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AS 2003 232

Legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)

Legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)

Modifica del 4 ottobre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20021, decreta:

I La legge del 23 giugno 19782 sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:

2bis Gli istituti d’assicurazione che intendono esercitare un’assicurazione di respon- sabilità civile dei veicoli a motore devono inoltre: a. provare di avere aderito all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; b. comunicare all’autorità di sorveglianza nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da essi designato in ogni Stato dello Spazio eco- nomico europeo conformemente all’articolo 79b della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale.

Titolo prima dell’art. 38b Sezione 3: Liquidazione dei sinistri nel settore dell’assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore

L’autorità di sorveglianza accerta che la liquidazione dei sinistri sia eseguita in conformità alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19584 sulla circo- lazione stradale relative all’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

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