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AS 2002 2584

Accordo del 28 febbraio 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore concernente i trasporti aerei regolari fra i rispettivi territori e oltre

Accordo del 28 febbraio 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore concernente i trasporti aerei regolari fra i rispettivi territori e oltre

Modifica dell’Accordo1 Conclusa mediante scambio di note del 13 febbraio/10 ottobre 1997 Entrata in vigore il 10 ottobre 1997

Traduzione2

Art. 8 1. Ciascuna Parte concede all’impresa designata dell’altra Parte possibilità eguali ed eque di mettersi in libera concorrenza nella messa a disposizione di servizi aerei in- ternazionali retti dal presente Accordo. 2. Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il diritto di determi- nare il numero dei voli e la capacità di trasporto di servizi aerei internazionali che suddetta impresa offre sulla base di considerazioni economiche e di mercato. In virtù di questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, il numero dei voli o la regolarità dei servizi o il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, opera- tive o ambientali, a condizioni identiche e conformi all’articolo 15 della Conven- zione3. 3. Nessuna Parte esige dall’impresa designata dell’altra Parte che le sottoponga per approvazione orari di volo o piani operativi, salvo qualora si tratti di provvedimenti necessari, prendendo in considerazione il principio della non discriminazione, per far applicare le condizioni unitarie previste nel numero 2 del presente articolo. Se una Parte richiede documentazione a scopo di procurarsi informazioni deve contene- re il più possibile il dispendio amministrativo legato alle esigenze documentarie, alle procedure relative agli intermediari di trasporti aerei e alle imprese designate dell’altra Parte.

Art. 9 Ogni impresa designata può eseguire, su ogni singolo segmento o sui segmenti delle linee specificate nell’Allegato del presente Accordo, trasporti aerei internazionali senza limitazione in rapporto al cambiamento, in ogni punto della rotta, del tipo di aeromobile utilizzato o del numero di volo, a condizione tuttavia che, nell’andata, il volo via un tale punto continui quello cominciato nel territorio della Parte che ha designato l’impresa e che, nel ritorno, il volo verso il territorio di quest’ultima con- tinui quello cominciato fuori di un tale punto.

1 RS 0.748.127.196.89; RU 1971 1633

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.748.0

2584 2001-0952

Trasporti aerei regolari. Accordo con Singapore RU 2002

Art. 10 1. Ciascuna Parte conviene che qualsiasi impresa designata fissa, per i trasporti ae- rei, tariffe in base a considerazioni commerciali di politica del mercato. Gli inter- venti delle Parti si limitano a: a. impedire tariffe o pratiche insensate, discriminanti/discriminanti insensate; e b. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi o sovvenzioni statali, diretti o indiretti. 2. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe riscosse da imprese designate di entram- be le Parti a partire o a destinazione del suo territorio vengano notificate o sottopo- ste alle sue autorità aeronautiche. Questo può essere richiesto non più di due giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore. In casi speciali può avvenire entro un termine più breve di quello previsto normalmente. Le tariffe possono essere applicate in ogni momento dopo essere state notificate o sottoposte, sempre che non vengano rifiutate da entrambe le Parti entro quattordici giorni. 3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa proposta o riscossa dall’impresa di ciascuna Parte per i trasporti aerei internazionali tra i loro territori. Se una Parte crede che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel numero (1) del presente articolo, può esigere negoziati e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro quat- tordici giorni dalla ricezione della domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

4. A prescindere dai numeri 1-3 del presente articolo, ciascuna Parte autorizza:

a. ogni impresa di una Parte ad allineare le sue tariffe a una tariffa più bassa o più concorrenziale, proposta o riscossa da ogni altra impresa per i trasporti aerei internazionali tra i territori delle Parti; e b. ogni impresa di una Parte ad allineare le sue tariffe a una tariffa più bassa o più concorrenziale, proposta o riscossa da ogni altra impresa per i trasporti aerei internazionali tra il territorio dell’altra Parte e un Paese terzo. Il termi- ne «allineare», com’è utilizzato qua, significa il diritto di applicare una stes- sa tariffa per una durata limitata, attuando misure rapide, sempre che siano necessarie a prescindere da condizioni differenti riguardo a rotte, esigenze per un volo di ritorno, corrispondenze, genere di servizio o tipo di aeropla- no.

Art. 10bis Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’avia- zione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aero-

Trasporti aerei regolari. Accordo con Singapore RU 2002

mobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19634, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19705, della Con- venzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19716 e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aero- porti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra mi- naccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettiva- mente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una parti- colare minaccia. 5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili

o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa mi- naccia di incidente.

4 RS 0.748.710.1 5 RS 0.748.710.2 6 RS 0.748.710.3

Trasporti aerei regolari. Accordo con Singapore RU 2002

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