AS 2000 180
AS 2000 180
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 17 dicembre 1999
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull’agricoltura 1, ordina:
I L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell’or- dinanza del 7 dicembre 1998 2 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Numero del Prodotto Voce di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate)
07.41 Fresco, non salato 0405.1011 1100
II L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 19993 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente do- ganale parziale n. 07.41.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
17 dicembre 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger