AS 2000 613
Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000
Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000
del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane1, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 2000, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell’articolo 2.
Art. 2 Contingenti doganali L’importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti do- ganali qui appresso:
Voce di tariffa2 Designazione della merce Quantitativi
0505.1090 Piume delle specie utilizzate per l’imbottitura e piume non 11 t netto
gregge, lavate
2202.1000 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate 32 milioni l
2202.9090 Altre bevande non alcoliche 12 milioni l
2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente
1,35 g 220 t netto
2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco 90 t netto
in qualsiasi proporzione
Art. 3 Dazi all’importazione All’importazione sono riscossi i dazi che figurano nell’allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).
Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale 1 L’autorità d’esecuzione di cui all’articolo 9 assegna le quote del contingente doga- nale su domanda. È determinante l’ordine d’arrivo delle domande.
RS 632.422.0
1999-5730 613
Tributi doganali per determinati prodotti nel traffico RU 2000 con la Comunità europea nel 2000
2 Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esauri- mento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.
Art. 5 Presentazione delle domande Le domande sono presentate per scritto all’autorità d’esecuzione corredate dell’ori- ginale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.
Art. 6 Rimborso dei dazi Il rimborso dei dazi riscossi all’importazione è effettuato dall’autorità d’esecuzione ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d’origine.
Art. 7 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 19963 relativo al- l’Accordo del 22 luglio 19724 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità econo- mica europea.
Art. 8 Pubblicazione dell’esaurimento dei contingenti doganali L’autorità d’esecuzione pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali.
Art. 9 Esecuzione L’Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000 5.
13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
3 RS 0.632.401.3 4 RS 0.632.401