AS 2000 64
Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 1 1 I richiedenti l’asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono ripartiti dall’Ufficio federale tra i Cantoni secondo l’indice seguente: in % in %
Zurigo 17,0 Sciaffusa 1,1 Berna 13,5 Appenzello Esterno 0,8 Lucerna 4,9 Appenzello Interno 0,2 Uri 0,5 San Gallo 6,0 Svitto 1,8 Grigioni 2,7 Obvaldo 0,5 Argovia 7,7 Nidvaldo 0,5 Turgovia 2,8 Glarona 0,6 Ticino 3,9 Zugo 1,4 Vaud 8,4 Friburgo 3,3 Vallese 3,9 Soletta 3,5 Neuchâtel 2,4 Basilea Città 2,3 Ginevra 5,6 Basilea Campagna 3,7 Giura 1,0
II Disposizione transitoria relativa alla modifica del 13 dicembre 1999 Nel 2000 il 5,4 per cento e l’8,6 per cento dei richiedenti l’asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.
1 RS 142.311
64 1999-6113
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2000
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin