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AS 2002 3213

Ordinanza sulla segnaletica stradale

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 104 cpv. 3 3 Per collocare, togliere o modificare segnali e demarcazioni sulle strade nazionali di 1a e 2a classe, è necessario il permesso dell’Ufficio federale; fanno eccezione i se- gnali e le demarcazioni in relazione alla costruzione e alla manutenzione che non valgono oltre un anno e che possono essere collocati dall’autorità conformemente alle istruzioni emanate dal DATEC. L’articolo 110 capoverso 2 si applica quando si tratta di regolamentazioni del traffico.

Art. 106 cpv. 2 2 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza può essere inoltrato ricorso a norma delle disposizioni sull’organizzazione giudiziaria federale.

Art. 107 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 1 L’autorità o l’Ufficio federale deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico (art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr) che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizione. ... 2 Se la sicurezza stradale lo esige, l’autorità o l’Ufficio federale può collocare prima della pubblicazione della decisione, per 60 giorni al massimo, segnali indicanti re- golamentazioni locali del traffico giusta il capoverso 1.

Art. 108 cpv. 1 1 Per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità (art. 4a ONC) su determinati tratti di strada.

1 RS 741.21

2002-0782 3213

Ordinanza sulla segnaletica stradale RU 2002

Art. 110 cpv. 2 e 5 2 L’Ufficio federale emana regolamentazioni locali del traffico nell’ambito dell’arti- colo 3 capoverso 4 LCStr sulle strade nazionali di 1a e 2a classe (art. 2 cpv. 3bis LCStr). I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti se questi sono in rela- zione con la costruzione o la manutenzione e non valgono oltre un anno.

5 Abrogato

Art. 117b Disposizione transitoria della modifica del 3 luglio 2002 La procedura di ricorso contro una decisione cantonale di ultima istanza sui provve- dimenti della regolamentazione locale del traffico si fonda sul diritto previgente, se la decisione impugnata è stata presa prima del 1°gennaio 2003.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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