AS 2001 3292
Ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza sull'entrata in vigore della LPers per la Posta)
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza sull’entrata in vigore della LPers per la Posta)
del 21 novembre 2001
Il Consiglio federale, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 42 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Entrata in vigore del nuovo diritto 1 La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale entra in vigore per la Posta il 1° gennaio 2002. 2 L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale fede- rale (ordinanza quadro LPers) si applica alla Posta. In deroga all’articolo 8 capover- so 1 di tale ordinanza, la Posta può ordinare, mediante un disciplinamento transito- rio valido al più tardi fino al 30 giugno 2007, la riduzione della durata massima della settimana lavorativa per i responsabili degli uffici postali, finora fissata a 54 ore.
Art. 2 Mantenimento in vigore di disposizioni dell’Ordinamento dei funzionari Gli articoli 6 capoverso 3 e 14a dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (OF)3 rimangono in vigore per la Posta.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento dei funzionari 2 del 15 marzo 1993 (RF 2)4 è abrogato.
RS 172.220.116 4 RU 1993 1098, 1994 273, 1995 5 3867 5079, 1997 232 301, 1998 728, 1999 2, 2000 947 2954, 2001 917
3292 2001-2532
Ordinanza sull’entrata in vigore della LPers per la Posta RU 2001
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz