AS 2000 2755
Legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Modifica del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 34 bis della Costituzione federale3, ...
Art. 21 cpv. 1-4
1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione dell’assicurazione malattie.
2 Ex capoverso 3.
3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicu- ratori per l’applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutte le informa- zioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Le ispezioni possono esse- re effettuate senza preavviso. Gli assicuratori accordano all’Ufficio federale libero accesso a tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti all’ambito dell’ispezione in corso. Devono inviargli i rapporti e conti annui. 4 Gli ospedali e le case di cura devono comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull’applicazione delle disposizioni della presente legge relative al grado di copertura dei costi, nonché per sorvegliare l’economicità e la qualità delle prestazioni. L’anonimato degli assicurati deve essere garantito.
Art. 23 Statistiche Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge federale del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale.
3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 RS 431.01
1999-5678 2755
Assicurazione malattie. LF RU 2000
Art. 81 Consultazione degli atti 1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti: a. la persona assicurata, per i dati che la concernono; b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo; c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto; d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito; e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell’assicurazione malattie. 2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.
Art. 82 cpv. 1 e 2 1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei di- stretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell’esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; b. prevenire versamenti indebiti; c. fissare e riscuotere i contributi; d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
2 Abrogato
Art. 83 Obbligo del segreto Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorve- gliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Art. 84 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorve- gliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a. sorvegliare l’osservanza dell’obbligo di assicurarsi; b. calcolare e riscuotere i premi;
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c. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; d. stabilire il diritto a riduzioni dei premi conformemente all’articolo 65, non- ché calcolarle e concederle; e. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; f. sorvegliare l’esecuzione della presente legge; g. allestire statistiche.
Art. 84a Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato degno di protezione vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione, nonché per impedire ver- samenti indebiti; b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio; c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto; d. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della leg- ge federale dell’11 aprile 1889 5 sulla esecuzione e sul fallimento. 2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllar- ne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli ob- blighi conferiti loro dalla presente legge; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; c. alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli
88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale
diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 7 sulla statistica federale; e. agli organi incaricati di allestire statistiche per l’esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all’adempimento di tale obbligo e l’ano- nimato degli assicurati sia garantito;
5 RS 281.1 6 RS 642.11 7 RS 431.01
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f. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d’appli- cazione dell’articolo 21 capoverso 4 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e della case di cura; g. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe- dire un crimine. 3 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge posso- no essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito. 4 Gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d’assi- stenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell’assicurato, se quest’ultimo, benché diffidato, non paga pre- mi o partecipazioni ai costi, scaduti. 5 Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante; b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse della persona assicurata.
6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
7 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione
della persona interessata. 8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.8 2 Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
13 ottobre 2000 Cancelleria federale
8 FF 2000 3170