AS 2001 1712
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS)
del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge fede- rale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visti gli articoli 3 capoverso 3 e 52 della legge federale del 4 ottobre 19852 sul tra- sporto pubblico, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame delle persone incaricate di minimizzare i rischi che possono risultare per le persone, le cose e l’ambiente dalle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, cari- co, trasporto o scarico di merci pericolose (addetti alla sicurezza).
Art. 2 Campo di applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che trasportano merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile o che, in questo contesto, effettuano opera- zioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico o scarico.
2 Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla navigazione sul
Reno.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. impresa: ogni persona fisica o giuridica, ogni associazione di persone senza personalità giuridica e ogni istituzione statale con o senza personalità giuri- dica propria; b. merci pericolose: sostanze od oggetti designati come tali nell’ordinanza del 17 aprile 19853 concernente il trasporto di merci pericolose su strada e
RS 741.622
1712 2000-1699
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza RU 2001
nell’ordinanza del 3 dicembre 19964 concernente il trasporto di merci peri- colose per ferrovia.
Sezione 2: Doveri dell’impresa
Art. 4 Designazione degli addetti alla sicurezza 1 Le imprese devono designare uno o più addetti alla sicurezza per ciascuna attività connessa alla manipolazione di merci pericolose. 2 Addetti alla sicurezza possono essere il personale o il titolare dell’impresa o perso- ne esterne a quest’ultima.
3 Gli addetti alla sicurezza devono essere designati per scritto.
Art. 5 Esenzione 1 Nell’allegato sono stabilite le quantità massime ammesse per unità di trasporto, veicolo o battello per le quali, se rispettate, le imprese che trasportano merci peri- colose in colli e che, in questo contesto, effettuano operazioni di imballaggio, riem- pimento, spedizione, carico o scarico, non devono designare alcun addetto alla sicu- rezza. 2 I corpi d’armata e le unità subordinate dell’esercito non devono designare, in si- tuazioni particolari o straordinarie, alcun addetto alla sicurezza.
Art. 6 Impiego degli addetti alla sicurezza 1 Gli addetti alla sicurezza possono essere impiegati solamente nei settori per i quali sono titolari di un documento comprovante l’istruzione. 2 Se l’impresa designa più addetti alla sicurezza, deve coordinarne gli ambiti di competenza e precisarne per scritto i compiti e le competenze.
Art. 7 Notificazione alle autorità Le imprese devono comunicare all’autorità esecutiva, spontaneamente ed entro 30 giorni dalla designazione, i nomi degli addetti alla sicurezza e i settori specificati nel documento comprovante l’istruzione.
Art. 8 Statuto degli addetti alla sicurezza nell’azienda 1 Le imprese devono creare le premesse affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro compiti. 2 Devono accordare agli addetti alla sicurezza l’autonomia necessaria e assicurarsi che non derivi loro nessuno svantaggio dall’adempimento dei compiti.
4 RS 742.401.6
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3 Devono garantire agli addetti alla sicurezza il contatto diretto con il personale che si occupa delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose e l’accesso diretto ai posti di lavoro.
Art. 9 Comunicazione interna all’azienda Le imprese devono curarsi di comunicare al personale dell’azienda i nomi degli ad- detti alla sicurezza, come pure i loro compiti e le loro funzioni.
Art. 10 Controlli 1 Le imprese sono tenute a fornire all’autorità esecutiva tutte le informazioni neces- sarie all’esecuzione della presente ordinanza e ai controlli; sono tenute a consentirle il libero accesso all’azienda per le necessarie indagini. 2 Esse devono conservare per almeno cinque anni i rapporti degli addetti alla sicu- rezza e presentarli all’autorità esecutiva su sua richiesta.
Sezione 3: Compiti degli addetti alla sicurezza
Art. 11 Compiti generali
1 Gli addetti alla sicurezza sono tenuti a:
a. vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolo- se; b. consigliare l’impresa nelle attività connesse al trasporto di merci pericolose; c. allestire, a destinazione della direzione dell’impresa, rapporti annuali sulle attività dell’impresa inerenti al trasporto di merci pericolose.
