Lexipedia

AS 2000 257

Regolamento dei funzionari (1)

Regolamento dei funzionari (1) (RF 1)

Modifica del 20 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959 1 è modificato come segue:

Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2000

1 Gli stipendi conformemente all’articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre

19942 concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della Con- federazione non sono più ridotti a partire dal 1° gennaio 2000.

2 L’indennità di residenza conformemente all’articolo 41 è ridotta di una quota

(374 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ri- dotte. 3 Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante. 4 L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 39 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1999. 5 Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 53 capoverso 1 è dato unicamente se la sup- plenza: a. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valuta- zione della funzione; e b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi. L’indennità conformemente all’articolo 53 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 40 capoverso 1.