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AS 2000 2491

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 23 agosto 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sull’agricoltura biologica del 22 settembre 19971 è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici: a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da red- dito; b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimentazione umana, composti essenzialmente di ingredienti di origine vegetale e/o ani- male; c. le materie prime degli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali e gli alimenti per animali non compresi nella lettera a.

2 La presente ordinanza non si applica all’acquacoltura e ai suoi prodotti.

Art. 2 Designazione 1 I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere designati come prodotti biologici se sono ottenuti o importati, nonché preparati e commercializzati conformemente alla presente ordinanza. 2 Per la designazione come prodotto biologico possono essere utilizzate le denomi- nazioni seguenti o denominazioni usuali derivate da esse (come: bio- öko-):

1 RS 910.18

2000-1625 2491

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2000

a. tedesco: biologisch, ökologisch; b. francese: biologique; c. italiano: biologico; d. romancio: biologic. 3 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) può stabilire un segno da usare facoltativamente per la designazione dei prodotti corrispondenti alle disposi- zioni della presente ordinanza. Per prodotti ottenuti in Svizzera esso può stabilire un proprio segno. 4 La designazione, la pubblicità e i documenti commerciali per prodotti non ottenuti secondo la presente ordinanza non devono suscitare l’impressione che i prodotti, i loro ingredienti o una materia prima di un alimento per animali siano stati ottenuti secondo le norme della produzione biologica, a meno che le designazioni in que- stione non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali o che esse non abbiano manifestamente alcun legame con il modo di produzione. 5 La designazione può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione e nell’importazione è stato certificato. 6 I marchi con le designazioni secondo i capoversi 2 e 4 possono essere utilizzati soltanto se il prodotto è stato ottenuto secondo le disposizioni della presente ordi- nanza.

Art. 3 titolo e lett. c, e ed f Principi La produzione e la preparazione di prodotti biologici sono rette dai seguenti prin- cipi: c. si rinuncia all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati e dei loro derivati. Fanno eccezione i prodotti veterinari; e. il numero di animali da reddito deve essere adattato alla superficie agricola utile propria o presa in affitto, che si presta all’utilizzazione dei concimi aziendali; f. gli animali da reddito sono tenuti in aziende biologiche durante la loro intera vita, conformemente alle esigenze fissate nella presente ordinanza e nutriti con alimenti per animali ottenuti secondo la presente ordinanza.

Art. 4 lett. a, c ed e Secondo la presente ordinanza si intende per: a. prodotti; i prodotti agricoli vegetali e animali e le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti; c. preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di pro- dotti agricoli comprese la macellazione, il trinciamento dei prodotti animali, nonché l’imballaggio e/o la modifica dell’etichettatura concernente il riferi-

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2000

mento all’agricoltura biologica dei prodotti freschi, conservati e/o trasfor- mati; e. prodotti derivati da organismi geneticamente modificati: i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi, ma che tuttavia non ne contengono.

Art. 8 cpv. 1 1 Le aziende che si sono convertite alla produzione biologica sono considerate du- rante due anni aziende di conversione. Si considera data di conversione il 1° gen- naio. Un periodo di conversione di due anni è applicabile alle superfici acquisite dopo la conversione.

Art. 9 cpv. 3 lett. g nonché 4 e 5

3 In merito vanno rispettate le condizioni seguenti:

g. rispetto delle ulteriori esigenze secondo l’allegato.

4 Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata

della detenzione di animali da reddito, l’Ufficio federale può permettere all’azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di ani- mali.

5 La produzione parallela è vietata nei casi seguenti:

a. varietà non chiaramente distinguibili; b. animali appartenenti alla stessa categoria di animali da reddito.

Art. 12 cpv. 6 6 Le aziende che provano di fornire le prestazioni ecologiche richieste secondo l’or- dinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 19982 (OPD) possono concludere tra di loro contratti di presa a carico di concime aziendale.

Art. 15 Esigenze relative alla detenzione di animali 1 I bovini, compresi gli animali delle specie Bubalus e Bison, gli equini, gli ovini, i caprini, i suini e il pollame devono essere tenuti secondo le disposizioni sulle uscite regolari all’aria aperta contenute nell’articolo 61 OPD e nelle relative disposizioni di esecuzione. La tenuta dei conigli è retta dalle disposizioni sui sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali contenute nell’articolo 60 OPD e nelle di- sposizioni di esecuzione.

2 RS 910.13

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2 Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari per quanto concerne:

a. gli impianti delle stalle; b. la detenzione e l’allevamento; c. i pascoli e le corti. 3 Può emanare prescrizioni relative alla detenzione di animali anche per le altre ca- tegorie di animali da reddito, segnatamente per l’apicoltura.

Art. 15a Stabulazione fissa

1 La stabulazione fissa è vietata.

2 D’intesa con l’ente di certificazione, essa è tuttavia permessa per:

a. determinati animali, durante un periodo limitato, per motivi di sicurezza o di protezione degli animali; b. i bovini nelle piccole aziende.

3 Il Dipartimento può fissare la grandezza delle piccole aziende.

Art. 16 Principi che reggono l’alimentazione degli animali 1 L’alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piut- tosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali nei diversi stadi del loro sviluppo. 2 I metodi di ingrasso che implicano l’alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare un’anemia sono vietati.

Art. 16a Alimenti per animali 1 Il Dipartimento determina quali alimenti per animali sono autorizzati e il modo in cui devono essere utilizzati.

2 L’acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera del-

l’azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biolo- gica. 3 L’incorporamento di alimenti provenienti da aziende in conversione è autorizzato a concorrenza del 30 per cento in media della razione alimentare di ogni categoria di animali. Quando questi alimenti provengono dall’azienda, questa cifra può essere portata al 60 per cento e quando si tratta di un’azienda in conversione al 100 per cento. 4 La quota degli alimenti non provenienti dalla cultura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la materia secca degli ingredienti di origine agri- cola: a. il 10 per cento del consumo totale dei ruminanti; b. il 20 per cento del consumo totale per categoria di animali, per i non rumi- nanti.

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5 La quota massima autorizzata di alimenti non biologici per animali nella razione giornaliera ammonta al 25 per cento della materia secca. 6 In caso di perdita di produzione di alimenti per animali a causa segnatamente di condizioni atmosferiche eccezionali, l’Ufficio federale può autorizzare determinati detentori di animali direttamente interessati a utilizzare, per una durata limitata e in una zona determinata, una percentuale più elevata di alimenti non biologici. 7 Le componenti degli alimenti per animali devono essere lasciate allo stato naturale e le tecniche utilizzate nella preparazione degli alimenti essere per quanto possibile in accordo con la natura e consumare poca energia. Gli alimenti per animali non de- vono contenere tracce di organismi geneticamente modificati o dei loro prodotti de- rivati, in un tenore maggiore ai limiti superiori fissati per le impurità inevitabili nella legislazione relativa agli alimenti per animali.

Art. 16b Prescrizioni specifiche in materia di alimentazione degli animali 1 Almeno il 60 per cento della materia secca che compone la razione dei ruminanti deve provenire da foraggi grezzi, freschi, essiccati o insilati. 2 I giovani mammiferi devono essere nutriti in base a latte non alterato, di preferenza materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato durante un periodo minimo. Detto periodo è funzione della categoria di animali. Esso è di tre mesi per i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) e gli equini, di 35 giorni per gli ovini e i caprini e di 40 giorni per i suini. 3 Nel caso del pollame in fase di ingrasso, il 65 per cento almeno degli alimenti deve essere di grani di cereali e di leguminose a granelli (i loro prodotti e sottoprodotti), nonché di sementi oleose ( i loro prodotti e sottoprodotti).

Art. 16c Allevamento 1 Occorre promuovere la salute e la produttività (vitalità) degli animali da reddito nonché la qualità dei prodotti animali con la scelta di razze e di metodi di alleva- mento adeguati. 2 La riproduzione degli animali da reddito deve essere basata su metodi naturali.

3 L’inseminazione artificiale è autorizzata. Altre forme di riproduzione artificiale o assistita (p. es. trasferimento di embrioni) sono tuttavia vietate. L’Ufficio federale può autorizzare deroghe per conservare le risorse genetiche minacciate. Gli animali interessati e i loro prodotti non devono essere commercializzati sotto una designa- zione che si riferisca all’agricoltura biologica. 4 Nell’azienda, è vietato detenere animali provenienti da un trasferimento di embrio- ni.

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Art. 16d Salute degli animali

1 La profilassi si basa sui principi seguenti:

a. scelta di razze o di linee genetiche appropriate; b. applicazione di pratiche di detenzione adattate ai bisogni delle singole specie nonché promozione di una buona resistenza alle malattie e profilassi delle infezioni; c. utilizzazione di alimenti di qualità e uscite regolari (pascolo, corte, area con clima esterno) per stimolare le difese immunitarie naturali degli animali; d. mantenimento di una densità appropriata del carico di animali in modo da evitare sovraffollamenti e i relativi problemi per la salute degli animali. 2 Se un animale si ammala o si ferisce, deve essere curato immediatamente, se neces- sario in condizioni di isolamento e in locali adeguati. 3 L’utilizzazione di medicamenti veterinari nella detenzione biologica di animali deve rispettare i principi seguenti: a. i prodotti fitoterapeutici (segnatamente estratti di piante, salvo gli antibiotici, essenze di piante ecc.), i prodotti omeopatici (p. es. sostanze vegetali, ani- mali e minerali), nonché gli oligoelementi e i prodotti designati a questo scopo dal Dipartimento devono essere utilizzati preferendoli ai medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica e agli antibiotici, a condizio- ne che abbiano un effetto terapeutico reale sulla specie animale di cui trattasi e ai fini specifici del trattamento; b. se i prodotti di cui alla lettera a si rivelano inefficaci per combattere la ma- lattia o trattare la ferita e se tuttavia sono indispensabili cure per risparmiare sofferenze all’animale, è lecito ricorrere a medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o a antibiotici, sotto la responsabilità di un vete- rinario; c. l’utilizzazione di coccidiostatici, l’iniezione profilattica di ferro ai suini, nonché l’utilizzazione di ormoni o di altre sostanze analoghe in vista di controllare la riproduzione (p. es. induzione o sincronizzazione del calore) o per altri scopi sono vietate. Tuttavia, gli ormoni possono essere sommini- strati a un singolo animale nell’ambito di un trattamento veterinario tera- peutico; d. la somministrazione profilattica di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici è vietata. 4 Occorre iscrivere chiaramente e in modo indelebile, nel giornale dei trattamenti, il tipo di prodotto (precisandone i principi attivi), nonché i dettagli della diagnosi, il

modo di somministrazione, la durata del trattamento nonché il termine di attesa le- gale prescritto. 5 Gli animali trattati sono in ogni momento chiaramente identificabili, individual- mente nel caso di grossi animali, individualmente o per effettivi nel caso del pollame e dei piccoli animali.

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6 Se la salute degli animali è in pericolo, sono autorizzati la vaccinazione e i tratta- menti vermifughi. 7 Per la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzati soltanto i prodotti enu- merati nella lista della Stazione federale di ricerche lattiere. 8 Il termine d’attesa tra l’ultima somministrazione, nelle condizioni normali d’uso, di medicamenti allopatici veterinari ottenuti per sintesi chimica a un animale e la produzione di derrate alimentari provenienti da questo animale nell’agricoltura bio- logica è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale prescritto. Fanno ecce- zione i prodotti destinati alla messa in asciutta delle vacche che soffrono di un’affe- zione alla mammella. 9 Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno più di due o un massimo di tre trattamenti a base di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento se il loro ciclo di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere ven- duti come prodotti ottenuti conformemente alla presente ordinanza e gli animali de- vono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell’articolo 16b capoverso 2; sono eccettuate le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, nonché i trattamenti nell’ambito di programmi statali contro le epizoozie.

Art. 16e Provvedimenti zootecnici 1 Occorre ridurre al minimo le operazioni zootecniche. Esse devono essere effettuate all’età più appropriata degli animali da personale qualificato. 2 Le operazioni come la recisione della coda, dei denti, la spuntatura del becco, la recisione delle unghie e delle ali del pollame, la castrazione, la decornazione di ani- mali adulti e l’utilizzazione di anelli nasali per i suini sono vietati. In casi ben fon- dati, l’Ufficio federale può accordare deroghe nelle regioni di estivazione, per quanto concerne la decornazione e l’applicazione di anelli nasali ai maiali.

3 Per determinati animali, sono autorizzati gli interventi seguenti:

a. l’applicazione di anelli di gomma alla coda degli ovini, per quanto sia neces- sario per migliorare la salute, il benessere e l’igiene degli animali; b. la decornazione sotto anestesia di giovani animali, se necessaria per ragioni di sicurezza; c. la castrazione per assicurare la qualità dei prodotti. Per i maiali, l’età massi- ma alla quale questa operazione può essere effettuata è di 14 giorni.

Art. 16f Origine degli animali 1 Gli animali da reddito devono provenire da aziende biologiche. Sono eccettuati i cavalli da sella e da traino.

2 Gli animali da reddito non provenienti da aziende biologiche stabulati dopo

l’inizio della conversione devono essere tenuti secondo le norme della presente or- dinanza, durante almeno:

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a. 12 mesi e in ogni caso durante almeno i tre quarti della loro vita se si tratta di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie Bubalus e Bison); b. almeno 6 mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini; c. almeno 6 mesi se si tratta di animali da latte; d. almeno 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell’età di tre giorni; e. 6 settimane almeno per il pollame destinato alla produzione d’uova. 3 Allo scopo di costituire un effettivo, i vitelli e i piccoli ruminanti destinati alla produzione di carne possono essere commercializzati come provenienti dall’agricol- tura biologica per quanto siano stati tenuti nell’azienda biologica fino al momento della loro macellazione, durante i seguenti periodi di tempo: a. almeno 6 mesi se si tratta di vitelli; b. almeno 2 mesi se si tratta di piccoli ruminanti. 4 Onde completare l’accrescimento naturale e assicurare il rinnovo dell’effettivo, giovani animali femmine nullipari provenienti da allevamenti non biologici possono essere introdotti annualmente nell’azienda, d’intesa con l’ente di certificazione, a concorrenza di un massimo del 10 per cento dell’effettivo di equini o di bovini adulti (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20 per cento dell’effettivo di suini, ovini o caprini adulti, se gli animali provenienti da allevamenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente. Nelle aziende biologiche che detengono meno di 10 bovini o equini o meno di cinque suini, ovini o caprini il rinnovo è limitato a un animale all’anno. 5 Su domanda, l’Ufficio federale può accordare per singole aziende deroghe che non superano un massimo del 40 per cento dell’effettivo, per quanto animali provenienti da aziende biologiche non siano disponibili in quantità sufficienti, nei casi seguenti: a. estensione importante della detenzione; b. cambiamento di razza; c. costituzione di un nuovo ramo della produzione animale; d. necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice. 6 L’Ufficio federale autorizza il rinnovo o la ricostituzione dell’effettivo con animali provenienti da aziende non biologiche in caso di mortalità elevata a causa d’epi- zoozia o di catastrofe, per quanto gli animali provenienti da allevamenti biologici non siano disponibili in numero sufficiente.

7 I maschi destinati alla riproduzione possono essere acquistati in ogni momento da aziende non biologiche.

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Art. 16g Età minima di macellazione per il pollame

1 Per il pollame, l’età minima di macellazione è di:

a. 81 giorni per i polli d’ingrasso; b. 49 giorni per le anatre di Pechino; c. 70 giorni per le femmine di anatra muta; d. 84 giorni per i maschi di anatra muta; e. 92 giorni per le anatre bastarde; f. 94 giorni per le galline faraone; g. 140 giorni per i tacchini e le oche. 2 I produttori che non applicano siffatte norme relative all’età minima di macellazio- ne devono utilizzare razze a crescita lenta.

Art. 17 cpv. 2 2 Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari relative agli alimenti per animali.

Art. 18 cpv. 1 lett. e 1 I prodotti destinati all’alimentazione possono essere designati come prodotti biolo- gici nella denominazione specifica soltanto alle condizioni seguenti: e. il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a radiazioni ioniz- zanti e rispondono, per quanto concerne gli organismi geneticamente modi- ficati, alle esigenze dell’articolo 22b capoverso 8 dell’ordinanza del 1° mar- zo 1995 3 sulle derrate alimentari (ODerr).

Art. 19 lett. d Un prodotto non conforme alle condizioni di cui all’articolo 18 può essere designato nelle indicazioni complementari dell’elenco degli ingredienti come prodotto biolo- gico ad eccezione del riferimento secondo la lettera c del presente capoverso sol- tanto alle condizioni seguenti: d. le esigenze fissate nell’articolo 18 capoverso 1 lettere c-h e capoversi 2-4 sono adempiute.

Art. 21 In un prodotto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, un ingrediente otte- nuto secondo le norme dell’agricoltura biologica non deve essere mescolato con un ingrediente dello stesso genere ottenuto secondo altre norme.

3 RS 817.02

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Art. 25 cpv. 1 lett. b nonché cpv. 2

1 I produttori devono

b. tenere un registro dettagliato della produzione vegetale, della detenzione di animali da reddito, nonché dell’utilizzazione di alimenti per animali e di materie ausiliarie;

2 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’allegato.

Art. 26 cpv. 3

3 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’alle gato.

Art. 27 cpv. 2

2 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’allegato.

Art. 27a Esigenze specifiche per il controllo di prodotti d’origine animale 1 Per la produzione di carne, occorre procedere a tutti i controlli, a tutti gli stadi della produzione dalla macellazione, passando per il trinciamento e qualsiasi altra preparazione fino alla vendita al consumatore, necessari per provare, nella misura in cui la tecnica lo permetta, la tracciabilità dei prodotti animali lungo la catena di pro- duzione, trasformazione e preparazione, dall’unità di produzione degli animali fino all’unità responsabile del condizionamento finale e /o etichettatura. 2 Per i prodotti animali diversi dalla carne, altre disposizioni che permettono di pro- varne la tracciabilità sono fissate nell’allegato 1.

Art. 28 cpv. 2

2 Devono disporre di un’organizzazione ben definita nonché di una procedura di

certificazione e di controllo (programma di controllo tipo). In tale ambito occorre segnatamente fissare criteri accessibili al pubblico e imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità. Le esigenze minime sono fissate nell’allegato.

Abrogato

Art. 39 primo periodo Fino al 31 dicembre 2003, le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione che non sono prodotti secondo l’articolo 13 capoversi 1 e 2 possono essere utilizzati se è provato che sul mercato non è disponibile materiale per una varietà appropriata. ...

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Art. 39a Esonero dall’obbligo di osservare determinate esigenze in mate- ria di detenzione di animali Se non si può ragionevolmente esigere da un’azienda o da un’impresa di trasforma- zione che essa rispetti, a partire dal 1° gennaio 2001, tutte le prescrizioni in materia di detenzione di animali o di fabbricazione di prodotti di origine animale, l’Ufficio federale può, su domanda, esonerare l’azienda o l’impresa dall’obbligo di rispettare singole prescrizioni fino al 31 dicembre 2001 al più tardi.

Art. 39b Termini di conversione Il lasso di tempo anteriore al 1° gennaio 2001, durante il quale detentori di bestiame hanno rispettato le norme generalmente ammesse dell’agricoltura biologica nella detenzione di animali è computato nei termini di conversione di cui agli articoli 8 e 9, se gli esercenti provano all’organismo di certificazione che il loro sistema di de- tenzione era conforme alle norme durante detto lasso.

Art. 39c Rispetto di norme generalmente ammesse per la detenzione di animali Le norme generalmente ammesse dell’agricoltura biologica sono rispettate fino all’emanazione di prescrizioni relative alla detenzione di animali secondo l’articolo

15 capoverso 3.

Art. 39d Stabulazione fissa D’intesa con l’organismo di certificazione, i bovini possono essere tenuti attaccati, fino al 31 dicembre 2010, negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto: a. le prescrizioni sulle uscite regolari degli animali all’aria aperta siano rispet- tate; e b. siano tenuti su superfici coperte di una lettiera abbondante e siano governati individualmente.

Art. 39e Rispetto delle norme generalmente ammesse in materia di alimenti per animali Le norme generalmente ammesse devono essere rispettate in questo campo fino all’emanazione delle prescrizioni in materia di designazione e di controllo per gli alimenti per animali secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c.

Art. 39f Acquisto di animali da reddito Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, fino al 31 dicembre 2003 è lecito acquistare animali provenienti da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo:

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a. le galline ovaiole fino all’età di 18 settimane; b. i pulcini destinati all’ingrasso se sono stabulati al più tardi 3 giorni dopo la loro nascita; c. gli animali delle specie Bubalus e Bison a partire dal loro svezzamento fino all’età di 6 mesi; d. i vitelli a partire dal loro svezzamento e fino all’età di 6 mesi; e. gli equini a partire dal loro svezzamento e fino all’età di 9 mesi; f. gli ovini e i caprini a partire dal loro svezzamento e fino all’età di 45 giorni; g. i suinetti di 25 kg al massimo a partire dal loro svezzamento. 2 Fino al 31 dicembre 2003, i lassi di tempo durante i quali gli animali da reddito acquistati devono essere tenuti nell’azienda affinché possano essere considerati pro- dotti biologici sono i seguenti: a. 4 mesi per i suini; b. 3 mesi per gli animali da latte.

Art. 39g Utilizzazione ulteriore di marchi In deroga all’articolo 2 capoverso 6, è lecito continuare a utilizzare fino al 1° luglio 2006 i marchi contenenti designazioni menzionate nell’articolo 2, nella designazio- ne e nella pubblicità per i prodotti non conformi alla presente ordinanza, per quanto: a. il marchio sia stato depositato precedentemente al 1° gennaio 1998; e b. il marchio sia in ogni momento provvisto di un’indicazione chiara e ben leggibile secondo la quale i prodotti di cui trattasi non sono stati ottenuti se- condo le norme dell’agricoltura biologica fissate nella presente ordinanza.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 9 cpv. 3, 25 cpv. 2, 26 cpv. 3, 27 cpv. 2, 27 a cpv. 2 e 28 cpv. 2)

Disposizioni relative alla procedura di controllo

A. Produzione agricola A.I. Produzione vegetale e prodotti vegetali 1. All’inizio di una procedura di controllo, l’ente di certificazione e il produtto- re allestiscono di comune intesa un rapporto che deve contenere gli elementi enumerati qui appresso. Queste disposizioni si applicano per analogia alle imprese che si limitano alla raccolta di piante selvatiche: a. una descrizione completa dell’azienda con i luoghi di immagazzina- mento dei prodotti, delle materie ausiliarie e dei concimi aziendali, gli apparecchi di applicazione, gli edifici d’esercizio, le tenute e/o le aree di raccolta come pure, eventualmente, i luoghi in cui si svolgono de- terminate operazioni di trasformazione o d’imballaggio; b. i provvedimenti da adottare nell’azienda per garantire il rispetto della presente ordinanza; c. in caso di raccolta di piante selvatiche, le garanzie del produttore e, all’occorrenza, anche di terzi, affinché sia provato che da almeno tre anni sulle superfici di cui trattasi non siano utilizzati prodotti non auto- rizzati; d. la data alla quale prodotti incompatibili con le prescrizioni della pre- sente ordinanza sono stati utilizzati per l’ultima volta sulle particelle, nei locali e/o nelle aree di raccolta di cui trattasi; e. in caso di conversione per tappe, anche un piano di conversione secon- do l’articolo 9 capoverso 3 lettera a, nonché una documentazione ver- tente su: – i provvedimenti di produzione e i flussi di merci dell’insieme del- l’azienda. – i provvedimenti di produzione presi per evitare la dispersione di materie ausiliarie non autorizzate e garantire che i flussi di merce derivanti da modi di produzione diversi siano separati, – la delimitazione delle superfici coltivate diversamente. 2. Il rapporto (segnatamente la parte di cui al n. 1 lett. a) deve essere aggior- nato periodicamente.

3. Il produttore deve presentare ogni anno il suo piano di coltura all’ente di

certificazione. 4. La contabilità deve contenere le pezze giustificative necessarie all’ente di certificazione per verificare: a. l’origine, il genere e la quantità dei materiali acquistati nonché la loro utilizzazione;