2 Sono in particolare tenuti a verificare:
a. le procedure con le quali si intende assicurare il rispetto delle prescrizioni per l’identificazione delle merci pericolose trasportate; b. la prassi con la quale l’impresa, al momento dell’acquisto dei mezzi di tra- sporto, tiene conto delle esigenze particolari relative alle merci pericolose trasportate; c. le procedure con le quali si controlla il materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico e scarico; d. se i lavoratori dell’impresa interessati sono istruiti a sufficienza e se ciò è indicato nella documentazione relativa al personale; e. se sono previste misure urgenti appropriate nel caso di eventuali incidenti o eventi particolari che possono pregiudicare la sicurezza nelle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose; f. se vengono eseguite indagini e, sempreché sia necessario, se vengono alle- stiti rapporti su incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi constatati du-
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rante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, tra- sporto o scarico di merci pericolose; g. se sono introdotte misure appropriate per evitare il ripetersi di incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi; h. se vengono osservate le prescrizioni giuridiche e i requisiti particolari posti al trasporto di merci pericolose nella scelta e nell’impiego di subappaltatori o di altre terze persone; i. se il personale incaricato delle operazioni di imballaggio, riempimento, spe- dizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose dispone di direttive e istruzioni dettagliate; j. se sono introdotte misure intese a informare sui pericoli legati alle operazio- ni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose; k. se sono introdotte misure intese a verificare la presenza dei documenti e dei dispositivi di sicurezza nel mezzo di trasporto nonché la loro conformità alle prescrizioni; l. se sono introdotte procedure per verificare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di carico e scarico.
Art. 12 Rapporto di incidente 1 Gli addetti alla sicurezza garantiscono l’allestimento entro un termine utile di un rapporto di incidente a destinazione della direzione dell’impresa, se durante le ope- razioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose: a. sono liberate quantità superiori a quelle per le quali non occorre designare addetti alla sicurezza; o b. sono uccise o ferite gravemente persone; è considerato ferimento grave il ca- so di una persona il cui trattamento necessita di una degenza ospedaliera di oltre 24 ore. 2 Il rapporto descrive le circostanze, lo svolgimento, le conseguenze dell’incidente e le misure che sono state adottate al fine di evitare altri incidenti analoghi.
3 Le imprese devono consegnare il rapporto alle autorità esecutive.
Sezione 4: Formazione ed esame degli addetti alla sicurezza
Art. 13 Principio Gli addetti alla sicurezza devono possedere una formazione e aver superato i relativi esami.
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Art. 14 Estensione della formazione 1 La formazione deve fornire nozioni sufficienti sui pericoli legati al trasporto di merci pericolose e sulle attività connesse, sulle prescrizioni vigenti a tale proposito e sui compiti di cui agli articoli 11 e 12. 2 Essa può limitarsi a uno o due mezzi di trasporto e a uno o più dei seguenti settori, composti delle classi definite nell’Accordo europeo del 30 settembre 19575 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e nel Regola- mento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)6, come segue: a. classe 1; b. classe 2; c. classe 7; d. classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9; e. classe 3 numeri ONU 1202, 1203, 1223 (prodotti di oli minerali).
Art. 15 Svolgimento della formazione
1 La formazione deve svolgersi in Svizzera.
2 All’inizio di ogni anno, gli organizzatori della formazione comunicano le date
della stessa alle autorità d’esecuzione.
3 Il numero dei partecipanti a un corso di formazione si limita a 25.
Art. 16 Durata della formazione 1 La formazione per la parte generale, nella quale sono fornite le nozioni necessarie per tutti gli addetti alla sicurezza, e per la parte speciale per un mezzo di trasporto comprende 24 unità didattiche.
2 Per ogni ulteriore mezzo di trasporto essa comprende 4 unità didattiche.
3 Un’unità didattica dura almeno 45 minuti.
Art. 17 Attestato di formazione 1 L’organizzatore della formazione rilascia un attestato di formazione se il parteci- pante ha seguito le unità didattiche prescritte per ottenerlo. 2 L’attestato di formazione è valido un anno a partire dalla conclusione della forma- zione.
3 L’attestato di formazione contiene le seguenti indicazioni:
a. organizzatore della formazione; b. cognome, nome e indirizzo del partecipante;
5 RS 0.741.621 6 Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’EDMZ, 3003 Berna.
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c. documento esibito (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre); d. settore di validità di cui all’articolo 14 capoverso 2; e. date della formazione; f. cognome e firma del responsabile della formazione.
Art. 18 Presupposti per l’esame
1 Chi dispone di un attestato di formazione valido può sostenere un esame.
2 Un permesso secondo gli articoli 51 e 52 dell’ordinanza del 27 novembre 20007
sugli esplosivi vale quale attestato di formazione per la classe 1 (art. 14 cpv. 2). 3 Un certificato della categoria professionale 11.2 della tabella 3 B di cui all’alle- gato 3 dell’ordinanza del 15 settembre 19988 concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione vale quale attestato di formazione per la clas- se 7 (art. 14 cpv. 2).
4 Per sostenere l’esame volto a prolungare il documento comprovante l’istruzione
non è necessario un attestato di formazione.
Art. 19 Esame
1 L’esame può riguardare soltanto i campi menzionati nella formazione.
2 Al momento dell’esame i candidati devono provare di possedere le conoscenze
necessarie in merito alle misure generali concernenti la prevenzione dei rischi e alle misure di sicurezza, nonché alle disposizioni concernenti i mezzi di trasporto conte- nute in atti normativi nazionali e internazionali.
3 Le materie d’esame sono definite conformemente al numero 1.8.3.11 ADR9 e al
numero 1.8.3.11 RID10. 4 All’inizio di ogni anno, gli organi preposti agli esami comunicano alle autorità d’esecuzione le date degli stessi.
Art. 20 Organi preposti agli esami 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni riconosce gli organi autorizzati a eseguire gli esami.
2 Un organo preposto agli esami deve:
a. avere la propria sede in Svizzera; b. essere indipendente dalle imprese che impiegano addetti alla sicurezza; c. garantire l’obiettività degli esami;
7 RS 941.411 8 RS 814.501.261 9 RS 0.741.621 10 Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’UCFSM, 3003 Berna.
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d. garantire le conoscenze tecniche necessarie; e. provare, mediante un programma, che è in grado di eseguire gli esami con- formemente al regolamento; f. poter eseguire l’esame in italiano, francese e tedesco.
Art. 21 Documento comprovante l’istruzione 1 Gli organi preposti agli esami rilasciano ai candidati che hanno superato l’esame un documento comprovante l’istruzione.
2 Il documento comprovante l’istruzione è valido cinque anni.
3 Esso è prolungato di volta in volta di cinque anni se, durante l’anno che precede la sua scadenza, il titolare supera nuovamente l’esame.
4 Contenuto e forma del documento comprovante l’istruzione devono corrispondere
al modello di cui al numero 1.8.3.11 ADR11 oppure al numero 1.8.3.11 RID12; nel documento comprovante l’istruzione dev’essere inoltre indicato il settore di validità secondo l’articolo 14 capoverso 2.
5 Gli organi preposti agli esami tengono un elenco dei documenti comprovanti
l’istruzione rilasciati e prolungati. Tale elenco può essere consultato da chiunque.
Art. 22 Documenti esteri comprovanti l’istruzione Sono riconosciuti come equivalenti i documenti esteri comprovanti l’istruzione rila- sciati in applicazione della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 199613, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolo- se, del numero 1.8.3 ADR14 o del numero 1.8.3 RID15.
Sezione 5: Disposizioni penali per il settore delle strade
Art. 23 Dirigenti di imprese È punito con l’arresto o con la multa chi, in qualità di dirigente di impresa: a. non designa alcun addetto alla sicurezza; b. non comunica nei termini previsti il nome degli addetti alla sicurezza desi- gnati;
11 RS 0.741.621 12 Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’UCFSM, 3003 Berna.
13 GU L 145 del 19 giugno 1996, p. 10.
14 RS 0.741.621 15 Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’UCFSM, 3003 Berna.
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c. non si adopera affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro compiti; d. ostacola l’autorità esecutiva nella sua attività di controllo, le nega l’accesso all’azienda o rifiuta di rilasciare le informazioni necessarie, oppure le forni- sce informazioni non veritiere; e. non osserva l’obbligo di conservare i rapporti scritti; f. induce addetti alla sicurezza a commettere un atto punibile ai sensi della pre- sente ordinanza o non lo impedisce per quanto possibile.
Art. 24 Addetti alla sicurezza È punito con l’arresto o con la multa chi, in qualità di addetto alla sicurezza, non adempie i compiti di cui agli articoli 11 e 12.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 25 Esecuzione 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza nel settore delle strade. Adottano le mi- sure necessarie e designano le autorità competenti. 2 L’Ufficio federale dei trasporti esegue la presente ordinanza nel settore del tra- sporto pubblico. 3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport esegue la presente ordinanza nel settore dei trasporti militari. 4 Nelle aziende dove l’esecuzione spetta in parte alle autorità federali e in parte ai Cantoni, queste autorità esecutive coordinano le loro attività. 5 Le autorità esecutive effettuano i controlli nelle aziende e possono chiedere di con- sultare la documentazione che riguarda i compiti degli addetti alla sicurezza. 6 Esse possono controllare i programmi di formazione e gli esami in ogni momento e senza preavviso.
Art. 26 Disposizioni transitorie
1 Gli addetti alla sicurezza devono essere designati entro il 31 dicembre 2002.
2 La prova di un esame, equivalente a quello di cui all’articolo 19, superato nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza, vale quale documento comprovante l’istruzione per cinque anni dopo il superamento dell’esame.
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Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.
15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 5 cpv. 1)
Quantità massime ammesse per unità di trasporto, veicolo o battello
Categoria Sostanze od oggetti delle singole classi del RID16 e dell’ADR17 Quantità totale di trasporto massima am- messa per unità di trasporto, veicolo o battello
Classe 3: n. ONU 3343 Classe 4.2: sostanze assegnate al gruppo d’imballaggio I Classe 4.3: n. ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134,
3148 e 3207
Classe 6.1: n. ONU 1051, 1613, 1614 e 3294 Classe 6.2: sostanze dei gruppi di rischio 3 e 4 dei n. ONU 2814 e 2900 Classe 7: n. ONU 2912-2919, 2977, 2978, 3321-3333 Classe 9: n. ONU 2315, 3151 e 3152 nonché apparecchi che contengono simili sostanze o miscele nonché gli imballaggi vuoti non ripuliti che contenevano sostanze di questa categoria di trasporto
1 Sostanze e oggetti assegnati al gruppo d’imballaggio I e che non 20
rientrano nella categoria di trasporto 0 nonché sostanze e oggetti delle seguenti classi: Classe 2: gruppi T, TC*, TO, TF, TOC e TFC Classe 4.1: n. ONU 3221-3224 e 3231-3240 Classe 5.2: n. ONU 3101-3104 e 3111-3120
2 Sostanze e oggetti assegnati al gruppo d’imballaggio II e che non 333
rientrano nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 nonché sostanze e og- getti delle seguenti classi: Classe 2: gruppo F Classe 4.1: n. ONU 3225-3230 Classe 5.2: n. ONU 3105-3110 Classe 6.1: sostanze e oggetti assegnati al gruppo d’imballaggio III Classe 6.2: sostanze del gruppo di rischio 2 del n. ONU 2814 e 2900 Classe 9: n. ONU 3245
16 Il RID (Allegato I al CIM; RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’EDMZ, 3003 Berna. 17 RS 0.741.621
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Categoria Sostanze od oggetti delle singole classi del RID16 e dell’ADR17 Quantità totale di trasporto massima am- messa per unità di trasporto, veicolo o battello
3 Sostanze e oggetti assegnati al gruppo d’imballaggio III e che non 1000
rientrano nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 nonché sostanze e og- getti delle seguenti classi: Classe 2: gruppi A e O Classe 8: n. ONU 2794, 2795, 2800 e 3028 Classe 9: n. ONU 2990 e 3072
4 Classe 1: 1.4S 1000
Classe 4.1: n. ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 e 2623 Classe 4.2: n. ONU 1361 e 1362 del gruppo d’imballaggio III Classe 7: n. ONU 2908-2911 Classe 9: n. ONU 3268 nonché gli imballaggi vuoti non ripuliti che contenevano sostanze pericolose, eccettuate quelle che rientrano nella categoria di trasporto 0
* Per i numeri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità totale massima ammessa per unità di trasporto, veicolo o battello è di 50 chilogrammi.
Il numero indicato nella colonna «Quantità totale massima ammessa per unità di tra- sporto, veicolo o battello» significa: – per gli oggetti: la massa lorda in chilogrammi (per gli oggetti della classe 1: la massa netta delle sostanze esplosive in chilogrammi); – per le sostanze solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti surgelati e i gas di- sciolti sotto pressione: la massa netta in chilogrammi; – per le sostanze liquide e i gas compressi: la capienza utile (capacità nomi- nale) del recipiente in litri. La «capienza utile (capacità nominale) del recipiente» designa il volume nominale in litri della sostanza pericolosa contenuta nel recipiente. Nel caso delle bottiglie per gas compressi, la capienza utile (capacità nominale) deve corrispondere alla capienza utile per l’acqua nella bottiglia. – per la classe 7: il numero di colli. Se merci pericolose appartenenti a differenti categorie di trasporto stabilite nella ta- bella sono trasportate, caricate o scaricate, la somma delle seguenti quantità non de- ve superare 1000: – della quantità delle sostanze e degli oggetti della categoria di trasporto 1, moltiplicata per 50, – della quantità delle sostanze e degli oggetti della categoria di trasporto 2, moltiplicata per 3, e – della quantità delle sostanze e degli oggetti della categoria di trasporto 3.