AS 2000 662
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, O 2 sull’asilo)
Modifica del 16 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 1 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 29 cpv 1-3 e 6
1 La Confederazione rimborsa trimestralmente a ogni Cantone per l’assistenza so-
ciale di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di di- mora un sussidio di base di 75 000 franchi e un importo K secondo la formula K=B×Z × y W 100
Nella formula s’intendono: B = importo di base di 21 306 576 franchi; Z = numero di nuovi richiedenti l’asilo e di nuove persone bisognose di prot e- zione, calcolato in base alle nuove entrate registrate nell’AUPER, al termine del trimestre in questione e dei tre trimestri precedenti; W= previsione di base di 22 000 nuove entrate; Y = chiave di ripartizione determinante giusta l’articolo 27 della legge. 2 Se il numero delle nuove entrate per trimestre (Z) scende al di sotto di 22 000, l’importo di base (B) non subisce variazioni fintantoché le nuove entrate trimestrali non raggiungano l’80 per cento della previsione di base (W). La formula in questo caso è: K=B × y Se il numero delle nuove entrate per trimestre (Z) scende sotto l’80 per cento della previsione di base (W) di 22 000 unità, l’importo di base (B) per tale trimestre è proporzionalmente decurtato. La formula in questo caso è: K = B × (Z+0,2W) × y W 100
1 RS 142.312
662 1999-6184
Ordinanza 2 sull’asilo RU 2000
6 In situazioni straordinarie l’Ufficio federale può ridurre i sussidi per le spese di servizio sociale. È segnatamente il caso se le nuove entrate superano le 42 000 unità.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.
16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz