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AS 2002 181

Ordinanza sull'energia

Ordinanza sull’energia (Oen)

Modifica del 7 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 1 lett. h Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: h. abbinamento forza-calore: simultanea utilizzazione di forza e calore deri- vanti dal processo di trasformazione di combustibile in turbine a gas, in tur- bine a vapore, in motori a combustione interna, in pile a combustibile e altri impianti termici. Eccettuati gli impianti di abbinamento forza-calore che uti- lizzano energie rinnovabili e gli impianti di incenerimento dei rifiuti, a se- conda del tipo, gli impianti devono presentare un grado di rendimento annuo minimo del 60-80 per cento, comprovabile con misurazioni.

Art. 7 cpv. 1 1 Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omolo- gazione energetica.

Art. 17 cpv. 2 e 4 prima frase

2 Abrogato

4 I Cantoni indirizzano all’Ufficio federale per il 31 marzo dell’anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito. ...

Art. 18 cpv. 2 lett. b 2 Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali devono fornire tutte le indi- cazioni e documenti necessari all’esame delle condizioni legali, segnatamente: b. l’importo del credito cantonale autorizzato o proposto e del contributo glo- bale atteso dalla Confederazione;

1 RS 730.01

2001-2602 181

Ordinanza sull’energia RU 2002

Art. 28 Disposizione penale È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negli- genza: a. commercializza illegalmente impianti e apparecchi (art. 10); b. trascura di indicare o indica in modo illecito il consumo di energia di im- pianti, di veicoli e di apparecchi (art. 11).

II

1 L’ordinanza è completata dalle appendici 1.2 e 3.1-3.5.

2 Le appendici 2.2 e 2.3 sono abrogate.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

7 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Appendice 1.2 (art. 7 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1 lett. c, 10 cpv. 1-4 e 11 cpv. 1)

Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e loro combinazioni

1. Campo d’applicazione

1.1 Questa appendice si applica ai refrigeranti e ai congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete (detti qui di seguito refrigeranti e congelatori) e alle loro combinazioni. 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d’applicazione della presente appendice.

2. Esigenze per la commercializzazione

Le condizioni di commercializzazione corrispondono alla direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 19962 sui requisiti di rendi- mento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

3. Procedura di omologazione energetica

Il consumo d’energia degli apparecchi designati nel numero 1 è misurato conforme- mente alla norma europea EN 153.

4. Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. il nome e l’indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. una descrizione dell’apparecchio; c. la dichiarazione secondo la quale l’apparecchio in questione soddisfa i crite- ri indicati nel numero 2; d. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il produttore o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

2 GUCE n. L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

5. Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale dell’apparecchio; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una de- scrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6. Servizio d’omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 8 cpv. 1 lett. c) qualo- ra tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7. Indicazione del consumo d’energia e caratterizzazione

7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 19923 concer- nente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli appa- recchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi re- lative ai prodotti; e

3 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

b. la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 19944 che sta- bilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative com- binazioni.

7.2 Chiunque commercializza refrigeranti e congelatori deve provvedere affin-

ché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, ecc.).

8. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mer- cato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

4 GUCE n. L 045 del 17.2.1994, pag. 1.

Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54,

8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Appendice 3.1 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1)

Indicazioni relative al consumo d’energia delle lavatrici domestiche

1. Campo d’applicazione

1.1 Le lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a

una procedura di omologazione energetica.

1.2 Gli apparecchi seguenti non sono sottoposti ad alcuna procedura di omolo-

gazione energetica: a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia; b. gli apparecchi senza centrifuga; c. gli apparecchi con compartimenti di lavatura e di centrifugazione sepa- rati (p. es. le macchine con doppio compartimento).

2. Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 19925 concer- nente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli appa- recchi domestici, mediante l’etichettatura ed indicazioni uniformi rela- tive ai prodotti; e b. la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 19956 che sta- bilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, modificata dalla direttiva 96/89/CE della Commis- sione del 17 dicembre 19967.

2.2 Chiunque commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché

l’etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).

5 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

6 GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

7 GUCE n. L 338 del 28.12.1996, pag. 85.

Il testo delle direttive può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

3. Omologazione energetica

Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero 1 è misurato confor- memente alla norma europea EN 153.

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mer- cato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Appendice 3.2 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1)

Indicazione del consumo di energia delle asciugabiancheria do- mestiche

1. Campo d’applicazione

1.1 Le asciugabiancheria elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una

procedura d’omologazione energetica. 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2. Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 19928 concer- nente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli appa- recchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi re- lative ai prodotti; e b. alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 19959 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

2.2 Chiunque commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere af-

finché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).

3. Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero 1 è misurato confor- memente alla norma europea EN 153.

8 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

9 GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

Il testo delle direttive può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54,

8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mer- cato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Appendice 3.3 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1)

Indicazioni relative al consumo di energia delle lampade domestiche (fonti di luce)

1. Campo d’applicazione

1.1 Le lampade domestiche con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e

lampade fluorescenti compatte con starter integrato), nonché le lampade fluorescenti domestiche (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluore- scenti compatte senza starter integrato), anche quando sono commercializ- zate per un uso non domestico, sono sottoposte alla procedura di omologa- zione energetica.

1.2 Le lampade seguenti non sono sottoposte ad alcuna procedura di omologa-

zione energetica: a. le lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm); b. le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W); c. le lampade con riflettore; d. le lampade commercializzate principalmente per un’utilizzazione con altre fonti di energia, come le pile; e. le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (da 400 a 800 lm); f. le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui fun- zione principale non è l’illuminazione. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l’acquisto a rate o esposta, per esempio in quanto pezzo di ricambio, si applica la presente appendice.

2. Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199210 con- cernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

10 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

b. alla direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 199811 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Con- siglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energeti- ca delle lampade per uso domestico.

2.2 Chiunque commercializza lampade domestiche deve provvedere affinché

l’etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).

3. Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero 1 è misurato confor- memente alla norma europea EN 153.

4. Disposizione transitoria

Le lampade domestiche non conformi alla presente appendice devono essere ritirate dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

11 GUCE n. L 071 del 10.3.1998, pag. 1.

Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54,

8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Appendice 3.4 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1)

Indicazioni relative al consumo di energia delle lavastoviglie domestiche

1. Campo d’applicazione

1.1 Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2 Gli apparecchi che possono anche essere alimentati anche con altre fonti

di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione ener- getica.

2. Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicate conformemente:

a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199212 concer- nente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli appa- recchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi re- lative ai prodotti; e b. alla direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 199713 che sta- bilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasto- viglie ad uso domestico, modificata dalla direttiva 1999/9/CE della Commissione del 26 febbraio 199914.

2.2 Chiunque commercializza lavastoviglie domestiche deve provvedere affin-

ché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).

3. Procedura di omologazione energetica

Le norme applicabili alla procedura di omologazione energetica figurano nella di- rettiva 92/75/CEE.

12 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

13 GUCE n. L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

14 GUCE n. L 056 del 4.3.1999, pag. 46.

Il testo delle direttive può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54,

8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mer- cato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

Appendice 3.5 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1)

Indicazioni relative al consumo d’energia delle lavasciugatrici domestiche

1. Campo d’applicazione

1.1 Le lavasciugatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottopo- ste a una procedura di omologazione energetica. 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2. Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione

2.1 Il consumo d’energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199215 con- cernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e b. alla direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 199616 re- cante modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

2.2 Chiunque commercializza lavasciugatrici domestiche deve provvedere affin-

ché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).

3. Procedura di omologazione energetica

Le norme applicabili alla procedura di omologazione energetica figurano nella di- rettiva 92/75/CEE.

15 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

16 GUCE n. L 266 del 18.10.1996, pag. 1.

Il testo delle direttive può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni pre- viste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54,

8008 Zurigo.

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Ordinanza sull’energia RU 2002

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mer- cato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

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