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b. il genere, la quantità e gli acquirenti di tutti i prodotti agricoli venduti o la quantità di prodotti smerciati direttamente. Se l’azienda biologica trasforma essa stessa i suoi prodotti agricoli, la conta- bilità deve contenere le informazioni menzionate nella sezione B numero 2 lettera c. 5. I prodotti possono essere trasportati verso altre imprese, comprese quelle dei grossisti e dei dettaglianti, soltanto in imballaggi o in recipienti adeguati. Questi ultimi devono essere chiusi in modo tale che il loro contenuto non possa essere scambiato. La loro etichetta, indipendentemente dalle altre in- dicazioni richieste dalla legislazione, deve contenere le informazioni se- guenti: a. il nome e l’indirizzo del responsabile della produzione o della prepara- zione del prodotto o, se è indicato un altro venditore, una menzione che permetta al destinatario e all’ente di certificazione di rintracciare con certezza il responsabile della produzione; b. la designazione del prodotto con riferimento all’agricoltura biologica. 6. Tuttavia, la chiusura degli imballaggi e dei recipienti non è richiesta se i prodotti: a. sono trasportati da un produttore verso un’impresa pure sottoposta alla procedura di controllo secondo il capitolo 5; b. qualora non siano imballati, sono accompagnati da un documento che dà le indicazioni previste sotto il numero 5; e c. si trovano in imballaggi o recipienti muniti di un’etichetta contenente le indicazioni previste sotto il numero 5. 7. Se un’azienda che pratica la frutticoltura o la viticoltura o che procede a una conversione per tappe non coltiva tutte le particelle secondo le norme di produzione della presente ordinanza, le particelle destinate alla coltura di vegetali che non rientrano nella presente ordinanza nonché i depositi per mezzi di produzione (come i concimi, i prodotti fitosanitari, le sementi) sono pure sottoposti al disciplinamento relativo ai controlli previsto nei numeri 1-

4. Di massima, soltanto i vegetali nettamente distinguibili possono essere

coltivati su queste particelle. Eccezionalmente, le stesse varietà possono essere coltivate nella stessa azienda secondo norme differenti di produzione nel caso della viticoltura, della produzione di materiale di moltiplicazione e su superfici la cui destina- zione alla ricerca agronomica è stata ammessa, se: a. sono stati presi i provvedimenti adeguati per assicurare che i prodotti provenienti da unità diverse siano sempre separati. Questi provvedi- menti devono essere stati approvati dall’ente di certificazione; b. l’ente di certificazione può valutare a tempo debito la raccolta; c. l’ente di certificazione è informato, immediatamente dopo la raccolta, sul ricavato esatto della raccolta proveniente dalle diverse unità e sulle caratteristiche che permettono di distinguere ogni raccolta (p. es. qua- lità, colore, peso medio, ecc.).

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A.II. Animali e prodotti animali derivanti dalla detenzione di animali da reddito

1. Al momento dell’adozione del disciplinamento dei controlli legati ai pro-

dotti animali, il produttore e l’ente di certificazione o di controllo stabilisco- no: a. una descrizione completa degli edifici destinati alla detenzione di ani- mali, delle uscite (pascolo, corte, aree con clima esterno) ed eventual- mente dei locali di deposito, di condizionamento e di trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei mezzi di produzione; b. una descrizione completa degli impianti per l’immagazzinamento dei concimi aziendali; c. un inventario dei contratti esistenti di presa a carico di concimi azien- dali; d. un piano di gestione per l’unità di produzione animale biologica (segnatamente gestione dell’alimentazione, della riproduzione, della salute ecc.), e. tutte le misure concrete che il produttore deve prendere per assicurare il rispetto della presente ordinanza.

2. Questa descrizione e le misure considerate sono indicate in un rapporto di

controllo firmato dal produttore di cui trattasi. 3. Inoltre, il produttore si impegna, nel rapporto precitato, a dirigere la sua azienda conformemente alla presente ordinanza e a accettare, in caso di in- frazione, l’applicazione dei provvedimenti di rettifica e di sanzione decisi dall’ente di certificazione. 4. Le esigenze generali di controllo fissate nell’allegato I parte A I, numeri 1, 4, 5, 6 e 7 per i vegetali e i prodotti vegetali si applicano per analogia agli animali e ai prodotti animali.

5. In deroga alle precedenti norme, l’immagazzinamento di medicamenti vete-

rinari allopatici è autorizzato nell’azienda per quanto siano stati prescritti da un veterinario nell’ambito di un trattamento, siano immagazzinati in un luo- go sorvegliato e siano iscritti in un giornale dei trattamenti.

6. Gli animali devono essere identificabili in ogni momento, individualmente

per quanto concerne i grandi mammiferi, individualmente o per effettivi per quanto concerne il pollame e i piccoli mammiferi.

7. In virtù dell’ordinanza del 18 agosto 19994 concernente la banca dati sul

traffico di animali (stato 26 ottobre 1999), qualsiasi detentore di animali de- ve tenere un registro di tutti gli ungulati tenuti nella sua azienda. Per gli altri animali, devono essere tenuti libri di detenzione sotto forma di un registro; essi devono in ogni momento restare accessibili nella sede dell’azienda all’autorità di controllo e all’ente di certificazione.

4 RS 916.404

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2000

Questi registri, intesi a dare una descrizione completa del sistema di gestione dell’effettivo, devono contenere le indicazioni seguenti: a. le entrate di animali, per specie: origine e data di entrata, periodo di conversione, marco d’identificazione, antecedenti veterinari; b. le uscite di animali: età, numero in caso di macellazione, marco di identificazione e destinatario; c. le perdite eventuali di animali e i loro motivi; d. gli acquisti di alimenti per categoria di animali; e. la profilassi, gli interventi terapeutici e le cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura del prodotto di trattamento, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario per le cure con motivazione e termini di attesa da rispettare per quanto concerne la commercializza- zione dei prodotti animali.

B. Preparazione e importazione 1. All’inizio della prima procedura di controllo l’impresa e l’ente di certifica- zione: a. allestiscono una descrizione completa dell’impresa e della sua attività, indicando gli impianti che servono a preparare e a immagazzinare i prodotti agricoli; b. fissano tutte le misure concrete che devono essere prese nell’impresa per garantire il rispetto della presente ordinanza. Occorre segnatamente prendere misure concrete atte a impedire l’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei prodotti che ne risultano e di prodotti ir- radiati. Questa descrizione e le misure di cui trattasi figurano in un rapporto che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell’impresa. Inoltre, la persona responsabile s’impegna nel rapporto: – a sbrigare gli affari conformemente alle disposizioni della presente ordinanza e ad accettare le misure necessarie in caso d’infrazione; – a badare che l’ente di certificazione abbia accesso a tutti gli im- pianti di immagazzinamento utilizzati.

2. La contabilità dell’impresa deve contenere:

a. le indicazioni concernenti l’origine, la qualità, la natura e la quantità della partita di merci in questione; b. i certificati di conformità; c. le indicazioni concernenti la natura, la quantità e il destinatario della partita di merci; d. le indicazioni concernenti l’origine, la natura e la quantità delle merci, degli ingredienti e degli ausiliari tecnologici che sono stati forniti; e. la composizione e il procedimento di fabbricazione dei prodotti tra- sformati.

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2000

3. Il trasporto è retto dalle disposizioni della sezione A numeri 5 e 6.

Ricevendo i prodotti, l’impresa controlla se l’imballaggio o il recipiente è chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A numero 5. Il risultato di questo controllo deve figurare con precisione nella contabilità prevista nella parte B numero 2. Se non vi è certezza che provengano da un’impresa sottoposta alla procedura di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere preparati soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano commercializzati senza riferimento alla loro produzione nell’ambito dell’agricoltura biologica. Questa disposi- zione si applica per analogia alle importazioni.

4. Le aziende biologiche che preparano i loro prodotti e/o prodotti esterni

all’azienda possono essere controllate dall’ente di certificazione nell’ambito della procedura di controllo ordinaria. Devono, per analogia, soddisfare alle esigenze di controllo. Occorre segnatamente garantire la tracciabilità com- pleta dei prodotti esterni all’azienda. 5. I dettaglianti che preparano unicamente prodotti biologici per il proprio uso possono essere controllati dal chimico cantonale nell’ambito della procedura ordinaria di controllo. Devono soddisfare per analogia alle esigenze di con- trollo.

C. Commercializzazione

1. L’impresa

a. allestisce una descrizione completa dell’impresa e della sua attività, in- dicando gli impianti che servono a immagazzinare i prodotti agricoli; b. prende tutte le misure concrete per garantire il rispetto della presente ordinanza.

2. I documenti che attestano la provenienza dei prodotti devono contenere:

a. le indicazioni concernenti l’origine, la qualità, la natura e la quantità della partita di merce di cui trattasi; b. i certificati di conformità.

3. Il trasporto è retto dalle disposizioni della sezione A, numeri 5 e 6.

Ricevendo i prodotti, l’impresa controlla se l’imballaggio o il recipiente è chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A numero 5. Se non vi è certezza che provengano da un’impresa sottoposta alla procedura di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere venduti soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano commercializzati senza riferimento alla loro produzione nel quadro dell’a- gricoltura biologica.

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