AS 2002 1181
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali (OETV) è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 4 4 Occorre utilizzare mezzi di controllo appropriati, usuali sul mercato. Devono esse- re oggetto di una taratura regolare (art. 1 cpv. 2 OATV). Se la taratura non è possi- bile, i mezzi di controllo devono essere fabbricati e indicare i risultati secondo una norma nazionale. In questo caso, devono essere oggetto di una manutenzione alme- no una volta all’anno da parte dell’organo di controllo o di terzi, conformemente alle indicazioni del costruttore.
Art. 33 cpv. 1bis, 2 lett. a n. 4-6 e lett. b n. 5, 6 e 8 nonché cpv. 7 1bis L’esame successivo comprende:
a. l’identificazione del veicolo; b. i dispositivi di frenatura; c. lo sterzo; d. le condizioni di visibilità; e. i dispositivi di illuminazione e l’impianto elettrico; f. gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni; g. gli altri impianti e dispositivi; h. il comportamento in materia di emissioni.
2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:
a. la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per:
4. gli autocarri nonché le motrici per semirimorchi il cui peso totale supe-
ra 3,5 t,
5. i rimorchi per il trasporto di cose il cui peso totale supera 3,5 t,
1 RS 741.41
2000-2771 1181
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2002
6. i veicoli per il trasporto di merci pericolose per i quali è richiesto un
controllo successivo annuo secondo la SDR; b. la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:
5. i veicoli di fornitura,
6. le motrici per semirimorchi il cui peso totale non supera 3,5 t,
8. i rimorchi per il trasporto di cose il cui peso totale non supera 3,5 t,
nonché tutti gli altri rimorchi di tutti i generi di veicoli secondo i nume- ri 1-7. 7 Per quanto concerne i mezzi di controllo, è applicabile l’articolo 29 capoverso 4.
Art. 34 cpv. 5 5 Per quanto concerne i mezzi di controllo, è applicabile l’articolo 29 capoverso 4.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
2 Le disposizioni dell’articolo 33 capoverso 2 lettera a numeri 4-6 e lettera b nume- ri 5, 6 e 8, concernenti gli intervalli tra i controlli, entrano in vigore il 1° giugno 2004.
15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz