dell’effettivo minimo di lavoratori sono presi in considerazione tutti i

lavoratori occupati nei reparti industriali dell’azienda, anche se i singoli reparti sono situati in Comuni politici diversi, ma geograficamente vicini.

2 Dal calcolo dell’effettivo minimo secondo il capoverso 1 sono esclusi:

a. il personale d’ufficio tecnico e commerciale e gli altri lavoratori che non so- no occupati per produrre, trasformare o trattare beni né per generare, tra- sformare o trasportare energia; b. gli apprendisti, i volontari, i praticanti e le persone che lavorano nell’azienda solo temporaneamente; c. i lavoratori occupati prevalentemente fuori dell’azienda industriale.

Art. 30 Procedimenti automatizzati Un procedimento è automatizzato se apparecchiature tecniche provvedono da sole e secondo un programma al servizio, alla condotta e alla sorveglianza di impianti, co- sicché, solitamente, durante l’esecuzione del programma risulta superfluo qualsiasi intervento dell’uomo.

Art. 31 Aziende particolarmente pericolose Sono aziende che espongono a pericoli particolari la vita o la salute dei lavoratori (art. 5 cpv. 2 lett. c della legge) in particolare: a. le aziende, nelle quali materie esplosive, particolarmente infiammabili o particolarmente nocive sono trasformate o immagazzinate; b. le altre aziende, nelle quali il pericolo di infortuni, malattie e spossamento per i lavoratori è, secondo l’esperienza, particolarmente grande.

Sezione 2: Procedura di assoggettamento

Art. 32 Proposta di assoggettamento 1 L’autorità cantonale o l’Ispettorato federale del lavoro accertano ogni azienda o

parte di azienda che soddisfa le condizioni di un’azienda industriale e ne propon- gono all’Ufficio federale, per scritto e con motivazione, l’assoggettamento alle pre- scrizioni speciali sulle aziende industriali.

2 La proposta di assoggettamento può essere fatta anche dall’INSAI.

3 Il datore di lavoro, rispondendo a un apposito questionario, deve fornire all’auto-

rità le informazioni sui fatti determinanti per l’assoggettamento; in tale occasione, egli può esprimersi sull’assoggettamento medesimo. Il questionario è allegato alla proposta.

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Art. 33 Decisione di assoggettamento 1 Prima dell’assoggettamento, l’Ufficio federale domanda un corapporto all’autorità

cantonale e all’Ispettorato federale del lavoro. Per le aziende della Confederazione il corapporto dell’autorità cantonale non è necessario. 2 L’assoggettamento rimane in vigore fino a quando è abrogato. Se l’azienda indu-

striale è trasferita a un altro datore di lavoro, l’assoggettamento continua e la deci- sione è modificata di conseguenza.

Art. 34 Abrogazione dell’assoggettamento 1 Se un’azienda non adempie più le condizioni per l’assoggettamento, l’Ufficio fede-

rale abroga l’assoggettamento. 2 L’assoggettamento è in particolare abrogato se da un anno l’azienda occupa meno

di sei lavoratori o se presumibilmente tale effettivo minimo non sarà più raggiunto. 3 Gli articoli 32 capoversi 1 e 2 e 33 capoverso 1 sono applicabili per analogia.

Art. 35 Notificazione della decisione 1 La decisione di assoggettamento di un’azienda o di una sua parte alle prescrizioni

speciali sulle aziende industriali o di abrogazione dell’assoggettamento è notificata al datore di lavoro dall’Ufficio federale, per scritto e con motivazione. 2 Una copia della decisione d’assoggettamento è trasmessa all’autorità cantonale,

all’Ispettorato federale del lavoro e all’INSAI.

Art. 36 Notificazione di modifiche 1 L’autorità cantonale e l’Ispettorato federale del lavoro comunicano all’Ufficio fe-

derale ogni fatto a loro conoscenza, che possa comportare una modifica della deci- sione di assoggettamento. 2 L’Ufficio federale notifica la modifica della decisione di assoggettamento al datore

di lavoro e la comunica all’autorità cantonale, all’Ispettorato federale del lavoro e all’INSAI.

Capitolo 4: Approvazione dei piani e permesso d’esercizio Sezione 1: Procedura di approvazione dei piani

Art. 37 Domanda di approvazione dei piani 1 La domanda di approvazione dei piani secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge è presentata all’autorità cantonale per scritto con i piani e la loro descrizione. 2 Nel caso di una procedura secondo l’articolo 7 capoverso 4 della legge (procedura federale coordinata) la domanda è presentata all’autorità federale competente (auto- rità direttiva).

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3 Per gli impianti e gli edifici della Confederazione, che non sono approvati nella procedura federale coordinata, la domanda di approvazione dei piani è presentata al competente Ispettorato federale del lavoro.

Art. 38 Piani

1 I seguenti piani devono essere inoltrati in due esemplari:

a. una planimetria della costruzione e dei dintorni, con orientazione, nella scala del piano catastale ma non minore di 1:1000; b. le piante di tutti i locali con indicazione della loro destinazione, compresi i soggiorni, i refettori, i lavandini, il pronto soccorso, i vestiari e i gabinetti, e l’ubicazione delle uscite, delle scale e delle uscite di soccorso; c. i piani delle facciate, con indicazione delle finestre; d. le sezioni longitudinali e le sezioni trasversali necessarie per giudicare la co- struzione, di cui una per ogni tromba delle scale; e. se si tratta di trasformazioni, i piani della costruzione anteriore, qualora que- sta non risulti visibile dai nuovi piani. 2 I piani secondo il capoverso 1 lettere b-d sono presentati nella scala di 1:50, 1:100

o 1:200, con le misure iscritte. 3 I piani devono indicare in particolare l’ubicazione dei posti di lavoro, delle mac- chine e dei seguenti impianti tecnici: a. generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti a pressione; b. gli impianti di riscaldamento, i serbatoi per l’olio, gli impianti di aerazione, gli impianti di riscaldamento per scopi tecnici nonché gli impianti a gas e gli impianti di depurazione; c. gli impianti di trasporto meccanico; d. gli impianti per la lavorazione e l’immagazzinamento di materie particolar- mente infiammabili, esplosive o nocive alla salute; e. i sili e i serbatoi; f. gli impianti per la pittura alla pistola e i forni di essiccazione; g. gli impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti; h. gli estintori e avvertitori d’incendio.

Art. 39 Descrizione dei piani 1 La descrizione dei piani deve essere inoltrata in due esemplari e contenere le se-

guenti indicazioni: a. il genere dell’azienda progettata, la destinazione dei locali e, in quanto sia necessario per decidere sulla domanda, il processo di fabbricazione; b. il numero massimo di lavoratori presumibilmente occupati nei singoli locali;

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c. il materiale delle fondamenta, delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti, del tetto, delle scale, delle porte e delle finestre; d. gli impianti tecnici dell’azienda secondo l’articolo 38 capoverso 3 e gli im- pianti di illuminazione; e. i locali e gli impianti per l’uso delle sostanze radioattive; f. il genere e la quantità di materie particolarmente infiammabili, esplosive o nocive; g. il genere e la localizzazione delle fonti di rumore aventi un notevole influsso sui lavoratori e sul sedime aziendale; h. il modo di imballaggio e di trasporto di materie particolarmente infiammabi- li, esplosive o nocive. 2 Se le indicazioni di cui al capoverso 1 non possono ancora essere date nella descri-

zione dei piani o non sono complete, sono fornite successivamente, ma al più tardi prima della sistemazione degli impianti cui si riferiscono.

Art. 40 Approvazione dei piani

1 L’autorità competente decide sulla domanda di approvazione dei piani.

2 Se la domanda è approvata, l’autorità competente comunica la decisione al richie-

dente, con un esemplare dei piani approvati e della descrizione. Il secondo esempla- re è conservato dall’autorità competente per almeno dieci anni. 3 L’autorità cantonale e le autorità federali si forniscono reciprocamente una copia

delle loro approvazioni dei piani; anche l’INSAI riceve una copia dell’approvazione dei piani.

Art. 41 Approvazione dei piani nella procedura federale coordinata 1 Gli Ispettorati federali del lavoro sono l’autorità specializzata ai sensi della proce-

dura federale coordinata secondo gli articoli 62a-62c della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) per valutare se è necessaria un’approvazione dei piani secondo gli articoli 7 o 8 della legge. 2 L’autorità direttiva consulta l’Ispettorato federale del lavoro competente in ogni

procedura ordinaria di approvazione dei piani secondo l’articolo 62a LOGA; inoltre, lo invita a collaborare se: a. costruzioni e impianti secondo gli articoli 7 o 8 della legge sono costruiti o trasformati nell’ambito della procedura federale coordinata; b. per la costruzione o la trasformazione di costruzioni e impianti assoggettati all’obbligo dell’approvazione dei piani e del permesso d’esercizio, durante la fase di costruzione, sono necessari officine o impianti quali ad esempio centrali di betonaggio, impianti di trasporto o di depurazione delle acque; o

