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AS 2003 22

Ordinanza concernente il Fondo speciale a favore delle vittime dell'Olocausto/Shoa bisognose d'aiuto

Ordinanza concernente il Fondo speciale a favore delle vittime dell’Olocausto/Shoa bisognose d’aiuto

Abrogazione del 18 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Articolo unico L’ordinanza del 26 febbraio 19971 concernente il Fondo speciale a favore delle vit- time dell’Olocausto/Shoa bisognose d’aiuto è abrogata il 31 dicembre 2002.

18 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RU 1997 811

22 2002-2417

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