AS 2002 543
Ordinanza sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
Ordinanza sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
Modifica del 27 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I L’allegato all’ordinanza del 25 aprile 19901 sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2002.
27 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliere della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 725.116.244
2002-0634 543
Contributi per provvedimenti resi necessari dal traffico stradale RU 2002 giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
Allegato (art. 3 lett. c)
Aliquota di contribuzione per le altre strade
1. Aliquota di contributi 2. Maggiorazione per oneri particolari
40–60% 0–10%
Cantone Aliquota Indice* della capacità finanziaria
debole media forte 30–60 61–80 81–110 111-(206)
Costo FR, NE, OW, GL, GR, LU, SZ, VD, AG, ZG, BS, BL, delle misure BE, VS, JU UR, TI, AI, AR, SH, TG, SO GE, ZH, NW SG
milioni fr. % % % %
AG 53 10,0 TI 54 15,0 VS 60 20,0 GE 48 30,0 JU 60 10 10 10 8 40,0 10 10 10 9 50,0 10 10 10 10
* Ordinanza del 7 novembre 2001 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il