3 RS 172.010

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c. dopo la conclusione della procedura federale coordinata, dei lavoratori sono occupati all’interno oppure su queste costruzioni o questi impianti. 3 Quale autorità specializzata, l’Ispettorato federale del lavoro competente esprime, all’indirizzo dell’autorità direttiva, un parere in merito alla domanda di approvazio- ne dei piani ed è consultato per le discussioni relative ai piani, sempreché si tratti di questioni legate alla protezione dei lavoratori. 4 Le altre prescrizioni sull’approvazione dei piani della legge e della presente ordi- nanza si applicano all’approvazione dei piani nell’ambito della procedura federale coordinata.

Sezione 2: Procedura per il permesso d’esercizio

Art.42 Domanda Prima di iniziare l’attività aziendale, il datore di lavoro deve presentare all’autorità competente, secondo l’articolo 37, una domanda scritta per il rilascio del permesso d’esercizio.

Art. 43 Permesso d’esercizio

1 L’autorità competente decide sulla domanda del permesso d’esercizio. Se motivi

sufficienti esigono un inizio anticipato dell’attività aziendale, l’autorità competente può rilasciare un permesso provvisorio se sono state adottate le misure necessarie per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

2 Se l’esame della domanda rivela lacune nella costruzione o nell’impianto

dell’azienda, non prevedibili al momento dell’approvazione dei piani, l’autorità competente, sentito il datore di lavoro, può rilasciare il permesso subordinandolo a condizioni suppletive qualora le lacune accertate espongano a pericolo la vita o la salute dei lavoratori. 3 L’autorità cantonale e le autorità federali si forniscono reciprocamente una copia

dei loro permessi d’esercizio; anche l’INSAI riceve una copia del permesso d’eser- cizio.

Art. 44 Permesso d’esercizio nella procedura federale coordinata 1 La procedura si svolge conformemente all’articolo 41, sempreché tale articolo non

disponga diversamente.

2 L’autorità direttiva consulta in ogni caso l’Ispettorato federale del lavoro:

a. se l’azienda intende iniziare anticipatamente l’attività aziendale; b. al momento del collaudo dell’azienda o dell’impianto. 3 Se il collaudo rivela lacune, l’autorità direttiva applica l’articolo 43 capoverso 2.

Essa consulta l’Ispettorato federale del lavoro competente per stabilire le condizioni necessarie nel permesso d’esercizio per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

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Sezione 3: Disposizioni particolari

Art. 45 Trasformazione degli impianti interni È necessario chiedere l’approvazione dei piani e il permesso d’esercizio conforme- mente agli articoli 7 o 8 della legge anche per la trasformazione di impianti interni dell’azienda, in particolare tecnici, la riassegnazione di locali o la trasformazione di posti di lavoro, se ne deriva una modifica sostanziale o sono prevedibili accresciuti pericoli per la vita o la salute dei lavoratori.

Art. 46 Inconvenienti accertati durante l’esercizio 1 Se l’azienda ha iniziato la sua attività ed è accertato che l’impianto non soddisfa le

prescrizioni federali, gli organi di esecuzione e di vigilanza ne rendono attento il datore di lavoro e gli intimano di porvi rimedio entro un termine stabilito. 2 Se il datore di lavoro non si conforma all’intimazione, è applicabile la procedura

prevista negli articoli 51 e 52 della legge. 3 Se l’intimazione concerne la prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-

nali, una copia è trasmessa all’INSAI.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 47 Disposizione transitoria La procedura d’approvazione dei piani è applicabile ai progetti di costruzione di aziende non industriali assoggettate all’obbligo d’approvazione dei piani conforme- mente all’articolo 1 capoverso 2 lettera m, se: a. la domanda del permesso di costruzione non è ancora stata inoltrata al mo- mento dell’entrata in vigore della modifica del 10 maggio 2000 della pre- sente ordinanza; b. pur essendo stata depositata la domanda del permesso di costruzione, i lavori di costruzione non sono ancora iniziati e motivi specifici di protezione dei lavoratori lo esigono.

Art. 48 Attuale art. 29

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II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2000.

10 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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