AS 2000 622
AS 2000 622
Ordinanza generale concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 24 febbraio 2000
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, ordina:
I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.
24 febbraio 2000 Ufficio federale dell’agricoltura: Hans Burger