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AS 2002 1103

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ruggell/Nofels

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ruggell/Nofels

Concluso a Vienna il 24 maggio 2000 Entrato in vigore il 1° luglio 2000

Visto il protocollo del 2 settembre 19632 tra la Confederazione Svizzera, il Princi- pato del Liechtenstein e la Repubblica austriaca concernente l’applicazione al Prin- cipato del Liechtenstein della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a con- trolli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale, è stato concluso il seguente accordo:

Art. 1 1 Al valico di Ruggell/Nofels, sul territorio del Principato del Liechtenstein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

2 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 19633,

l’ufficio di controllo austriaco è aggregato al Comune di Feldkirch.

Art. 2

1 La zona prevista per i controlli comprende:

a. le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati, ossia: – un settore della Noflerstrasse di una lunghezza di 115 metri, a partire dalla frontiera politica sul ponte che attraversa l’Hasabach in direzione di Ruggell; – una striscia di terreno di 2 metri di larghezza che circonda entrambi gli edifici doganali; – i parcheggi adiacenti l’edificio doganale; b. l’edificio doganale riservato all’uso esclusivo degli agenti austriaci situato a sud-est della Noflerstrasse. 2 Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servi- zio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono

RS 0.631.252.916.320.4

1 Dal testo originale tedesco (AS 2002 1103).

2 RS 0.631.252.916.320.1 3 RS 0.631.252.916.320

2000-1942 1103

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati. Accordo con Austria RU 2002 e Liechtenstein

autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli a utilizzare.

Art. 3 1 Il presente accordo è sottoposto alla ratificazione conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma.

2 Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ognuna delle Parti con-

traenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altre Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.

Fatto a Vienna, il 24 maggio 2000, in tre esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Consiglio Per il Governo del Per il Governo federale svizzero: Principato del Liechtenstein: federale austriaco: Claudio Caratsch Maria Pia Kothbauer Christian Prosl

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