AS 2002 1437
Accordo fra il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco (con allegati)
Traduzione1
Accordo fra il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco
Concluso il 9 settembre 1999 Entrato in vigore il 1° gennaio 2000
In seguito alle trattative fra la delegazione svizzera e la delegazione della Repubbli- ca d’Austria, e dopo aver consultato la Commissione europea, conformemente all’articolo 11 del protocollo n. 9 dell’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia all’Unione europea, in applicazione dell’articolo 8 capoverso 2 dell’Accordo del 22 ottobre 19582 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli autotrasporti in- ternazionali, il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Il sistema di ecopunti si applica al transito attraverso l’Austria degli automezzi pe- santi immatricolati in Svizzera con un peso massimo autorizzato di oltre 7,5 t, inclu- si i veicoli articolati, nonché i rimorchi con un peso massimo autorizzato di oltre 7,5 t trainati da un autoveicolo immatricolato in Svizzera con un peso massimo auto- rizzato di 7,5 t o inferiore, siano essi carichi o a vuoto.
Art. 2 (1) Gli ecopunti (diritti di transito) per mezzi pesanti svizzeri in transito attraverso l’Austria vengono distribuiti come segue: per il 2000 – 220.315 ecopunti (di cui al massimo 70.698 ecopunti utilizzabili sulle ecocarte); per il 2001 – 214.564 ecopunti (di cui al massimo 68.852 ecopunti utilizzabili sulle ecocarte);
RS 0.741.619.163.9
1 Dal testo originale tedesco (AS 2002 1437).
2 RS 0.741.619.163
2001-0607 1437
Impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco. RU 2002
per il 2002 – 198.195 ecopunti (di cui al massimo 63.599 ecopunti utilizzabili sulle ecocarte); per il 2003 – 176.960 ecopunti (di cui al massimo 56.785 ecopunti utilizzabili sulle ecocarte). (2) La Svizzera comunica all’Austria entro il 1° agosto di ogni anno il numero di ecopunti che intende utilizzare sulle ecocarte per l’anno successivo. (3) I viaggi di transito indicati all’allegato A o effettuati in base ad autorizzazioni CEMT sono esentati dal regime degli ecopunti. (4) Per garantire un approvvigionamento continuo della zona turistica e franca di Samnaun nel Cantone dei Grigioni, il transito stradale sulla Bundesstrasse 184 (En- gadiner Strasse), sul valico di frontiera Pfunds, sulla Landesstrasse 384 (strada na- zionale di Spisser) e sul valico di frontiera di Spiss in direzione di Samnaun e vice- versa, viene regolamentato mediante un sistema di schede per il conteggio.
Art. 3 (1) Sul territorio austriaco, il conducente di un automezzo pesante deve essere mu- nito dei seguenti documenti ed esibirli su richiesta delle autorità di sorveglianza ai fini del controllo: a) un modulo unificato debitamente compilato o un’attestazione relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto rilasciata dalle auto- rità austriache, definita come «ecocarta», il cui facsimile è riportato all’alle- gato B; oppure b) un dispositivo elettronico installato nell’autoveicolo che consenta il com- puto automatico degli ecopunti definito «ecopiastrina»; oppure c) la documentazione di cui all’articolo 15, atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi del- l’allegato A, o di un trasporto con autorizzazione CEMT; oppure d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso. (2) Gli enti austriaci competenti rilasciano l’ecocarta dietro pagamento delle spese di fabbricazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.
Art. 4 (1) Le ecopiastrine vengono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche indicate all’allegato C. Il Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è autorizzato a regolamenta- re l’omologazione, la programmazione e l’installazione delle ecopiastrine.
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(2) L’ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul Paese d’imma- tricolazione e sul valore NOx dell’autoveicolo, secondo quanto indicato nel docu- mento sulla conformità di produzione (COP) di cui all’articolo 5. (3) L’ecopiastrina deve essere posta sul parabrezza dell’autoveicolo e non è trasferi- bile.
Art. 5 Il conducente di un autocarro immatricolato il 1° ottobre 1990 o successivamente deve essere munito ed esibire su richiesta un documento COP che attesta l’emis- sione di NOx del veicolo, conformemente all’allegato D. Nel caso di autocarri im- matricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990, o di quelli per i quali non viene presentato alcun certificato, si applica un valore COP di 15,8 g/kWh.
Art. 6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni è autorizzato a regolamentare il rilascio dei documenti di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 7 La Svizzera comunica per iscritto all’Austria il nome delle autorità nazionali prepo- ste all’omologazione, alla programmazione e all’installazione delle ecopiastrine di cui all’articolo 4 capoverso 1, ed al rilascio dei documenti di cui all’articolo 6.
Art. 8 (1) Se il veicolo non utilizza un’ecopiastrina, il numero di ecopunti necessario viene incollato e obliterato sull’ecocarta. L’obliterazione è effettuata mediante firma che deve figurare sia sugli ecopunti che sul modulo sul quale sono stati apposti. La firma può essere sostituita da un timbro. (2) Un’ecocarta munita del numero di ecopunti necessari è consegnata agli organi di controllo austriaci che ne restituiscono una copia con attestazione di avvenuto pa- gamento. Ai valichi di frontiera dell’Austria confinanti con l’UE, provvisti di appa- recchi per l’obliterazione, l’indicazione della data d’entrata dev’essere apposta sul- l’ecocarta mediante tali apparecchi. (3) Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Svizzera viene detratto il numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NOx memoriz- zati nell’ecopiastrina del veicolo. L’infrastruttura necessaria a tale scopo viene mes- sa a disposizione e gestita dalle autorità austriache. (4) I conducenti dei veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l’ecopiastrina prima di entrare in territorio austriaco in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.
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(5) Se si utilizza un’ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l’attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all’entrata resta valida e va conser- vata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all’uscita dovranno essere obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.
Art. 9 (1) I trasporti continui che attraversano l’Austria una volta per ferrovia – in regime di trasporto ferroviario convenzionale o di trasporto combinato – e una volta su strada prima o dopo l’attraversamento per ferrovia, non sono considerati transiti di merci su strada attraverso l’Austria, bensì viaggi bilaterali non soggetti al regime degli ecopunti. (2) Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l’Au- stria che utilizzano le seguenti stazioni ferroviarie: Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.
Art. 10 Il periodo di validità degli ecopunti va dal 1° gennaio dell’anno in cui sono stati at- tribuiti al 31 gennaio dell’anno successivo.
Art. 11 (1) Le infrazioni al presente accordo commesse dal conducente di un autocarro o da un’impresa svizzeri sono sanzionate secondo il diritto nazionale applicabile. Nel- l’ambito delle rispettive sfere di competenze, le autorità austriache e svizzere s’im- pegnano a fornirsi reciproca assistenza amministrativa per l’accertamento e il perse- guimento delle infrazioni, in particolare per verificare che l’utilizzo e la manuten- zione delle ecocarte e delle ecopiastrine siano conformi alle prescrizioni. (2) I controlli possono essere effettuati in luoghi diversi dalle zone di confine, nel ri- spetto del principio di non discriminazione.
Art. 12 (1) Gli organi di controllo austriaci possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle seguenti situazioni: a) in presenza di reiterate infrazioni dovute al veicolo o commesse dal condu- cente; b) gli ecopunti disponibili sono insufficienti; c) l’ecopiastrina è stata manomessa o cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui all’articolo 4;
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d) il veicolo non dispone dell’adeguata documentazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere c) o d) che attesti che non si tratta di viaggio di transito attraverso il territorio austriaco; e) l’ecopiastrina di cui all’allegato C non dispone di ecopunti sufficienti per il transito. (2) Gli organi di controllo austriaci possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastri- na si verifica almeno una delle seguenti situazioni: a) l’ecocarta non viene esibita agli organi di controllo, come previsto dal pre- sente accordo; b) viene esibita un’ecocarta incompleta o inesatta, o gli ecopunti non vi sono stati debitamente incollati; c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti.
Art. 13 Gli ecopunti stampati destinati ad essere incollati sulle ecocarte vengono resi dispo- nibili anteriormente al 1° novembre dell’anno precedente quello di validità.
Art. 14 Per i veicoli immatricolati la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 ai quali è stato sostituito il motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso, il certificato rilasciato dall’autorità competente deve riportare la sostitu- zione del motore e i nuovi valori COP dettagliati per le emissioni NOx.
Art. 15 Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti: a) l’unico scopo del viaggio è quello di consegnare dal fabbricante al destinata- rio in un altro Stato un veicolo o un veicolo combinato nuovi; b) durante il viaggio non sono trasportate merci; c) il veicolo o il veicolo combinato sono in possesso dei documenti di immatri- colazione internazionali e delle targhe per l’esportazione.
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Art. 16 Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di un viaggio esente da ecopunti, conformemente all’allegato A, e se il vei- colo dispone della documentazione adeguata, ovverosia di uno dei seguenti docu- menti: – lettera di vettura, oppure – ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure – ecocarta compilata con apposizione di ecopunti che vengono restituiti in se- guito.
Art. 17 Una Commissione mista esamina i problemi sorti in concomitanza all’applicazione del presente accordo e raccomanda i provvedimenti non discriminatori più adatti al caso specifico.
Art. 18 (1) Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2000 con effetto sino al 31 di- cembre 2003. Il giorno dell’entrata in vigore del presente accordo si sospendono gli effetti dell’accordo del 30 giugno 19953 fra il capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il ministro dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’articolo 8 capoverso 2 del- l’accordo del 22 ottobre 1958 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli autotrasporti internazionali nonché la modifica dello stes- so del 24 marzo 1998. (2) Il presente accordo può essere denunciato da ognuna delle parti contraenti per la fine di un anno civile osservando un termine di preavviso di almeno 3 mesi. In caso di disdetta del presente accordo saranno nuovamente applicabili l’accordo del 30 giugno 1995 fra il capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il ministro dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’articolo 8 capoverso 2 dell’accordo del 22 ottobre 1958 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli autotrasporti internazionali nonché la modifica dello stesso del 24 marzo 1998. (3) Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, l’accordo del 30 giugno 1995 fra il capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il ministro dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’arti- colo 8 capoverso 2 dell’accordo del 22 ottobre 1958 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli autotrasporti internazionali e la modifica dello stesso del 24 marzo 1998 verranno abrogati il 31 dicembre 2003. (4) Se il Consiglio dell’Unione europea dovesse deliberare in merito all’articolo 11 capoverso 3 o 4 del protocollo dell’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e
3 RS 0.741.619.163.8; RU 1995 4414
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della Svezia all’Unione europea, la Commissione mista di cui all’articolo 17, previa consultazione della Commissione europea, proporrebbe delle modalità per l’appli- cazione del sistema sul traffico di transito svizzero attraverso l’Austria risultanti da tale delibera. Le suddette modalità non devono essere discriminanti.
Fatto a Lucerna il 9 settembre 1999 in due originali in lingua tedesca.
Il capo del Dipartimento federale Il ministro federale delle scienze dell’ambiente, dei trasporti, e dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni: della Repubblica d’Austria: Moritz Leuenberger Caspar Einem
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Allegato A
Trasporti non soggetti al sistema di ecopunti
1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti, in caso di deviazione dei servizi aerei
2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli che effettuano regolare tra-
sporto di viaggiatori e trasporto di bagagli con veicoli di qualunque tipo, da e verso aeroporti
3. Trasporti postali
4. Trasporto di veicoli danneggiati o in panne
5. Trasporto di rifiuti e materie fecali
6. Trasporto di carogne ai fini del loro smaltimento
7. Trasporto di api e di avannotti
8. Traslazione di salme
9. Trasporto di oggetti e opere d’arte destinati a esposizioni o per scopi com-
merciali
10. Trasporto occasionale di merci per fini esclusivamente pubblicitari o didat-
tici
11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di ap-
posito personale e attrezzature 12. Trasporto di impianti, forniture e animali destinati a, o provenienti da: ma- nifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; esposi- zioni; fiere; riprese radiofoniche, cinematografiche, televisive
13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei
14. Viaggi a vuoto di autocarri destinati a sostituire altri veicoli che abbiano su- bito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del trasporto con il mezzo sostitutivo mediante l’autorizzazione concessa al veicolo guasto 15. Trasporto di materiale medico per soccorsi urgenti (in particolare nel caso di calamità naturali)
16. Trasporto di merci di gran valore (ad esempio metalli preziosi) in appositi
veicoli scortati da forze dell’ordine o altri agenti di sicurezza
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Allegato B4
4 Gli allegati B, C e D non sono pubblicati nella RU.
Possono essere ordinati presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, 3003 Berna.
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Allegato C5
5 Gli allegati B, C e D non sono pubblicati nella RU.
Possono essere ordinati presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, 3003 Berna.
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Allegato D6
6 Gli allegati B, C e D non sono pubblicati nella RU.
Possono essere ordinati presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, 3003 Berna.